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Ordinanza

Ordinanza n. 219/2026 - Parma, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600359

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. IOrdinanza cautelareAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sull’istanza di trasferimento straordinario e successiva nota che ha ricondotto la domanda alla procedura ordinaria di ammissione ad anni successivi al primo

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (studente universitario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il silenzio serbato dall’Università degli Studi di Parma sull’istanza del 29 maggio 2026, diretta a ottenere il trasferimento straordinario al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, per gravi ragioni familiari, ai sensi dell’art. 9 del R.D. n. 1269 del 1938. Ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e la condanna dell’Ateneo a valutare specificamente l’istanza ai fini del rilascio del nulla osta. Nel corso del giudizio l’Università ha adottato la nota del 20 luglio 2026, trasmessa il 29 luglio 2026, con cui ha ricondotto la richiesta alla futura procedura ordinaria di ammissione ad anni successivi al primo, subordinandola alla disponibilità di posti, alla pubblicazione di un bando e alla collocazione utile in graduatoria, escludendo l’ammissione in sovrannumero. Con motivi aggiunti il ricorrente ha contestato tale nota, deducendo che l’Amministrazione non aveva esaminato in concreto i gravi motivi familiari e assistenziali posti a fondamento della domanda straordinaria.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare ritenendo sussistente il fumus boni iuris, poiché l’Amministrazione non aveva dato riscontro alla specifica istanza di trasferimento straordinario ai sensi dell’art. 9 del R.D. n. 1269 del 1938, limitandosi, con la nota impugnata, a comunicare le modalità del trasferimento ordinario. Ha quindi ordinato all’Università di determinarsi sulla specifica istanza del ricorrente entro trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza. Poiché nel corso del giudizio è sopravvenuto un provvedimento espresso connesso all’oggetto della controversia, il TAR ha disposto, ai sensi dell’art. 117, comma 5, c.p.a., la conversione del rito del silenzio e la prosecuzione dell’intero giudizio con il rito ordinario, rimettendo la causa sul ruolo. Le spese della fase cautelare sono state compensate. Il testo non esplicita una distinta valutazione del periculum in mora.

Norme richiamate

  • art. 9 R.D. n. 1269/1938

    La disposizione costituisce il fondamento dell’istanza di trasferimento straordinario, che l’Amministrazione era tenuta a esaminare specificamente, senza sostituirla con il mero richiamo alle modalità del trasferimento ordinario.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare richiesta nel giudizio.

  • art. 117, comma 5, c.p.a.

    “nel corso del giudizio sopravviene il provvedimento espresso, o un atto connesso con l’oggetto della controversia, questo può essere impugnato anche con motivi aggiunti, nei termini e con il rito previsto per il nuovo provvedimento, e l’intero giudizio prosegue con tale rito”

    La sopravvenienza di un provvedimento espresso connesso all’oggetto del giudizio sul silenzio consente la sua impugnazione con motivi aggiunti e determina la prosecuzione dell’intero giudizio con il rito ordinario previsto per il nuovo atto.

Massime di principio

  • Quando l’amministrazione riceve un’istanza volta a ottenere un trasferimento straordinario fondato su specifiche ragioni familiari o assistenziali, non può definirla mediante il semplice richiamo alla procedura ordinaria di trasferimento, ma deve esaminarne concretamente il contenuto e pronunciarsi sulla domanda specifica.
  • La comunicazione delle sole modalità della procedura ordinaria non costituisce adeguato riscontro a un’istanza di trasferimento straordinario e integra, ai fini cautelari, un indice del silenzio-inadempimento sull’istanza effettivamente proposta.
  • Nel giudizio avverso il silenzio, la sopravvenienza di un provvedimento espresso o di un atto connesso all’oggetto della controversia consente l’impugnazione mediante motivi aggiunti e comporta la conversione del rito, con prosecuzione dell’intero giudizio secondo il rito previsto per il nuovo provvedimento.
  • Accertata in sede cautelare la mancata valutazione della specifica istanza, il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione di determinarsi entro un termine, senza sostituirsi ad essa nella valutazione discrezionale spettantele.

Come è indicizzato

MaterieCarriera degli studentiTermini del procedimento e silenzioMotivazione del provvedimentoDecisione e riti speciali
RamiIstruzione e universitàProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTutela cautelareEffetto conformativo e riedizione del potereDifetto di istruttoria

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