Sentenza n. 11089/2026 - Roma, Sezione 5
per l'annullamento, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del giudizio di non idoneità del 7 marzo 2025, espresso dalla Commissione concorsuale di cui all’art. 106, comma 4, del d. lgs. n. 443/1992 preposta all’accertamento dei requisiti psicofisici e attitudinali nell’ambito del concorso pubblico per esami e titoli, per il reclutamento a complessivi 2.568 allievi agenti del corpo di Polizia Penitenziaria, ruolo maschile e femminile, indetto con P.D.G. 6 marzo 2024; - del decreto del 13 marzo 2025 a firma del Direttore Generale del Personale del D.A.P., comunicato con nota prot. n. -OMISSIS- del 14/03/2025, con cui è stata decretata l’esclusione della sig.ra -OMISSIS- dal concorso pubblico a complessivi 2.568 posti di allievo agente del corpo di Polizia Penitenziaria ruolo maschile e femminile; - di ogni ulteriore verbale, operazione, valutazione e giudizio espressi dalla Commissione per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali del concorso in esame, di estremi non noti, nonché, di ogni altro atto e o provvedimento, anche non noto, tra cui la graduatoria del concorso, presupposto, connesso e, o, consequenziale a quelli impugnati e, comunque, lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente; per quanto riguarda i motivi aggiunti proposti in data 27 giugno 2025: - del decreto del Direttore Generale del Personale del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del 12 maggio 2025, pubblicato in pari data sul sito internet del Ministero della Giustizia, con cui sono state approvate le graduatorie del concorso a 2.568 posti di allievo agente del Corpo di polizia penitenziaria ruolo maschile e femminile, indetto con P.D.G. 6.03.2024; - delle convocazioni dei vincitori del concorso a n. 2.568 posti di allievo agente del Corpo di polizia penitenziaria al corso di formazione, pubblicate sul sito internet del Ministero della Giustizia con avviso del 14.05.2025; - di ogni altro atto e/o provvedimento, anche non noto, presupposto, connesso e, o, consequenziale a quelli impugnati e, comunque, lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di non idoneità psicofisica e attitudinale, decreto di esclusione dal concorso, graduatoria finale e convocazioni al corso di formazione
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il giudizio di non idoneità del 7 marzo 2025, il decreto di esclusione dal concorso per 2.568 allievi agenti della Polizia Penitenziaria e, con motivi aggiunti, la graduatoria finale e le convocazioni al corso di formazione. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 443/1992 e del bando di concorso, nonché la violazione degli artt. 1, 3, 4 e seguenti della l. n. 241/1990 e degli artt. 3 e 97 Cost.; ha inoltre denunciato eccesso di potere per manifesta contraddittorietà, incongruità, irragionevolezza, illogicità, difetto di istruttoria e di motivazione, errore nei presupposti e ingiustizia manifesta. La censura centrale era fondata sul fatto che la candidata aveva superato la prova attitudinale in un precedente concorso, il cui giudizio di idoneità sarebbe stato qualificato come definitivo, e che nella nuova procedura avrebbe fornito le medesime risposte al test scritto. Secondo la ricorrente, il diverso giudizio avrebbe quindi evidenziato irragionevolezza, travisamento dei fatti e illegittimità derivata della graduatoria e delle convocazioni.
La decisione
Il TAR ha respinto sia il ricorso introduttivo sia i motivi aggiunti. Ha ritenuto che la definitività del giudizio di idoneità conseguito in una precedente procedura concorsuale ne implichi la validità soltanto per quella procedura, senza renderlo immodificabile o vincolante per concorsi futuri. L’idoneità psicofisica e attitudinale è valutabile con riferimento al momento concreto in cui il candidato è sottoposto agli accertamenti, poiché le relative condizioni possono mutare; pertanto, un giudizio diverso espresso in una successiva procedura da un’altra commissione non costituisce, di per sé, irragionevolezza manifesta o travisamento dei fatti, ma può riflettere una diversa attitudine rilevata in un diverso momento nell’esercizio della discrezionalità tecnica. È stata ritenuta irrilevante anche la coincidenza delle risposte date al test scritto nei due concorsi, poiché il giudizio di inidoneità era stato determinato dal colloquio orale. Per tale colloquio non sussiste un obbligo di verbalizzazione puntuale delle singole domande e risposte, sicché l’assenza di una verbalizzazione analitica non ha determinato l’illegittimità del giudizio. Le spese di lite sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
d.lgs. n. 443/1992
La disciplina del reclutamento e degli accertamenti relativi al personale del Corpo di Polizia Penitenziaria costituisce parametro di legittimità della procedura concorsuale e dei giudizi di idoneità.
bando di concorso - P.D.G. 6 marzo 2024
Il bando costituisce la lex specialis della procedura e disciplina, tra l’altro, gli accertamenti psicofisici e attitudinali e gli effetti dei relativi giudizi.
artt. 1, 3, 4 e seguenti l. n. 241/1990
Le disposizioni sono state invocate per censurare il procedimento e la motivazione degli atti concorsuali, ma il giudice non ha ravvisato violazioni rilevanti.
artt. 3 e 97 Cost.
I principi di ragionevolezza, imparzialità e buon andamento sono stati invocati contro il giudizio di inidoneità, senza che il TAR ne abbia riscontrato la violazione.
art. 106, comma 4, d.lgs. n. 443/1992
Individua la commissione preposta all’accertamento dei requisiti psicofisici e attitudinali nell’ambito della procedura concorsuale.
Massime di principio
- Il giudizio di idoneità o inidoneità psicofisica e attitudinale del candidato è riferito alla specifica procedura concorsuale e al momento concreto dell’accertamento; la sua definitività opera all’interno di quella procedura, ma non lo rende vincolante o immodificabile in concorsi successivi.
- Un precedente giudizio di idoneità conseguito in altra procedura concorsuale non impedisce a una nuova commissione di formulare un diverso giudizio, purché riferito agli accertamenti svolti nella nuova procedura; la divergenza tra i giudizi non dimostra, da sola, irragionevolezza manifesta o travisamento dei fatti.
- La valutazione della diversa attitudine del candidato in un momento successivo rientra nella discrezionalità tecnica della commissione e non può essere censurata per il solo raffronto con l’esito di una precedente selezione.
- Quando l’inidoneità è determinata dal colloquio orale, la commissione non è necessariamente tenuta a verbalizzare analiticamente ogni singola domanda e risposta, sicché l’assenza di una verbalizzazione puntuale non comporta di per sé l’illegittimità del giudizio.
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