Sentenza n. 11939/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento in relazione alla gara Consip ID Sigef 1754, Lotto 1-CIG 6764282E14, Lotto 2-CIG6764286165 e Lotto 3 -CIG 67642904B: - del provvedimento adottato dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri in data 25 ottobre 2023 di diniego delle istanze di revisione dei canoni contrattuali formulate dalla ricorrente in data 9 novembre 2022 e 8 maggio 2023 (doc. 1) - della nota del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri del 7 dicembre 2023 di diniego delle istanze di revisione e di annullamento (doc. 2); - di ogni altro atto, anche istruttorio, presupposto, preparatorio, connesso o conseguente a quelli sopraindicati, ivi compresi la nota del 22 febbraio 2023 (doc. 3); NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO del diritto della ricorrente a ottenere il compenso revisionale richiesto sulla base del criterio contrattuale individuato dall'Allegato 5B al Capitolato Tecnico, nella parte denominata “REVISIONI O ADEGUAMENTI NEL CORSO DI VALIDITÀ DEI CONTRATTI ATTUATIVI - Revisione dei canoni durante la vigenza dei contratti attuativi per variazione dell'indice dei prezzi al consumo” a partire dal novembre 2022 (doc. 4) o in subordine, ai sensi dell'art. 106, comma 2, D. Lgs. 50/2016 E PER LA CONDANNA del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri alla corresponsione del compenso revisionale richiesto dalla ricorrente, oltre interessi, o comunque all'adozione degli atti consequenziali alle istanze formulate.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della revisione dei canoni contrattuali relativi a tre lotti della convenzione Consip ID Sigef 1754
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
L'impresa ha impugnato il diniego con cui l'Amministrazione ha respinto la richiesta di revisione dei canoni, ritenendo applicabile esclusivamente l'art. 1, comma 511, della legge n. 208/2015 e, quindi, necessaria una variazione dei prezzi almeno pari al 10%. La ricorrente ha dedotto, in via principale, la violazione della lex specialis, dell'Allegato 5B al Capitolato Tecnico, dell'art. 106, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016, dell'art. 97 Cost. e dell'art. 3 della legge n. 241/1990, nonché erroneità dei presupposti, illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà e difetto di istruttoria. Ha sostenuto che l'Allegato 5B prevedeva una specifica clausola di revisione annuale dei canoni, decorsi dodici mesi dall'attivazione dei contratti, mediante applicazione dell'indice di inflazione acquisita della Divisione Trasporti, senza alcuna soglia minima del 10%. In subordine ha invocato l'art. 106, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016. L'Amministrazione ha sostenuto che il richiamo all'art. 1, comma 511, della legge n. 208/2015 imponesse la soglia del 10% e che, comunque, la variazione riguardasse soltanto la quota servizi del canone. Nel corso del giudizio il TAR ha acquisito dall'ISTAT chiarimenti sulla natura e sulla composizione dell'indice NIC Divisione Trasporti.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego del 25 ottobre 2023. Ha ritenuto che l'art. 1, comma 511, della legge n. 208/2015 non fosse applicabile, poiché l'indice NIC Divisione Trasporti non è riferito a beni indifferenziati, fungibili e standardizzati, ma a un paniere eterogeneo comprendente autoveicoli, carburanti, manutenzione, noleggi e diversi servizi di trasporto. Inoltre, la disciplina del comma 511 presuppone, oltre alla variazione almeno decennale, l'alterazione significativa dell'equilibrio contrattuale, l'accertamento dell'autorità competente e rimedi di riconduzione a equità, revisione o risoluzione, elementi estranei alla clausola pattizia di adeguamento automatico prevista dall'Allegato 5B. Il richiamo convenzionale al comma 511 non può estenderne l'applicazione in assenza dei relativi presupposti e non esclude la clausola revisionale autonoma prevista ai sensi dell'art. 106 del d.lgs. n. 50/2016. Tale clausola è stata ritenuta chiara, precisa e inequivocabile e richiede soltanto: il decorso di dodici mesi dall'attivazione del contratto, un'istruttoria dell'Amministrazione e l'applicazione dell'indice di inflazione acquisita della Divisione Trasporti pubblicato nel mese di adeguamento. Poiché l'indice relativo al periodo ottobre 2021-ottobre 2022 era pari al 9,6%, il TAR ha accertato il diritto dell'impresa al compenso revisionale nella misura del 9,6%, a decorrere dal novembre 2022, oltre agli interessi di legge. Ha condannato il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri a calcolare e corrispondere le somme dovute, compensando le spese processuali per la novità delle questioni e le oscillazioni giurisprudenziali.
Norme richiamate
art. 10 della Convenzione Consip
i canoni di noleggio saranno soggetti ad adeguamenti, rivalutazioni e aumenti, ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, nei limiti e con le modalità previsti nell’Allegato B (rectius Allegato “5B”) al Capitolato Tecnico
La disposizione richiama la clausola revisionale dell'Allegato 5B per i canoni di noleggio.
Allegato 5B al Capitolato Tecnico
Trascorsi 12 mesi dall’attivazione dei singoli contratti, i canoni saranno sottoposti a revisione con cadenza annuale... Ai canoni sarà applicato l’indice di “Inflazione acquisita” relativo alla Divisione Trasporti
La clausola stabilisce una revisione annuale dei canoni, dopo dodici mesi, sulla base dell'indice NIC Divisione Trasporti, senza prevedere una soglia minima del 10%.
art. 106, comma 1, lett. a), d.lgs. 50/2016
se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili
La clausola dell'Allegato 5B è conforme alla disciplina delle modifiche contrattuali previste ab origine e costituisce una clausola revisionale chiara, precisa e inequivocabile.
art. 1, comma 511, legge 208/2015
qualora si sia verificata una variazione nel valore dei predetti beni, che abbia determinato un aumento o una diminuzione del prezzo complessivo in misura non inferiore al 10 per cento e tale da alterare significativamente l'originario equilibrio contrattuale
La disposizione si applica soltanto ai contratti aventi clausole indicizzate al valore di beni indifferenziati e richiede ulteriori presupposti, tra cui la variazione almeno del 10% e l'alterazione significativa dell'equilibrio contrattuale; non prevale sulla clausola revisionale pattizia autonoma quando tali presupposti mancano.
art. 106, comma 2, d.lgs. 50/2016
Invocato in via subordinata dalla ricorrente, non costituisce la base decisiva dell'accoglimento, fondato sulla clausola revisionale dell'Allegato 5B.
art. 64, comma 3, c.p.a.
Ha consentito al TAR di disporre l'istruttoria per acquisire dall'ISTAT chiarimenti sull'indice NIC Divisione Trasporti.
art. 213 c.p.c.
Richiamato quale base dell'acquisizione di informazioni dall'ISTAT nell'ambito dell'istruttoria giudiziale.
Massime di principio
- La previsione dell'art. 1, comma 511, della legge n. 208/2015 opera soltanto quando la clausola revisionale del contratto pubblico sia collegata o indicizzata al valore di beni indifferenziati, intesi come beni fungibili, standardizzati e uniformi, differenziati essenzialmente dal prezzo.
- L'indice NIC Divisione Trasporti, in quanto fondato su un paniere eterogeneo comprendente beni e servizi non standardizzati, non costituisce di per sé un indice riferito al valore di beni indifferenziati ai fini dell'applicazione dell'art. 1, comma 511, della legge n. 208/2015.
- La disciplina speciale dell'art. 1, comma 511, della legge n. 208/2015 e una clausola revisionale autonoma prevista nei documenti di gara ai sensi dell'art. 106 del d.lgs. n. 50/2016 possono coesistere, poiché perseguono funzioni diverse: la prima mira a ricondurre a equità un equilibrio contrattuale significativamente alterato, mentre la seconda può prevedere un adeguamento tecnico dei prezzi secondo un indice predeterminato.
- Il mero richiamo, nella convenzione, all'art. 1, comma 511, della legge n. 208/2015 non estende la disciplina speciale a fattispecie prive dei presupposti stabiliti dalla legge e non esclude l'applicazione della clausola revisionale pattizia autonomamente prevista.
- Una clausola di revisione dei prezzi è conforme all'art. 106, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016 quando individua in modo chiaro e preciso la decorrenza, la periodicità, l'istruttoria necessaria e l'indice da applicare; in tal caso, se la clausola non prevede una soglia minima, la revisione non può essere subordinata amministrativamente a una soglia del 10%.
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