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Sentenza

Sentenza n. 1344/2026 - Palermo, Sezione 5

Giustizia amministrativa202100814

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Giudice di pace di Palermo n. 1080/2020

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 1080/2020 del Giudice di pace di Palermo. Il giudizio è stato sospeso in considerazione dell’avvio della procedura di riequilibrio finanziario del Comune di Palermo. Dopo la sospensione, il Collegio aveva previsto la prosecuzione del processo mediante istanza di fissazione dell’udienza da presentare entro novanta giorni dalla comunicazione dell’atto idoneo a far venir meno la causa di sospensione. La causa sospensiva è venuta meno con l’approvazione del piano di riequilibrio finanziario del Comune, deliberata il 17 luglio 2025 e prodotta in giudizio dai ricorrenti il 1° settembre 2025 e dal Comune il 12 settembre 2025. I ricorrenti hanno tuttavia presentato l’istanza di fissazione dell’udienza soltanto il 18 dicembre 2025, oltre il termine di novanta giorni previsto dall’art. 80, comma 1, c.p.a. Nell’ordinanza di sospensione era stato inoltre prospettato un dubbio sulla tardività del ricorso originario, depositato oltre il termine dimezzato di quindici giorni, ma tale questione non è stata esaminata nella sentenza, essendo il giudizio definito per estinzione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. a), c.p.a., rilevando che il termine di novanta giorni per la prosecuzione del processo sospeso, previsto dall’art. 80, comma 1, c.p.a., ha natura perentoria. La causa di sospensione è cessata con l’approvazione del piano di riequilibrio finanziario e, comunque, i ricorrenti ne hanno avuto conoscenza attraverso il deposito della deliberazione nel processo. L’istanza di fissazione dell’udienza del 18 dicembre 2025 è stata presentata tardivamente, dopo la scadenza del termine decorrente dalla conoscenza dell’atto prodotto il 1° settembre 2025, o comunque dal deposito comunale del 12 settembre 2025. Non sono state esaminate nel merito né la domanda di ottemperanza né il precedente dubbio sulla ricevibilità del ricorso. Le spese sono state dichiarate irripetibili, in applicazione dell’art. 310, comma 4, c.p.c., richiamato dall’art. 39 c.p.a.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Richiamato quale disciplina del giudizio di ottemperanza.

  • art. 79, comma 1, c.p.a.

    Richiamato insieme all’art. 243-bis, comma 4, d.lgs. 267/2000 quale base della sospensione del giudizio.

  • art. 243-bis, comma 4, d.lgs. 267/2000

    Richiamato quale disposizione collegata alla sospensione del giudizio in relazione alla procedura di riequilibrio finanziario dell’ente locale.

  • art. 80, comma 1, c.p.a.

    In caso di sospensione del giudizio, per la sua prosecuzione deve essere presentata istanza di fissazione dell’udienza, entro novanta giorni dalla comunicazione dell’atto che fa venire meno la causa della sospensione

    Il termine di novanta giorni per la prosecuzione del giudizio sospeso è perentorio; la sua inosservanza determina l’estinzione del processo.

  • art. 80, comma 3-bis, c.p.a.

    Richiamato quale base del potere istruttorio esercitato dal Presidente per acquisire la deliberazione di approvazione del piano di riequilibrio finanziario.

  • art. 35, comma 2, lett. a), c.p.a.

    Il giudice dichiara estinto il giudizio: a) se, nei casi previsti dal presente codice, non viene proseguito o riassunto nel termine perentorio fissato dalla legge o assegnato dal giudice

    La mancata prosecuzione o riassunzione del giudizio entro il termine perentorio previsto dalla legge comporta l’estinzione del processo.

  • art. 39 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento del rinvio esterno alle disposizioni del codice di procedura civile.

  • art. 310, comma 4, c.p.c.

    Le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate

    In caso di estinzione del processo, le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate e non sono ripetibili.

Massime di principio

  • Il termine di novanta giorni previsto dall’art. 80, comma 1, c.p.a. per la prosecuzione del giudizio sospeso mediante istanza di fissazione dell’udienza ha natura perentoria.
  • Il termine per la prosecuzione decorre dalla comunicazione o dalla conoscenza dell’atto che fa venir meno la causa di sospensione; la conoscenza può risultare anche dalla produzione dell’atto nel processo, quando essa renda nota alle parti la cessazione della sospensione.
  • La mancata presentazione tempestiva dell’istanza di fissazione dell’udienza determina l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. a), c.p.a., senza esame delle questioni di merito.
  • Nel processo amministrativo estinto, le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate e non sono soggette a ripetizione, ai sensi dell’art. 310, comma 4, c.p.c., applicabile tramite il rinvio esterno dell’art. 39 c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaTermini del procedimento

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