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Sentenza

Sentenza n. 1181/2026 - Brescia, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia, - del Provvedimento adottato dal Questore della Provincia di -OMISSIS- in data -OMISSIS-, notificato in data -OMISSIS- con il quale è stato disposto il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato richiesto dal Ricorrente, al quale è stato, contestualmente ingiunto di allontanarsi volontariamente entro giorni quindici dal Territorio Italiano, a pena di espulsione, in caso di mancata ottemperanza; - di ogni altro Provvedimento Precedente, Conseguente e comunque Consequenziale.

Giustizia amministrativa202200981

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego dell’istanza di emersione dal lavoro irregolare e del rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, con contestuale ingiunzione di allontanamento volontario entro quindici giorni

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (questura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento adottato dal Questore nell’ambito della procedura di emersione prevista dall’art. 103, comma 1, d.l. 34/2020. L’istanza era stata presentata insieme al datore di lavoro e l’istruttoria si era inizialmente conclusa positivamente; tuttavia, in occasione dei rilievi dattiloscopici, erano emerse una condanna, confermata in appello, alla pena di un mese di reclusione e a 90 euro di multa per i reati di cui agli artt. 474 e 648, comma 2, c.p., nonché ulteriori procedimenti penali pendenti per fattispecie analoghe. Il ricorrente ha dedotto, con un unico motivo articolato, la violazione della disciplina sull’immigrazione e il difetto di istruttoria e motivazione, sostenendo che la condanna riguardasse l’ipotesi meno grave dell’art. 474 c.p., che i procedimenti pendenti non potessero essere valorizzati in quanto non definiti e che l’amministrazione non avesse accertato in concreto la sua pericolosità sociale. Ha inoltre contestato l’affermazione del Questore secondo cui il diniego sarebbe stato vincolato, sostenendo che fosse necessaria una valutazione individualizzata della situazione personale, anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 88/2023 e dell’art. 8 CEDU. A sostegno della propria posizione ha richiamato il percorso di integrazione desumibile dalla regolarizzazione lavorativa, pur riconoscendo l’assenza di legami familiari in Italia.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo che il provvedimento, nonostante l’infelice riferimento all’automatismo ostativo, fosse in concreto fondato su una valutazione complessiva e individualizzata della pericolosità sociale. L’amministrazione aveva considerato non soltanto la condanna definitiva per i reati di cui agli artt. 474 e 648 c.p., ma anche gli ulteriori procedimenti pendenti e l’utilizzo di alias, elementi espressamente richiamati nella motivazione. Il giudice ha applicato la sentenza della Corte costituzionale n. 88/2023, secondo cui la condanna per il reato di cui all’art. 474, comma 2, c.p. non può operare automaticamente quale causa ostativa al rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro, dovendo l’autorità verificare in concreto la pericolosità sociale e considerare la situazione personale e familiare dell’interessato. Nel caso esaminato, tale verifica era stata effettuata e non risultavano legami familiari da ponderare. La censura relativa all’asserita automatica vincolatività del potere è stata quindi ritenuta infondata. Le spese della fase di merito sono state compensate per la peculiarità della controversia; è stata confermata la condanna alle spese della fase cautelare già disposta con l’ordinanza precedente.

Norme richiamate

  • art. 103, comma 1, d.l. 34/2020

    Disciplina la procedura di emersione del lavoro irregolare nell’ambito della quale era stata presentata l’istanza del ricorrente.

  • art. 103, comma 10, lettere c) e d), d.l. 34/2020

    Non sono ammessi alle procedure previste dai commi 1 e 2 del presente articolo i cittadini stranieri: ... c) che risultino condannati ... per uno dei reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale ...; d) che comunque siano considerati una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato ...

    Individua le cause di esclusione dalla procedura di emersione, comprese le condanne rilevanti e la situazione di minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza, da valutare anche considerando condanne per reati di cui all’art. 381 c.p.p.

  • art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998

    Non è ammesso in Italia lo straniero ... che sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato ... o che risulti condannato ... per reati previsti dall'articolo 380 ... [e] la condanna, con sentenza irrevocabile, ... agli articoli 473 e 474 del codice penale ...

    Stabilisce i requisiti di ingresso e le ipotesi ostative, ma deve essere interpretato alla luce della sentenza costituzionale n. 88/2023, che esclude l’automatismo ostativo per la condanna prevista dall’art. 474, comma 2, c.p. in assenza di una verifica concreta della pericolosità sociale.

  • art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998

    Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato.

    Collega il diniego o il rinnovo del permesso alla mancanza dei requisiti per l’ingresso e il soggiorno, da verificare secondo i limiti costituzionali indicati dalla Corte.

  • art. 474 c.p.

    Reato oggetto della condanna valorizzata dall’amministrazione e rilevante nel giudizio sulla pericolosità sociale.

  • art. 648, comma 2, c.p.

    Ulteriore reato per il quale il ricorrente era stato condannato e che ha concorso, insieme agli altri elementi, alla valutazione complessiva della pericolosità sociale.

  • sentenza Corte costituzionale n. 88/2023

    illegittimità costituzionale ... nella parte in cui ricomprende ... tra le ipotesi di condanna automaticamente ostative al rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro ... quelle definitive per il reato di cui all'art. 474, secondo comma, cod. pen., senza prevedere che l'autorità competente verifichi in concreto la pericolosità sociale del richiedente

    Esclude l’automatismo ostativo e impone una valutazione concreta della pericolosità sociale, con considerazione della situazione individuale dell’interessato.

  • art. 8 CEDU

    Parametro richiamato dalla Corte costituzionale per impedire che il diniego si fondi su un giudizio astratto e non individualizzato, lesivo della vita privata e familiare.

Massime di principio

  • La condanna definitiva per il reato di cui all’art. 474, comma 2, c.p. non può determinare automaticamente il diniego o il mancato rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro: l’amministrazione deve verificare in concreto la pericolosità sociale dell’interessato.
  • La valutazione concreta della pericolosità sociale può fondarsi sulla complessiva condotta dello straniero, considerando congiuntamente le condanne riportate, gli ulteriori procedimenti penali pendenti e altri elementi individualizzanti emergenti dall’istruttoria, purché tali elementi siano effettivamente richiamati nella motivazione.
  • L’erroneo richiamo, nel provvedimento, all’automatismo della causa ostativa non comporta l’illegittimità dell’atto quando dalla motivazione risulti che l’amministrazione abbia in realtà svolto una valutazione individualizzata e complessiva della pericolosità sociale.
  • Nel valutare il rinnovo del permesso di soggiorno alla luce dell’art. 8 CEDU, l’amministrazione deve considerare la situazione personale e familiare dell’interessato; l’assenza di un nucleo familiare in Italia costituisce un elemento rilevante nel bilanciamento, pur non esonerando dall’esame concreto della pericolosità sociale.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoEmersione, decreto flussi e nulla osta
RamiImmigrazione e cittadinanza
SottomaterieDiniego e revoca per precedenti penali
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezzaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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