Ordinanza n. 1120/2026 - Latina, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto presidenziale che ha dichiarato perento il giudizio risarcitorio per mancata presentazione, entro un anno dal deposito del ricorso, dell’istanza di fissazione dell’udienza
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha proposto opposizione ex art. 85 c.p.a. al decreto presidenziale del 18 maggio 2026, deducendo: che l’istanza di consulenza tecnica d’ufficio formulata nel ricorso introduttivo costituiva un atto processuale idoneo a escludere l’inerzia e a sottoporre la causa al Collegio; che l’omessa pronuncia su tale istanza aveva ingenerato un affidamento sulla non necessità di ulteriori adempimenti; che l’art. 81 c.p.a. dovrebbe essere interpretato in modo costituzionalmente orientato, considerando sufficiente qualsiasi atto che manifesti l’interesse alla prosecuzione del giudizio; che il decreto non aveva considerato l’istanza istruttoria; e che permaneva l’interesse alla decisione di una domanda risarcitoria fondata su giudicato, sicché la perenzione avrebbe sacrificato ingiustificatamente l’economia processuale e la giusta composizione della controversia. Il Comune di Cassino si è costituito resistendo all’opposizione.
La decisione
Il TAR ha respinto l’opposizione. Ha ritenuto che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 71 e 81 c.p.a., entro un anno dal deposito del ricorso occorra presentare l’istanza di fissazione dell’udienza, che non è surrogabile da altri atti processuali o di impulso, inclusa una richiesta di CTU. La costituzione del Comune non sostituisce l’istanza né incardina la causa davanti al Collegio. È stata respinta anche la richiesta di interpretazione costituzionalmente orientata, perché l’adempimento è chiaramente previsto e non oneroso; l’affidamento sulla pronuncia dell’istanza istruttoria non è tutelabile, dato il chiaro tenore delle norme e l’applicazione uniforme della giurisprudenza. Il decreto di perenzione è stato ritenuto adeguatamente motivato e la permanenza dell’interesse al merito non può superare la preclusione processuale derivante dalla perenzione. L’opponente è stata condannata a pagare le spese, liquidate in euro 1.000, oltre spese generali e accessori di legge.
Norme richiamate
art. 71 c.p.a.
La fissazione dell’udienza di discussione deve essere chiesta da una delle parti con apposita istanza, non revocabile, da presentare entro il termine massimo di un anno dal deposito del ricorso o dalla cancellazione della causa dal ruolo
L’istanza di fissazione dell’udienza è l’atto tipico necessario per sottoporre la causa al Collegio e deve essere presentata entro il termine annuale; non può essere sostituita da una richiesta istruttoria o da altri atti processuali.
art. 81 c.p.a.
la presentazione dell’istanza di fissazione, entro il primo anno di pendenza del ricorso, è indispensabile per evitare la perenzione e non può essere surrogata da altro atto di procedura, quale la costituzione in giudizio di un’altra parte processuale
In assenza dell’istanza di fissazione entro l’anno, il ricorso perente non può essere salvato da altri atti, compresa la costituzione della controparte. L’istanza istruttoria non evita la perenzione.
art. 83 c.p.a.
la perenzione opera di diritto e può essere rilevata anche d’ufficio. Ciascuna delle parti sopporta le proprie spese nel giudizio
Il decreto di perenzione è giustificato quando ricorrono i presupposti previsti dalla legge; nel caso concreto, la statuizione sulle spese dell’opposizione è stata invece regolata con condanna dell’opponente.
art. 85, commi 4, 5 e 6, c.p.a.
Ritenuto che per le ragioni esposte l’opposizione debba essere respinta e che al rigetto consegua la condanna dell’opponente alle spese di lite, liquidate in dispositivo;
L’opposizione al decreto di perenzione è stata decisa dal Collegio e respinta, con condanna dell’opponente alle spese.
Massime di principio
- Per evitare la perenzione del ricorso per mancato impulso, la parte deve presentare entro il termine annuale l’apposita istanza di fissazione dell’udienza prevista dall’art. 71 c.p.a.; una richiesta istruttoria o qualsiasi altro atto processuale non può sostituirla.
- La costituzione in giudizio della parte resistente non supplisce alla mancata presentazione dell’istanza di fissazione dell’udienza da parte di una delle parti e non è sufficiente, da sola, a evitare la perenzione.
- L’omessa decisione su un’istanza istruttoria non fonda un affidamento tutelabile sulla prosecuzione del giudizio quando l’obbligo di presentare l’istanza di fissazione dell’udienza è chiaro e non oneroso.
- La permanenza dell’interesse sostanziale alla decisione nel merito non consente di superare la preclusione processuale derivante dalla perenzione.
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