Cassazione Civile, Ordinanza n. 08759/2024 del 03/04/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia trae origine da una sequenza di quattro trasferimenti di un immobile: la società poi fallita vendeva il bene a una prima società, questa lo rivendeva a un terzo, il terzo lo vendeva a una quarta società e, infine, quest'ultima concludeva con un istituto di credito un'operazione di sale and lease-back, vendendo l'immobile alla banca e ottenendone la disponibilità in leasing. Dopo il fallimento della società originaria, la curatela otteneva dal tribunale la declaratoria di nullità, per illiceità della causa, dei primi tre contratti di vendita funzionalmente collegati, nonché l'inefficacia del quarto contratto nei confronti della massa, con condanna solidale dei soggetti coinvolti al pagamento di una somma e al risarcimento dei danni. La nullità dei primi tre contratti era passata in giudicato; era invece rimasta in discussione la posizione della banca, per la quale i giudici di merito avevano escluso la buona fede, valorizzando una serie di indici di sospetto desumibili dalla sequenza delle vendite, dalla loro rapidità, dall'apparenza speculativa dell'operazione e dall'incongruità economica del trasferimento rispetto alla situazione della società utilizzatrice. La banca ricorreva per cassazione con quattro motivi contro la sentenza d'appello che aveva confermato tali conclusioni. Nelle more del giudizio di legittimità, tuttavia, le parti principali depositavano istanza congiunta dichiarando di avere raggiunto un accordo transattivo e chiedendo la cessazione della materia del contendere, la compensazione delle spese e la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale e delle annotazioni delle sentenze di merito.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuta perdita di interesse, dovuta alla cessazione della materia del contendere conseguente alla transazione intervenuta tra le parti principali. Ha inoltre ordinato la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale e delle annotazioni delle sentenze di primo e secondo grado, richiamando il principio secondo cui, nel giudizio di cassazione, la cessazione della materia del contendere è assimilabile all'estinzione del processo ai fini dell'ordine di cancellazione. Le spese sono state compensate su richiesta delle parti. La Corte ha anche escluso l'applicazione del raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, perché l'inammissibilità è sopravvenuta per cessazione della materia del contendere e non per ordinaria declaratoria di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 2668 c.c.
La cessazione della materia del contendere, così come l'estinzione del processo per rinuncia accettata, giustifica la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Il raddoppio del contributo unificato non si applica quando il ricorso per cassazione diviene inammissibile per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17
Ha introdotto il meccanismo del raddoppio del contributo unificato, ma la Corte precisa che esso non opera nel caso di inammissibilità sopravvenuta per cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la sopravvenuta transazione tra le parti principali che elimini l'interesse alla decisione determina l'inammissibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere.
- La cessazione della materia del contendere è sostanzialmente assimilabile all'estinzione del processo ai fini dell'ordine di cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale e delle annotazioni dei provvedimenti di merito.
- Il raddoppio del contributo unificato non si applica quando il processo di cassazione si chiuda con inammissibilità sopravvenuta per cessazione della materia del contendere, poiché manca una pronuncia ordinaria sull'infondatezza o inammissibilità del ricorso.
- Quando interviene una definizione transattiva della lite in pendenza del giudizio di legittimità, viene meno la necessità di esaminare i motivi di ricorso e la loro eventuale fondatezza.
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