Risposta n. 64 del 19/02/2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl contribuente ritiene di poter accedere al sisma bonus sia perché il Comune ha richiesto il permesso di costruire al posto della SCIA, sia perché l’asseverazione sulla classe di rischio sarà depositata successivamente al rilascio del titolo.
Sisma bonus e asseverazione tardiva in presenza di permesso a costruire
Il quesito
Il contribuente chiede se possa fruire del sisma bonus per lavori di ristrutturazione su un immobile a Macerata, autorizzati con permesso a costruire anziché SCIA, anche se l’asseverazione sulla classe di rischio sismico non è stata allegata al titolo edilizio e viene presentata successivamente.
Il parere dell’Agenzia
L’Agenzia ritiene che, ai fini del sisma bonus, non rilevi la denominazione del titolo edilizio se dall’autorizzazione risulta che si tratta di intervento di conservazione del patrimonio edilizio esistente e non di nuova costruzione; tuttavia, la mancata contestuale allegazione del progetto con asseverazione al titolo edilizio e il suo deposito tardivo impediscono l’accesso all’agevolazione.
Sisma bonus e asseverazione tardiva
L’interpello riguarda la possibilità di accedere al sisma bonus per lavori di ristrutturazione edilizia su un immobile sito nel Comune di Macerata, in un caso in cui il Comune ha richiesto il permesso di costruire anziché la SCIA e l’asseverazione sismica non è stata depositata contestualmente al titolo abilitativo.
Fattispecie rappresentata dal contribuente
L’istante riferisce di aver avviato una ristrutturazione edilizia con permesso a costruire del 10 agosto 2018. Gli interventi interessano un’intera palazzina e comprendono:
- demolizione e rifacimento del tetto;
- demolizione e rifacimento di tutti i solai di interpiano;
- ulteriori lavori necessari a rendere l’immobile abitabile.
Il contribuente precisa che, in via ordinaria, per tali lavori sarebbe richiesta la SCIA; nel caso concreto, però, il Comune ha richiesto il permesso di costruire poiché i lavori comportano un parziale cambio di destinazione d’uso del primo piano, da abitativo a commerciale.
I lavori sono iniziati soltanto per la parte non strutturale, in attesa del deposito dell’asseverazione relativa alla classe di rischio sismico dell’edificio ante e post intervento.
Quesito posto all’Agenzia
Il contribuente chiede se possa beneficiare del sisma bonus nonostante:
- il titolo edilizio rilasciato sia un permesso di costruire e non una SCIA;
- l’asseverazione richiesta dalla normativa non sia stata allegata al momento della presentazione del titolo al Comune, ma venga depositata successivamente.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’istante sostiene di poter comunque accedere all’agevolazione, evidenziando che:
- il diverso titolo edilizio è dipeso dalla richiesta del Comune;
- l’asseverazione sulla classe di rischio sarà presentata in un momento successivo al rilascio del permesso di costruire.
Normativa richiamata dall’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia richiama l’art. 16 del DL n. 63 del 2013, in particolare:
- il comma 1-bis, relativo alla detrazione per gli interventi di cui all’art. 16-bis, comma 1, lettera i), del TUIR, su edifici situati nelle zone sismiche 1 e 2, con spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021;
- il comma 1-ter, che estende la disciplina anche agli edifici situati nella zona sismica 3;
- i commi 1-quater e 1-quinquies, che prevedono aliquote maggiorate del 70% o 75% per il passaggio a una classe di rischio inferiore e dell’80% o 85% per il passaggio a due classi inferiori, secondo il D.M. 28 febbraio 2017, n. 58.
Viene inoltre richiamato l’art. 16-bis, comma 1, lettera i), del TUIR, quale norma generale di riferimento per gli interventi di consolidamento delle parti strutturali degli edifici esistenti, nonché il D.P.R. n. 380 del 2001, in particolare:
- l’art. 3, comma 1, lettera d), sugli interventi di conservazione del patrimonio edilizio esistente;
- l’art. 3, comma 1, lettera e), sugli interventi di nuova costruzione.
Valutazione dell’Agenzia sul titolo edilizio
Secondo l’Agenzia, ai fini dell’agevolazione è decisivo che dal titolo amministrativo risulti che l’opera consiste in un intervento di conservazione del patrimonio edilizio esistente e non in una nuova costruzione.
La qualificazione urbanistico-edilizia dell’intervento spetta al Comune o all’ente territoriale competente. Pertanto, il fatto che il Comune abbia richiesto un permesso di costruire invece della SCIA non esclude in sé l’accesso al sisma bonus, se l’intervento è qualificabile come agevolabile ai sensi della normativa richiamata.
Valutazione dell’Agenzia sull’asseverazione tardiva
L’Agenzia richiama il D.M. 28 febbraio 2017, n. 58, come modificato dal D.M. 7 marzo 2017, n. 65, che disciplina:
- le linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni;
- le modalità di attestazione dell’efficacia degli interventi da parte dei professionisti abilitati.
In particolare, l’art. 3 del D.M. n. 58 del 2017 prevede che:
- il progettista asseveri la classe di rischio dell’edificio ante intervento e quella conseguibile a seguito dell’intervento;
- il progetto degli interventi, contenente tale asseverazione, sia allegato alla SCIA da presentare allo sportello unico competente;
- il direttore dei lavori e il collaudatore statico attestino la conformità degli interventi eseguiti al progetto depositato;
- l’asseverazione e le attestazioni siano depositate presso lo sportello unico e consegnate in copia al committente per ottenere i benefici fiscali.
L’Agenzia interpreta tali disposizioni nel senso che, per fruire della detrazione, è necessaria la contestuale allegazione del progetto con asseverazione al titolo edilizio e il relativo deposito presso lo sportello unico.
Parere finale dell’Agenzia delle Entrate
Nel caso esaminato, la non contestuale o tardiva allegazione del progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico, comprensivo dell’asseverazione, non consente di ottenere i benefici fiscali previsti dall’art. 16, comma 1-quater, del DL n. 63 del 2013.
In sintesi, l’Agenzia non nega in astratto che un intervento autorizzato con permesso di costruire possa rientrare nel sisma bonus, ma esclude la fruizione dell’agevolazione quando l’asseverazione richiesta dal D.M. n. 58 del 2017 non sia stata presentata contestualmente al titolo edilizio e venga depositata solo successivamente.
Conclusioni operative
L’interpello evidenzia due profili distinti:
- il titolo edilizio diverso dalla SCIA non è, di per sé, ostativo all’agevolazione, purché l’intervento sia qualificabile come conservazione del patrimonio edilizio esistente;
- la mancata allegazione tempestiva dell’asseverazione al titolo edilizio impedisce invece l’accesso al sisma bonus.
Per la fruizione della detrazione è quindi essenziale il rispetto degli adempimenti formali previsti dal D.M. n. 58 del 2017, in particolare il deposito contestuale del progetto asseverato presso lo sportello unico competente.
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