Ordinanza n. 3416/2026 - Roma, Sezione 2Q
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, della Determinazione del Responsabile del Settore II del Comune di Castel Madama n. 189 del 26.2.2026, pubblicata all’Albo Pretorio comunale in data 27.2.2026, recante “Determinazione motivata di conclusione positiva della Conferenza dei Servizi decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona, ai sensi dell'art. 14-bis comma 2 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., per la costruzione di un impianto di produzione di calcestruzzo”, con cui il Comune di Castel Madama, in conclusione della conferenza di servizi decisoria asincrona ex art. 14-bis L. n. 241/1990, ha autorizzato il controinteressato a realizzare un impianto di produzione di calcestruzzo in una zona protetta e in assenza di numerosi requisiti prescritti da norme di legge imperative e da atti regolamentari e di pianificazione; del parere favorevole condizionato della Regione Lazio – Direzione Regionale Urbanistica e Politiche Abitative, prot. U.0098859 del 30.1.2026, recepito dal Comune di Castel Madama con prot. n. 1706 del 3.2.2026, con cui la Regione Lazio ha formulato un parere favorevole, seppur condizionato, al progetto di costruzione dell’impianto industriale del controinteressato, in assenza del parere obbligatorio della Soprintendenza Archeologica e dei presupposti di legge; della nota per la richiesta di chiarimenti della Regione Lazio prot. U.0825008 del 12.8.2025; ove occorrer possa, di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale e/o facente parte della conferenza di servizi condotta dal Comune di Castel Madama e, in particolare: del silenzio-assenso (erroneamente ritenuto formato dal Comune) del Ministero della Cultura – Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Roma e per la provincia di Rieti, nonché di ogni altro atto di assenso o nulla-osta implicito asseritamente formatosi; della nota di indizione della Conferenza di servizi del 31 luglio 2025, prot. n. 11798; dell’istanza di Permesso di Costruire presentata dal controinteressato in data 29 luglio 2025, prot. n. 11514, delle relative relazioni tecniche, elaborati progettuali e di ogni altro atto o documento allegato; e per la conseguente declaratoria dell’illegittimità dell’intervento edilizio presentato dal controinteressato, in quanto ricadente all’interno di un’area soggetta a vincolo di “Paesaggio Agrario di Valore” di cui al PTPR della Regione Lazio, nonché soggetta a decadenza normativa e al conseguente declassa-mento e ritorno alla vocazione agricola.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione comunale di conclusione positiva della conferenza di servizi per la costruzione di un impianto di produzione di calcestruzzo, unitamente agli atti presupposti e al parere regionale favorevole condizionato
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni procedenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, la determinazione del Comune di Castel Madama che ha concluso positivamente la conferenza di servizi decisoria asincrona e autorizzato la realizzazione di un impianto di produzione di calcestruzzo. Ha contestato, tra l'altro, la localizzazione dell'intervento in una zona protetta e soggetta al vincolo di “Paesaggio Agrario di Valore” previsto dal PTPR della Regione Lazio, nonché la carenza di requisiti prescritti dalla legge, dagli strumenti urbanistici e dagli atti regolamentari. Sono stati inoltre censurati il parere favorevole condizionato della Regione Lazio, adottato in assenza del parere obbligatorio della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio, il silenzio-assenso asseritamente formatosi in favore del Ministero della Cultura, la nota regionale di richiesta di chiarimenti e gli ulteriori atti della conferenza di servizi, compresa l'istanza di permesso di costruire e la documentazione progettuale. Il Comune e la Regione si sono costituiti; la società controinteressata è intervenuta ad opponendum.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per carenza di fumus boni iuris. Ha ritenuto potenzialmente dirimente la mancata impugnazione dell'Autorizzazione in Via Generale rilasciata dalla Città metropolitana di Roma Capitale ai sensi dell'art. 3, comma 3, d.P.R. n. 59/2013, espressamente richiamata nel parere regionale impugnato. Tale omissione potrebbe comportare, nel giudizio di merito, l'inammissibilità del ricorso per difetto di interesse. In ogni caso, a un primo esame proprio della fase cautelare, le doglianze sono state ritenute infondate alla luce delle difese delle controparti. Il TAR ha riservato alla fase di merito l'approfondimento delle ulteriori eccezioni pregiudiziali sollevate dal Comune e dalla società interveniente. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della novità e complessità della controversia.
Norme richiamate
art. 14-bis l. 241/1990
Determinazione motivata di conclusione positiva della Conferenza dei Servizi decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona, ai sensi dell'art. 14-bis comma 2 della Legge 7 agosto 1990, n. 241
La norma è richiamata quale base procedimentale della conferenza di servizi decisoria asincrona conclusa con la determinazione comunale impugnata.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare incidentale esaminata dal TAR.
art. 3, comma 3, d.P.R. 59/2013
Autorizzazione in Via Generale
L'autorizzazione rilasciata dalla Città metropolitana, non impugnata dalla ricorrente, è stata ritenuta potenzialmente decisiva ai fini dell'interesse a ricorrere e della possibile inammissibilità del gravame.
Massime di principio
- La mancata impugnazione di un provvedimento presupposto espressamente richiamato nell'atto impugnato può determinare, ove esso sia autonomamente lesivo e necessario per la realizzazione dell'intervento contestato, il difetto di interesse alla contestazione degli atti successivi e l'inammissibilità del ricorso.
- In sede cautelare, la sospensione dell'atto impugnato può essere negata quando, anche a un esame sommario, le censure risultino infondate oppure emerga una possibile inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione di un atto presupposto.
- La valutazione cautelare sul fumus boni iuris è necessariamente sommaria e non preclude l'esame più approfondito, nella fase di merito, delle eccezioni pregiudiziali e delle censure dedotte.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 18 giu 2026Ordinanza n. 349/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 18 giu 2026Ordinanza n. 350/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 18 giu 2026Ordinanza n. 351/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 18 giu 2026Ordinanza n. 352/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 18 giu 2026Ordinanza n. 353/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 18 giu 2026Ordinanza n. 354/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →