Salta al contenuto
Interpello

Risposta n. 58 del 18/02/2019

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L'istante sostiene che la norma antielusiva sia disapplicabile perché il conferimento del Management proviene da persone fisiche residenti non imprenditori e non controllanti, mentre per la quota proveniente dai fondi e dagli altri veicoli non vi sarebbero effetti duplicativi della base ACE nel gruppo, anche considerando la trasparenza dei fondi e la composizione white list degli investitori.

Disapplicazione dell'articolo 10, comma 4, del DM 3 agosto 2017 in relazione al beneficio ACE 2016 su conferimenti indiretti in una fusione inversa.

Il quesito

La contribuente chiede se i conferimenti che hanno alimentato il capitale di Beta e poi di Alfa, provenienti dal Management e da vari fondi/veicoli di investimento, possano fruire dell'ACE senza applicare la disciplina antielusiva del DM 3 agosto 2017, articolo 10, comma 4.

Il parere dell’Agenzia

L'Agenzia riconosce la disapplicazione solo per la parte del conferimento imputabile ai fondi Gamma1 e Gamma2, sulla base della residenza white list degli investitori e dell'assenza di duplicazioni ACE nel gruppo; esclude invece il beneficio per la quota del Management, qualificata come conferimento non in denaro, e per i conferimenti provenienti da Gamma3, Gamma4, Gamma5 e Gamma6, per carenza di informazioni sufficienti.

Disapplicazione parziale della disciplina antielusiva ACE su conferimenti indiretti in fusione inversa

L'interpello riguarda la possibilità di fruire del beneficio ACE per l'anno d'imposta 2016 in capo ad Alfa S.p.A., soggetto risultante da una fusione per incorporazione inversa con Beta S.p.A. La questione nasce da una catena di conferimenti e partecipazioni che ha interessato più veicoli societari e fondi d'investimento, con successiva concentrazione delle partecipazioni nel capitale di Alfa.

Fattispecie rappresentata

Beta S.p.A. viene costituita nel 2016 e riceve, nello stesso anno, un aumento di capitale dalla propria controllante diretta Beta2 S.p.A. Beta2, a sua volta costituita nel 2016, è capitalizzata dalla controllante Beta1 S.p.A. e da un gruppo di persone fisiche appartenenti al management di Alfa, tramite Zeta S.r.l.

Beta1 è costituita da Gamma S.p.A. e le sue quote vengono poi cedute a fondi d'investimento del gruppo Gamma, gestiti dal general partner Gamma L.P. I fondi sottoscrivono anche un aumento di capitale in Beta1. Inoltre, il capitale di Beta1 è detenuto anche da altre entità del medesimo perimetro, tra cui Gamma5 e Gamma6.

Le somme raccolte vengono utilizzate, in via indiretta, per acquistare partecipazioni nella società Zeta, controllante di Zeta S.r.l., che a sua volta controlla Alfa. Successivamente, con fusione inversa del 2016, Alfa incorpora Beta, Zeta e Zeta S.r.l., accorciando la catena partecipativa.

Quesito del contribuente

L'istante chiede conferma che i conferimenti giunti a Beta, e poi riflessi in Alfa, generino una variazione in aumento del capitale proprio rilevante ai fini ACE per il periodo compreso tra le date dei versamenti e la chiusura dell'esercizio, e che non operino le penalizzazioni previste dalla disciplina antielusiva speciale di cui all'articolo 10 del DM 14 marzo 2012 e, soprattutto, dall'articolo 10 del DM 3 agosto 2017.

In particolare, la contribuente domanda la disapplicazione dell'articolo 10, comma 4, del Nuovo decreto ACE con riferimento:

  • al conferimento proveniente dal Management;
  • al conferimento proveniente indirettamente dai fondi Gamma e dagli altri veicoli d'investimento coinvolti.

Soluzione interpretativa proposta dalla contribuente

La contribuente sostiene che:

  • per il conferimento del Management la disciplina antielusiva non dovrebbe operare, poiché si tratta di persone fisiche residenti in Italia, non imprenditori e non controllanti Alfa;
  • per la quota proveniente dai fondi e dagli altri veicoli non vi sarebbero fenomeni di duplicazione del beneficio ACE all'interno del gruppo;
  • i fondi Gamma1 e Gamma2 sarebbero partecipati interamente da limited partner residenti in Paesi white list, in larga parte enti governativi e fondi pensione pubblici;
  • i fondi sarebbero fiscalmente trasparenti nello Stato di localizzazione;
  • gli ulteriori veicoli Gamma3, Gamma4, Gamma5 e Gamma6 avrebbero una composizione tale da escludere, secondo l'istante, usi elusivi della base ACE;
  • le società italiane del gruppo non avrebbero posto in essere operazioni infragruppo rilevanti nei confronti dei fondi o di soggetti controllati dal general partner tali da generare duplicazioni della base ACE.

Normativa e prassi richiamate

L'Agenzia richiama:

  • l'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge n. 212 del 2000, quale base dell'interpello probatorio;
  • l'articolo 10 del DM 3 agosto 2017, in particolare il comma 4, relativo alla riduzione della base ACE per conferimenti provenienti da soggetti non domiciliati in Stati o territori con adeguato scambio di informazioni;
  • la circolare n. 26/E del 26 ottobre 2017, che consente, per i periodi d'imposta 2016 e 2017, l'anticipata applicazione integrale delle disposizioni del nuovo articolo 10;
  • la circolare n. 21/E del 2015, per le indicazioni probatorie utili a dimostrare l'assenza di effetti duplicativi del beneficio ACE.

Valutazione dell'Agenzia sulle singole componenti del conferimento

L'Agenzia osserva innanzitutto che la disciplina del Nuovo decreto ACE può essere applicata anticipatamente per il 2016 e il 2017, come chiarito dalla circolare n. 26/E del 2017.

Quanto ai fondi Gamma, l'Amministrazione rileva che, pur essendo localizzati in un Paese white list, non risultano regolamentati. Di conseguenza non è applicabile il regime probatorio più favorevole previsto dall'articolo 10, comma 4, lettera b), del DM 3 agosto 2017, che limita l'indagine look through ai sottoscrittori solo per i fondi di investimento regolamentati localizzati in Stati o territori che consentono adeguato scambio di informazioni.

Per la quota di conferimento proveniente dal Management, l'Agenzia esclude la spettanza dell'ACE, ritenendo che si tratti di un conferimento in natura e non di denaro, poiché deriva da un credito commerciale vantato dal Management ed è realizzato mediante delegazione di pagamento e compensazione nell'ambito dell'aumento di capitale.

Per la quota proveniente dai fondi Gamma1 e Gamma2, l'Agenzia ritiene invece sufficientemente provato che:

  • nessuno dei limited partner è fiscalmente residente in Italia;
  • alla data del conferimento tutti i limited partner erano residenti in Stati white list;
  • una parte di essi è costituita da fondi pensione pubblici e fondi sovrani;
  • i fondi sono fiscalmente trasparenti nello Stato di localizzazione.

Inoltre, dall'istruttoria emerge che alcune società italiane del gruppo hanno beneficiato di incrementi ACE negli anni 2013-2016, ma senza aver posto in essere operazioni di conferimento, finanziamento o acquisti infragruppo nei confronti dei fondi, del general partner o di altri soggetti controllati dallo stesso. Questo consente di escludere, per tale porzione del conferimento, fenomeni di duplicazione della base ACE.

Diversamente, per i flussi provenienti da Gamma3, Gamma4, Gamma5 e Gamma6, l'Agenzia evidenzia che non sono state fornite informazioni sufficienti per consentire la disapplicazione della norma antielusiva.

Parere finale dell'Agenzia delle Entrate

L'Agenzia esprime parere favorevole alla disapplicazione dell'articolo 10 del DM 3 agosto 2017 solo con riferimento alla porzione del conferimento erogato dai fondi Gamma1 e Gamma2.

La disapplicazione viene quindi negata:

  • per la porzione proveniente dal Management;
  • per la porzione proveniente da Gamma3, Gamma4, Gamma5 e Gamma6.

La risposta ha valenza annuale ed è limitata al periodo d'imposta 2016. L'Agenzia precisa inoltre che il parere si fonda sui fatti rappresentati dal contribuente, che restano soggetti a verifica, e non preclude controlli eventuali sulla corretta determinazione della base ACE né sulla possibile configurazione di un disegno elusivo ai sensi dell'articolo 10-bis della legge n. 212 del 2000.

Conclusioni operative

L'interpello conferma che, in presenza di una struttura di investimento complessa, la disapplicazione della disciplina antielusiva ACE richiede una dimostrazione puntuale dell'origine dei conferimenti e dell'assenza di effetti duplicativi nel gruppo. Nel caso esaminato, la prova è stata ritenuta sufficiente solo per la componente riferibile ai fondi Gamma1 e Gamma2, mentre è mancata o è stata ritenuta inidonea per le altre componenti.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.