Sentenza n. 1234/2026 - Napoli, Sezione 4
per l'annullamento - del PEI a.s. 2025/2026, prot. -OMISSIS- del 28.10.2025, in atti, dove s’attesta che “al minore -OMISSIS- è stato assegnato un docente di sostegno per la copertura di 18 ore settimanali a fronte di un orario scolastico di 27 ore settimanali, ripartite su 5 giorni”, nonostante in seguito al GLO, tenutosi il 13.10.2025, come da verbale del 13 ottobre 2025, sia stata formalizzata la richiesta della presenza del docente di sostegno per tutte le 27 ore settimanali, in quanto con le sole 18 ore settimanali non si riesce ad assicurare la continuità dell'intervento didattico nel percorso formativo, sia del minore che del contesto classe; - di ogni altro atto consequenziale e presupposto, comunque connessi, ivi compreso il provvedimento di assegnazione dell'organico per il sostegno, determinato dall'Ufficio Scolastico Regionale per l'istituto in questione; nonché per il riconoscimento del diritto del minore -OMISSIS- ad essere assistito da un insegnante di sostegno secondo il rapporto 1/1, per tutta la durata dell’orario scolastico (27 ore settimanali e comunque per un numero di ore massimo, adeguato alla patologia sofferta);
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: PEI per l'anno scolastico 2025/2026 e connesso verbale del GLO, nella parte in cui assegnavano 18 ore settimanali di sostegno a fronte di un orario scolastico di 27 ore
Esito
Favorevole al ricorrente (genitori di studente disabile)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il PEI dell'anno scolastico 2025/2026 e gli atti connessi, deducendo l'inadeguatezza delle 18 ore settimanali di sostegno assegnate al minore, affetto da disturbo dello spettro autistico di entità grave e riconosciuto portatore di handicap con connotazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della l. 104/1992. Il GLO e la documentazione sanitaria avevano indicato la necessità di un docente di sostegno per tutte le 27 ore di frequenza scolastica, anche in rapporto 1/1. I ricorrenti hanno denunciato, in particolare, il difetto di istruttoria e di motivazione, poiché l'assegnazione sarebbe stata determinata senza considerare la gravità della patologia, il fabbisogno individuale del minore, la diagnosi funzionale, le certificazioni mediche, il PEI dell'anno precedente e l'osservazione diacronica della sua situazione, risultando invece fondata su un criterio generale e astratto collegato alla tipologia di scuola e alle esigenze organizzative e di contenimento della spesa. È stata inoltre formulata, in via subordinata, una domanda di accertamento dell'inadempimento dell'amministrazione e di risarcimento dei danni.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. e ha accolto la domanda principale di annullamento. Ha ritenuto che l'amministrazione, pur a fronte della disabilità grave, non avesse valutato l'effettivo fabbisogno individuale del minore né esternato un adeguato percorso istruttorio e motivazionale riferito alla sua specifica situazione. L'atto risultava standardizzato e basato su un criterio astratto, non idoneo a giustificare la riduzione del sostegno per ragioni organizzative o di contenimento della spesa. Sono stati quindi riconosciuti i vizi di eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria. Il TAR ha annullato il PEI e il coevo verbale del GLO, imponendo all'amministrazione di riesercitare la funzione entro 15 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, conformandosi ai principi indicati e assegnando al minore 27 ore di sostegno scolastico. La domanda subordinata di risarcimento è stata rigettata, sia perché subordinata all'accoglimento dell'annullamento, sia perché priva di elementi probatori sui danni asseritamente subiti. Le amministrazioni resistenti sono state condannate in solido al pagamento di 1.000 euro per spese e compensi di lite, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 3, comma 3, l. 104/1992
La condizione di handicap con connotazione di gravità costituisce elemento rilevante per la determinazione individualizzata del fabbisogno di sostegno scolastico.
art. 2 Costituzione
Il diritto all'istruzione e all'inclusione scolastica si collega anche allo sviluppo della personalità del minore, sicché la scuola assume una funzione essenziale non riducibile a esigenze organizzative.
art. 29 c.p.a.
La domanda di annullamento è stata accolta per i vizi di legittimità riscontrati nel PEI e nel verbale del GLO.
art. 60 c.p.a.
La controversia è stata definita con sentenza semplificata, previo avviso alle parti presenti in camera di consiglio.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
La disposizione è richiamata, insieme alle norme nazionali sulla protezione dei dati, quale base per l'oscuramento dei dati personali e sanitari.
art. 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Le disposizioni sono richiamate ai fini della tutela dei dati relativi alla salute contenuti nel provvedimento.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
La norma è richiamata quale base per l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
La disposizione è richiamata in relazione alla protezione dei dati relativi alla salute.
Massime di principio
- Nella determinazione delle ore di sostegno scolastico per uno studente con disabilità grave, l'amministrazione deve valutare il fabbisogno effettivo e individuale dell'alunno sulla base della documentazione sanitaria, del PEI, delle risultanze del GLO e dell'osservazione diacronica della situazione personale, senza applicare criteri astratti collegati esclusivamente alla tipologia di scuola o all'orario ordinario.
- L'assegnazione di un numero di ore di sostegno inferiore all'intero orario scolastico è illegittima quando la motivazione dell'amministrazione è standardizzata e non dimostra, con istruttoria specifica, perché le ore assegnate siano adeguate alle esigenze educative e di inclusione dello studente con disabilità grave.
- Le esigenze organizzative e di contenimento della spesa dell'amministrazione scolastica non possono giustificare, da sole, una riduzione del sostegno necessario a garantire il diritto individuale all'istruzione e all'inclusione; nelle situazioni di gravità, il sostegno può essere assegnato anche per l'intero tempo-scuola.
- Il PEI costituisce l'atto collegiale adottato dall'organo specializzato cui spetta determinare il fabbisogno di insegnamento di sostegno; anche quando il PEI non sia stato tempestivamente adottato, l'amministrazione deve fondare la propria decisione sugli elementi istruttori già disponibili e pertinenti alla specifica condizione dell'alunno.
- L'annullamento del PEI per difetto di istruttoria e motivazione produce un effetto conformativo che impone all'amministrazione di riesercitare la funzione entro il termine stabilito dal giudice, attenendosi alla valutazione individualizzata del fabbisogno e assegnando il numero di ore indicato nella decisione.
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