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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40955/2023 del 09/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore impugna la ordinanza del Tribunale di Catanzaro che, in parziale accoglimento dell'appello ex art. 310 c.p.p. proposto da Borrelli, ha annullato l'ordinanza del GIP del Tribunale di Cosenza limitatamente al reato indicato al capo 36 e ha rideterminato la durata della misura interdittiva confermata per il reato indicato al capo 34. Il ricorrente deduce vizio cumulativo della motivazione quanto alla negata sussistenza della gravità indiziaria in relazione al reato di cui al capo 35: sostiene che il giudice ha travisato le fonti di prova, non ha considerato il pactum sceleris tra gli indagati, la conversazione captata (prog. 8763-8764 nt. 90/2019 del 30/09/2019) che documenterebbe l'accordo per l'espunzione illecita di lavorazioni senza diminuzione dei costi, i sopralluoghi della polizia giudiziaria e le conclusioni del consulente tecnico (Risoli) che evidenzierebbero la fraudolenta espunzione di lavorazioni rilevanti; contesta inoltre che i falsi siano prodromici alla frode.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse. Ha ritenuto che il pubblico ministero si sia limitato a censurare la gravità indiziaria senza argomentare le esigenze cautelari; secondo la giurisprudenza richiamata, l'accoglimento di una censura sulla gravità indiziaria, se disgiunta da una concreta prospettazione delle esigenze cautelari e dalla dimostrazione dell'effettiva possibilità di adottare o ripristinare la misura, non produrrebbe l'oggetto dell'interesse giuridicamente tutelato del P.M., per cui manca interesse all'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 310 cod. proc. pen.

    norma procedurale relativa all'appello in tema di misure cautelari; riferimento all'impugnazione proposta dall'indagato e agli effetti sul provvedimento impugnato.

  • artt. 110, 356 e 61 n. 9 cod. pen. (capo 36)

    norme penali richiamate per la contestazione relativa al capo 36 (concorso nei reati, falso e circostanza aggravante); oggetto della valutazione cautelare oggetto dell'annullamento parziale.

  • artt. 110, 476, 479 cod. pen. (capo 34)

    norme penali relative al falso in atto pubblico richiamate in relazione al capo 34 e alla determinazione della misura interdittiva.

  • art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 conv. nella L. 18 dicembre 2020

    disposizione che ha previsto la trattazione scritta in Cassazione e disciplina il deposito delle conclusioni in mancanza di richiesta di discussione orale.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 6, n. 12228/2018; Sez. 3, n. 13284/2021; Sez. 6, n. 46129/2021)

    principio giurisprudenziale richiamato: il Pubblico ministero che impugna provvedimenti cautelari deve avere un interesse concreto e attuale correlato alla possibilità di adozione o ripristino della misura; se il giudice ha escluso sia la gravità indiziaria sia le esigenze cautelari, l'impugnazione deve criticare entrambi i presupposti.

Massime di principio

  • Il pubblico ministero in materia cautelare deve dimostrare un interesse concreto e attuale: l'impugnazione deve essere funzionale all'adozione o al ripristino della misura richiesta, altrimenti è inammissibile per carenza di interesse.
  • Se il giudice della cautela ha valutato negativamente sia la gravità indiziaria sia le esigenze cautelari, il ricorso deve contenere censure specifiche e motivate su entrambi i profili; contestare soltanto la gravità indiziaria non è sufficiente.
  • Nelle impugnazioni per cassazione riguardanti misure cautelari è essenziale collegare le argomentazioni probatorie (es. intercettazioni, sopralluoghi, perizie, elementi sul pactum sceleris) alle esigenze cautelari concrete (pericolo di fuga, inquinamento probatorio, reiterazione) e dimostrare come l'accoglimento possa determinare il risultato processuale richiesto.
  • Le censure relative a travisamento delle fonti probatorie o a omissioni probatorie devono essere puntuali e corredate dei riferimenti agli atti e alle prove; affermazioni generiche rischiano l'inammissibilità.
  • Per il ripristino di una misura già revocata o annullata, il ricorrente (in particolare il P.M.) deve mostrare il nesso causale tra la censura proposta e la concreta possibilità di ottenere nuovamente la misura.

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