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Sentenza

Sentenza del 20/07/2018 n. 19372 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente chiedeva il pagamento dell'IVA relativa a tre contratti di appalto per lavori aeroportuali, sostenendo che l'imposta fosse dovuta. Contestava l'applicazione del regime di non imponibilità previsto dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 9, e dal D.L. n. 90 del 1990, art. 3, sostenendo che l'aeroporto non fosse effettivamente "di confine" e che i lavori fossero stati eseguiti al di fuori del sedime aeroportuale. Denunciava inoltre violazione e falsa applicazione di legge ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura relativa alla natura dell'aeroporto, poiché la corte d'appello aveva accertato che si trattava di un aeroporto di confine, funzionale alle operazioni aeroportuali e doganali. Ha invece dichiarato inammissibile la censura relativa alla localizzazione dei lavori, perché mirava sostanzialmente a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, non consentita in sede di legittimità. La decisione d'appello è stata quindi confermata e il ricorrente è stato condannato alla rifusione delle spese processuali in favore del Ministero della Difesa, liquidate in 10.300 euro, oltre spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 9, comma 1, n. 6

    Il regime di non imponibilità IVA può applicarsi alle prestazioni relative ad aeroporti di confine e alle opere funzionali ai servizi aeroportuali e doganali connessi alle operazioni di confine. Nel caso concreto, la qualificazione dell'aeroporto come struttura di confine è stata ritenuta adeguatamente motivata.

  • D.L. n. 90 del 1990, art. 3, convertito nella L. n. 165 del 1990

    È stato invocato dal ricorrente insieme all'art. 9 del D.P.R. n. 633 del 1972, ma la Corte non ha ravvisato una violazione della disciplina applicabile al regime di non imponibilità.

  • Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Consente di ricorrere per cassazione denunciando la violazione o falsa applicazione di norme di diritto. La censura del ricorrente è stata ritenuta infondata quanto al requisito dell'aeroporto e inammissibile nella parte sostanzialmente diretta a contestare l'accertamento dei fatti.

  • Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio motivazionale non può trasformarsi in una richiesta di riesame del merito. È rilevante solo in presenza di omesso esame di un fatto decisivo o di una motivazione insanabilmente contraddittoria o incomprensibile.

  • Artt. 1362 e seguenti c.c.

    Le regole di interpretazione dei contratti avrebbero dovuto essere eventualmente specificamente richiamate se il ricorrente avesse inteso contestare l'interpretazione dei contratti di appalto; il semplice richiamo al loro contenuto non è stato ritenuto sufficiente.

Massime di principio

  • Quando il giudice di merito qualifica un aeroporto come "di confine" sulla base della sua funzione aeroportuale e doganale, tale accertamento può sostenere l'applicazione del regime di non imponibilità IVA, purché la motivazione sia chiara e coerente.
  • Per contestare l'IVA relativa a lavori aeroportuali non è sufficiente sostenere genericamente che le opere siano esterne al sedime aeroportuale: occorre indicare con precisione la localizzazione dei manufatti e dimostrare la loro estraneità funzionale al complesso aeroportuale o doganale.
  • La Corte di cassazione non costituisce un ulteriore grado di merito e non rivaluta autonomamente contratti, prove e fatti già esaminati dai giudici precedenti.
  • Una censura formalmente riferita alla violazione di legge è inammissibile se mira in realtà a ottenere una nuova valutazione delle risultanze istruttorie o dell'interpretazione dei fatti.
  • Per contestare efficacemente l'interpretazione di un contratto occorre indicare specificamente quali criteri interpretativi siano stati violati e in che modo, non essendo sufficiente richiamare genericamente il contenuto contrattuale.

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