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Sentenza

Sentenza n. 1418/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento - del provvedimento di diniego reso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, il 13.03.2024 prot. 0010442, comunicato con nota del 02.05.2024 prot. n. 0017358 mediante pec all’Avv. Giuseppe Di Vita, sulla domanda presentata dalla ricorrente il 27.05.2022 n. 17858 prot. n. 26019, avente ad oggetto l’istanza di riconoscimento del titolo di abilitazione su materia conseguito in Romania, finalizzato all’insegnamento per la classe di concorso A046 - Scienze Giuridico Economiche - nella scuola secondaria di II° grado.

Giustizia amministrativa202406058

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del riconoscimento del titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito in Romania per la classe di concorso A-46

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il provvedimento ministeriale di diniego del 13 marzo 2024, comunicato il 2 maggio 2024, relativo alla domanda di riconoscimento del titolo di abilitazione conseguito in Romania e finalizzato all'insegnamento nella classe di concorso A-46 (Scienze giuridico-economiche) nella scuola secondaria di secondo grado. Nel corso del giudizio, la ricorrente ha comunicato che il Ministero, con successivo provvedimento del 27 febbraio 2025, l'ha riconosciuta idonea allo svolgimento della professione docente per la medesima classe di concorso, subordinando l'efficacia del riconoscimento al superamento di misure compensative, consistenti, a scelta dell'interessata, in una prova attitudinale oppure in un tirocinio di adattamento. Per tale ragione ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere e la condanna dell'Amministrazione alle spese.

La decisione

Il TAR ha preso atto del successivo provvedimento ministeriale e della dichiarazione della ricorrente, ritenendo così risolta la vicenda processuale e dichiarando la cessazione della materia del contendere. Le spese di lite sono state compensate, in considerazione della definizione preliminare della controversia; il Ministero è stato tuttavia posto a carico della refusione del contributo unificato. È stata ordinata l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa.

Norme richiamate

  • art. 22 d.lgs. 206/2007

    una prova attitudinale o ... un tirocinio di adattamento a scelta dell'interessata

    Il successivo provvedimento ministeriale ha subordinato il riconoscimento dell'idoneità all'insegnamento al superamento di una misura compensativa prevista dalla disposizione.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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