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Sentenza

Sentenza n. 1567/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza del decreto ingiuntivo n. 3765/2024 del 15/10/2024 del Tribunale di Bologna.

Giustizia amministrativa202600771

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata attuazione del decreto ingiuntivo del Tribunale di Bologna, riformato in appello dopo l’accoglimento dell’opposizione dell’Amministrazione, con sentenza della Corte d’Appello non passata in giudicato e impugnata in Cassazione

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione debitrice)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha proposto ricorso per ottemperanza al decreto ingiuntivo n. 3765/2024 del 15 ottobre 2024 del Tribunale di Bologna, chiedendo l’attuazione degli importi liquidati dal giudice ordinario. L’Amministrazione ha eccepito l’inammissibilità, rilevando che non era stata depositata la prova del passaggio in giudicato della decisione del giudice ordinario e che la sentenza della Corte d’Appello, che aveva riformato la pronuncia di primo grado sull’opposizione al decreto ingiuntivo, era ancora impugnata con ricorso per cassazione.

La decisione

Il TAR ha accolto l’eccezione dell’Amministrazione e dichiarato inammissibile il ricorso. L’ottemperanza delle decisioni del giudice ordinario presuppone il passaggio in giudicato; nel caso concreto la società non ha prodotto l’attestazione di cancelleria che comprovasse tale requisito per la sentenza della Corte d’Appello, mentre risultava pendente il ricorso per cassazione. Le spese sono state poste a carico della società ricorrente e liquidate in euro 4.000, oltre oneri accessori.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, c.p.a.

    Va, infatti, osservato, che ai sensi dell’art. 112 comma 2 c.p.a. “L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione: a) delle sentenze del giudice amministrativo passate in giudicato; b) delle sentenze esecutive e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo; c) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato;…… omissis……”

    Le decisioni del giudice ordinario possono essere eseguite in sede di ottemperanza solo se passate in giudicato, affinché l’Amministrazione si conformi al giudicato sul caso deciso.

  • art. 114, comma 2, c.p.a.

    Come noto il ricorso per l'esecuzione del giudicato è inammissibile se, in difformità da quanto previsto dall'art. 114, co. 2, c.p.a., non è depositato l'attestato di cancelleria di data anteriore alla notificazione del ricorso, attestante il passaggio in giudicato della decisione (ex multis T.A.R. Umbria 30 aprile 2024, n. 290; T.A.R. Lazio Roma sez. II, 8 maggio 2024, n. 9110) risultando eseguibili mediante giudizio di ottemperanza soltanto le sentenze del G.O. passate in giudicato diversamente dalle sentenze pronunciate dal G.A. (ex multis Corte Cost., ord. 25 marzo 2005, n. 122; id., ord. 8 febbraio 2006, n. 44.).

    Nel ricorso per ottemperanza relativo a una decisione del giudice ordinario deve essere depositata l’attestazione di cancelleria, anteriore alla notificazione del ricorso, che provi il passaggio in giudicato; la sua mancanza determina l’inammissibilità.

  • art. 324 c.p.c.

    Ai sensi dell’art. 324 c.p.c. “S'intende passata in giudicato la sentenza che non è più soggetta né a regolamento di competenza [42, 43] (1) , né ad appello [339], né a ricorso per cassazione [360], né a revocazione per i motivi di cui ai numeri 4 e 5 dell'articolo 395 [2909 c.c.; 124 att.]”

    Una sentenza non è passata in giudicato finché è ancora soggetta a ricorso per cassazione; pertanto, la decisione d’appello impugnata in Cassazione non è eseguibile in ottemperanza come giudicato.

Massime di principio

  • L’ottemperanza avente a oggetto una sentenza del giudice ordinario è esperibile per conseguire l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al caso deciso solo quando la sentenza sia passata in giudicato; la mera esecutività non è sufficiente.
  • Nel giudizio di ottemperanza relativo a una decisione del giudice ordinario, il ricorrente deve depositare l’attestazione di cancelleria, formata prima della notificazione del ricorso, che certifichi il passaggio in giudicato; la mancata produzione comporta l’inammissibilità del ricorso.
  • Una sentenza d’appello del giudice ordinario impugnata con ricorso per cassazione non è passata in giudicato e non può fondare l’azione di ottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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