Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 2219/2026 - Roma, Sezione 1B

per l''accertamento -della responsabilità esclusiva del Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro Tempore, nella causazione del sinistro del 02.10.2012 di cui all’esposizione in fatto per aver omesso la manutenzione dell’elicottero AB 205 EI 302 e nonostante ciò autorizzato l’attività di volo di addestramento; -della responsabilità esclusiva del Ministero della Difesa per tutti i danni subiti e subendi dall’Attore a causa del sinistro del 02.10.2012;

Giustizia amministrativa202205668

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisOrdinanza istruttoriaAzione di accertamento

Atto impugnato: comportamenti omissivi e commissivi dell’Amministrazione ritenuti causa dell’infortunio occorso durante un volo addestrativo

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha riassunto il giudizio davanti al giudice amministrativo dopo la declinatoria di giurisdizione del giudice civile, chiedendo l’accertamento della responsabilità del Ministero della Difesa, ai sensi degli artt. 2043 e 2059 c.c., per i danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti all’infortunio del 2 ottobre 2012. L’incidente si è verificato durante un’attività di volo addestrativa a bordo di un elicottero AB 205, costretto a un atterraggio di emergenza per un guasto al motore, con violento impatto e ribaltamento. Il ricorrente ha dedotto, da un lato, l’omessa manutenzione e il mancato controllo del mezzo da parte dell’Amministrazione e, dall’altro, l’autorizzazione alla sua presenza a bordo nonostante egli svolgesse mansioni di tecnico operativo e non fosse necessaria la partecipazione all’attività addestrativa. In conseguenza dell’incidente il ricorrente ha riportato lesioni fisiche e conseguenze psichiche, con successivo riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, concessione dell’equo indennizzo e collocamento in congedo per permanente non idoneità al servizio militare incondizionato. Il ricorrente ha valorizzato il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio quale elemento comprovante la responsabilità dell’Amministrazione. Dagli atti risultano inoltre un diniego dei benefici per le vittime del dovere e la pendenza di un distinto giudizio su tale diniego. Il Ministero si è costituito e ha sollevato eccezioni, sulle quali il Collegio si è riservato ogni definitiva valutazione.

La decisione

L’ordinanza non definisce il giudizio né decide definitivamente sulla responsabilità del Ministero, sulle domande risarcitorie o sulle eccezioni dell’Amministrazione. Il TAR ha ritenuto opportuno disporre una verificazione, ai sensi degli artt. 19, 20 e 66 c.p.a., affidata al Collegio Medico Legale della Difesa, per accertare le lesioni, la loro evoluzione, i postumi, l’invalidità temporanea assoluta e relativa, il grado di danno biologico comprensivo della componente dinamico-relazionale, la sofferenza fisica e l’incidenza delle patologie sulla vita quotidiana, nonché i presumibili riflessi soggettivi rilevanti per la liquidazione del danno morale. Il Collegio ha indicato come parametro per la successiva quantificazione del danno non patrimoniale le Tabelle dell’Osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di Milano, considerate espressione di una concretizzazione paritaria dell’equità sul territorio nazionale. Ha inoltre ordinato al Ministero di depositare, entro sessanta giorni, tutti i decreti e i pareri del Comitato di verifica per le cause di servizio relativi al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, nonché una relazione documentata sugli eventuali sviluppi della richiesta di riconoscimento dello status di vittima del dovere. Le operazioni di verificazione dovranno essere comunicate alle parti con almeno dieci giorni di anticipo; la relazione dovrà essere depositata entro il 15 maggio 2026. Il giudizio è stato rinviato alla pubblica udienza dell’8 luglio 2026. Le spese della verificazione saranno liquidate dal verificatore.

Norme richiamate

  • artt. 2043 e 2059 c.c.

    Costituiscono il fondamento normativo delle domande risarcitorie per danni patrimoniali e non patrimoniali dedotti dal militare; l’ordinanza non ne definisce ancora l’applicazione concreta.

  • artt. 19, 20 e 66 c.p.a.

    Consentono al giudice amministrativo di disporre una verificazione per acquisire accertamenti tecnici rilevanti ai fini della decisione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Giustifica l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute in caso di diffusione del provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Rileva ai fini della protezione dei dati relativi alla salute contenuti nel provvedimento.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Concorre a fondare la tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento delle informazioni identificative e sanitarie.

Massime di principio

  • Quando la decisione sulla responsabilità della pubblica amministrazione dipende dalla precisa ricostruzione delle lesioni, della loro evoluzione e dei postumi, il giudice amministrativo può disporre una verificazione medico-legale ai sensi degli artt. 19, 20 e 66 c.p.a., anche prima di definire le questioni di rito e di merito.
  • Ai fini della quantificazione del danno non patrimoniale da lesione dell’integrità psico-fisica, le Tabelle dell’Osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di Milano possono essere assunte quale parametro di concretizzazione uniforme dell’equità, avuto riguardo al danno biologico, alla componente dinamico-relazionale, all’invalidità temporanea e al danno morale soggettivo.
  • Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e la concessione dell’equo indennizzo costituiscono elementi documentali rilevanti per l’istruttoria della domanda risarcitoria, ma non determinano, secondo quanto deciso nell’ordinanza, l’accertamento definitivo della responsabilità civile dell’amministrazione.
  • Il giudice può ordinare all’amministrazione resistente il deposito dei decreti e dei pareri amministrativi relativi al riconoscimento della causa di servizio, nonché di una relazione sugli sviluppi di ulteriori procedimenti amministrativi connessi, quando tali atti siano rilevanti per la decisione della controversia.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processualeDanno da provvedimento illegittimoCausa di servizio ed equo indennizzo
RamiProcesso amministrativoResponsabilità della pubblica amministrazioneForze armate e forze di polizia
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoRisarcimento del danno da attività amministrativaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.