Sentenza n. 4486/2026 - Milano, Sezione 4
per l'annullamento - del provvedimento di rigetto dell’istanza di subentro nell’assegnazione di alloggio - PG -OMISSIS- Milano n. -OMISSIS- del 28/04/2026 a firma del Direttore Area Assegnazione Alloggi ERP - Unità Gestione Attività e Procedure, con contestuale ordine di rilascio dell'alloggio, trasmesso a mezzo Racc. AR n. -OMISSIS-ritirata il 25/05/2026; - di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale pregiudizievole per la ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: rigetto dell’istanza di subentro nell’assegnazione di un alloggio ERP, con contestuale ordine di rilascio
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego del Comune di Milano, adottato il 28 aprile 2026, di subentro nel rapporto relativo a un alloggio ERP, motivato con l’asserita carenza dei requisiti di permanenza nei servizi abitativi pubblici previsti dall’art. 25, comma 1, lett. a), punti 1 e 2, del regolamento regionale n. 4/2017, e accompagnato dall’ordine di rilascio. Ha dedotto la violazione delle garanzie partecipative di cui all’art. 10-bis l. 241/1990, la violazione degli artt. 21 e 25, comma 2-bis, del regolamento regionale n. 4/2017 e l’eccesso di potere per difetto e irragionevolezza della motivazione, ingiustizia grave e manifesta e violazione del principio di affidamento. Il Comune ha chiesto il rigetto. Il TAR ha rilevato d’ufficio, previo avviso alle parti, il difetto di giurisdizione.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata e ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, senza esaminare i motivi di legittimità relativi al diniego. Ha ritenuto che la controversia riguardi la fase successiva all’assegnazione e l’accertamento del diritto soggettivo al subentro nel rapporto locatizio: il subentro non costituisce una nuova assegnazione discrezionale, ma una possibile evoluzione del rapporto originario, configurabile come novazione soggettiva del contratto, subordinata alla ricorrenza dei presupposti legali. Anche la verifica dei requisiti di permanenza è un accertamento vincolato e non comporta l’esercizio di poteri autoritativi. La cognizione spetta pertanto al giudice ordinario. Il processo può essere riassunto davanti a quest’ultimo entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, con conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda. Spese compensate per la non univocità degli orientamenti giurisprudenziali.
Norme richiamate
art. 11 c.p.a.
In conclusione, il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione, trattandosi di controversia relativa a diritti per cui è competente il giudice ordinario, dinanzi al quale il processo potrà proseguire mediante riassunzione a cura della parte interessata nel termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza, ai sensi dell’art. 11 cod. proc. amm., fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta innanzi a questo Tribunale amministrativo.
Dichiarato il difetto di giurisdizione, la controversia può essere riassunta davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, conservando gli effetti sostanziali e processuali della domanda originaria.
art. 133, comma 1, lett. b), c.p.a.
In particolare, pur dandosi atto di talune oscillazioni interne, è stato escluso che il diniego di subentro possa essere ricondotto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. b), c.p.a., “atteso che l’assegnazione di alloggio di edilizia pubblica residenziale non dà luogo ad un rapporto di concessione di bene pubblico, quanto piuttosto ad un rapporto privatistico di carattere paritetico riconducibile a quello locativo (Cons. Stato, III, 3 marzo 2021, n.1831, che richiama Cass. S.U., 12 ottobre 2020, n. 21991)”.
La controversia sul subentro in un alloggio ERP non rientra nella giurisdizione esclusiva amministrativa relativa alle concessioni di beni pubblici, poiché il rapporto è locatizio e paritetico.
art. 23 l.r. Lombardia n. 16/2016
In tal senso depone anche la previsione di cui all’art. 23 della L.R. della Lombardia n. 16/2016, secondo cui “il diritto al subentro è consentito purché il richiedente assuma le obbligazioni derivanti dal contratto di locazione stipulato con l’assegnatario”, chiaro indice della natura novativa dell’istituto e del suo collocarsi sul piano dello sviluppo del rapporto negoziale originario.
La previsione del diritto al subentro subordinato all’assunzione delle obbligazioni del contratto di locazione conferma che il subentro sviluppa il rapporto negoziale originario, anziché costituire una nuova assegnazione amministrativa.
art. 21 r.r. Lombardia n. 4/2017
Del resto, anche il già citato art. 23 della L.R. della Lombardia n. 16/2016 e l’art. 21 del Regolamento Regionale n. 4/2017 qualificano il subentro come un “diritto”, che può essere esercitato sul presupposto che ricorrano le condizioni ivi indicate – ovvero, in sintesi, l’appartenenza al nucleo familiare assegnatario dell’alloggio e la convivenza continuativa per il tempo richiesto dalla norma –e purché sia mantenuto il possesso dei requisiti di permanenza nei servizi abitativi pubblici.
Il subentro è un diritto esercitabile al ricorrere dei presupposti normativi, tra cui l’appartenenza al nucleo familiare assegnatario, la convivenza richiesta e il mantenimento dei requisiti di permanenza nei servizi abitativi pubblici.
art. 60 c.p.a.
Come segnalato alle parti, sussistono i presupposti per la definizione della causa con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., stante l’integrità del contraddittorio e la manifesta inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione dell’adito Tribunale amministrativo, spettando la stessa – in conformità all’orientamento di recente adottato da questa Sezione (v. sentenze n. 4344 e 4346 del 29 settembre 2026) – al giudice ordinario per le ragioni di seguito illustrate.
La causa può essere definita con sentenza semplificata quando il contraddittorio è integro e l’inammissibilità per difetto di giurisdizione è manifesta.
Massime di principio
- Nelle controversie ERP relative al subentro dopo l’assegnazione, la giurisdizione spetta al giudice ordinario quando la domanda riguarda il diritto a succedere nel rapporto locatizio: il subentro costituisce sviluppo del rapporto originario e non una nuova assegnazione mediante esercizio di poteri autoritativi.
- La verifica dei presupposti legali per il subentro e dei requisiti di permanenza nell’alloggio ERP ha natura vincolata e non comporta discrezionalità amministrativa; la controversia attiene pertanto a una posizione di diritto soggettivo.
- Dichiarato il difetto di giurisdizione, la domanda può essere riassunta davanti al giudice munito di giurisdizione entro tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia, conservando gli effetti sostanziali e processuali della domanda originaria.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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