Risposta n. 59 del 18/02/2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeSecondo l'istante, la fusione under common control comporta l'iscrizione nel bilancio individuale post-fusione di valori contabili derivanti dal bilancio consolidato, con un disallineamento tra valori civili e fiscali. Tale disallineamento sarebbe affrancabile con imposta sostitutiva ex articolo 15, comma 10, del D.L. n. 185/2008, non essendo stato possibile il riallineamento in altri momenti dell'operazione.
Affrancamento dei maggiori valori della "Lista Clienti" emersi in una fusione infragruppo under common control
Il quesito
La società istante chiede se, in occasione della fusione per incorporazione di una controllata al 100%, possa affrancare ai sensi dell'articolo 15, comma 10, del D.L. n. 185/2008 i maggiori valori iscritti in bilancio relativi alla "Lista Clienti" emersi per effetto della continuità dei valori contabili post-fusione.
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia delle Entrate ritiene che, se la fusione tra entità under common control, correttamente contabilizzata secondo il principio di continuità dei valori, genera un disallineamento tra valori contabili e fiscali, tale disallineamento costituisce presupposto per il riallineamento ex articolo 15, commi 10 e seguenti, del D.L. n. 185/2008 mediante imposta sostitutiva. Resta ferma la verifica, in sede di controllo, della correttezza del comportamento contabile e della quantificazione dei disallineamenti.
Affrancamento dei maggiori valori della "Lista Clienti" in una fusione under common control
L'interpello riguarda il trattamento fiscale dei maggiori valori immateriali emersi nel bilancio post-fusione di una società IAS/IFRS, nell'ambito di una riorganizzazione infragruppo tra entità sotto comune controllo. In particolare, la questione verte sulla possibilità di affrancare, ai fini fiscali, il valore della "Lista Clienti" che risulta iscritto nel bilancio individuale della incorporante a seguito dell'applicazione del principio di continuità dei valori.
Fattispecie rappresentata dall'istante
Alfa S.r.l. prevede di incorporare Beta S.r.l., società interamente partecipata, con efficacia giuridica nel 2018 e retrodatazione degli effetti contabili e fiscali al 1° gennaio 2018. Le due società appartengono al medesimo gruppo e operano nello stesso settore. Alfa adotta i principi contabili internazionali IAS/IFRS e qualifica l'operazione come business combination involving entities or businesses under common control, contabilizzata secondo i documenti Assirevi OPI n. 1 e n. 2.
L'operazione si inserisce in una più ampia catena di acquisizioni e conferimenti: nel 2014 Alfa S.p.A. aveva acquisito il Gruppo Beta mediante fusione per incorporazione della capogruppo Beta S.p.A. in Alfa S.p.A., con applicazione dell'IFRS 3 e della purchase price allocation (PPA). In tale sede era emerso, nel bilancio consolidato, un asset immateriale implicito riferito al portafoglio clienti, denominato "Lista Clienti", con vita utile attribuita di 10 anni. Successivamente, le partecipazioni nella società Beta sono state conferite in Alfa S.r.l.
Quesito posto all'Agenzia delle Entrate
L'istante chiede conferma della possibilità di beneficiare dell'affrancamento dei maggiori valori iscritti in bilancio in seguito alla fusione, ai sensi dell'articolo 15, comma 10, del D.L. n. 185/2008, con specifico riferimento al valore della "Lista Clienti".
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
Alfa sostiene che, applicando il criterio della continuità dei valori previsto dai documenti Assirevi OPI n. 1 e n. 2, nel bilancio separato post-fusione dovranno confluire le attività e passività dell'incorporata ai valori risultanti dal bilancio consolidato della controllante comune.
Secondo l'istante:
- la "Lista Clienti" è un maggior valore civilistico già emerso nel bilancio consolidato per effetto della precedente acquisizione del Gruppo Beta da terzi;
- la fusione under common control fa emergere nel bilancio individuale post-fusione un disallineamento tra valore contabile e valore fiscale;
- tale disallineamento sarebbe coerente con la ratio delle norme di affrancamento, volte a eliminare divergenze tra valori civili e fiscali;
- non sarebbe possibile procedere al riallineamento in altri momenti dell'operazione, per ragioni collegate alla struttura dei conferimenti e alla mancata emersione contabile del maggior valore in capo alla conferitaria.
L'istante evidenzia inoltre che la "Lista Clienti" non genera una riserva negativa di patrimonio netto, perché nel caso di acquisizione da terzi il fair value è stato iscritto come asset immateriale nel bilancio consolidato; diversamente, se l'acquisizione fosse avvenuta all'interno del gruppo, sarebbe emersa una riserva negativa di patrimonio netto e non un'attività immateriale.
Normativa e prassi richiamate
L'Agenzia richiama:
- l'articolo 176, comma 2-ter, del TUIR;
- l'articolo 15, comma 10, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, che consente di assoggettare a imposta sostitutiva i maggiori valori attribuiti in bilancio all'avviamento, ai marchi d'impresa e alle altre attività immateriali;
- la circolare n. 9/E del 2016, paragrafo 1.1, per il principio secondo cui l'individuazione del fair value resta verificabile in sede di accertamento.
Valutazioni dell'Agenzia delle Entrate
L'Agenzia osserva innanzitutto che i regimi di affrancamento previsti dall'articolo 176, comma 2-ter, TUIR, e dall'articolo 15 del D.L. n. 185/2008 consentono di attribuire rilevanza fiscale alle differenze che emergono, anche in occasione di fusioni, tra i maggiori valori iscritti in bilancio dei beni ricevuti e l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto presso il soggetto incorporato o fuso.
Nel caso concreto, la "Lista Clienti" di Beta è qualificata come asset emerso nel bilancio consolidato di Alfa S.p.A. in sede di acquisizione del gruppo Beta, al momento dello storno della partecipazione contro il patrimonio netto della controllata.
La successiva fusione per incorporazione tra entità under common control comporta, secondo l'Agenzia, l'applicazione del principio di continuità dei valori rispetto a quelli esposti nel bilancio consolidato, in assenza di uno scambio con soggetti terzi o di un'acquisizione in senso sostanziale.
Da ciò consegue che, se la fusione under common control genera, per corretta applicazione dei principi contabili, un disallineamento tra valori contabili e valori fiscali, tale disallineamento costituisce presupposto per l'accesso al riallineamento ex articolo 15, commi 10 e seguenti, del D.L. n. 185/2008, mediante imposta sostitutiva sui valori residui netti, secondo le modalità e nei termini previsti dalla norma.
Parere conclusivo
L'Agenzia esprime parere favorevole alla possibilità di accedere al riallineamento dei maggiori valori emersi nel bilancio post-fusione, a condizione che il disallineamento derivi dalla corretta applicazione dei principi contabili nell'operazione under common control. Permane, tuttavia, il potere dell'Amministrazione finanziaria di verificare la liceità del trattamento contabile adottato e la corretta quantificazione dei disallineamenti iscritti nel bilancio individuale post-fusione. Non viene invece fornita alcuna valutazione sul fair value in sé, che resta estranea all'ambito dell'interpello e verificabile solo in sede di accertamento.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Agenzia delle Entrate
- Interpello · 18 feb 2019Risposta n. 58 del 18/02/2019
- Interpello · 18 feb 2019Risposta n. 60 del 18/02/2019
- Interpello · 19 feb 2019Risposta n. 64 del 19/02/2019
- Interpello · 19 feb 2019Risposta n. 63 del 19/02/2019
- Interpello · 19 feb 2019Risposta n. 62 del 19/02/2019
- Interpello · 19 feb 2019Risposta n. 61 del 19/02/2019
Cerchi altro? Cerca gratis in Agenzia delle Entrate →