Sentenza n. 5698/2026 - Napoli, Sezione 8
per l'annullamento a) dell’Ordinanza di Demolizione del Comune di Castel Volturno n. -OMISSIS- del 31.05.2024, con cui è stato ingiunto al ricorrente di demolire la costruzione per civile abitazione composta di seminterrato, piano rialzato e primo piano di cui è comproprietario in -OMISSIS- alla -OMISSIS- (ex loc. -OMISSIS- Km. -OMISSIS-) in NCEU al Fol. -OMISSIS-, composto dai Sub da 1 a 7; b) del Procedimento R.E.D. n. -OMISSIS- oggi R.E.S.A. n. -OMISSIS- della Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere - Ufficio Esecuzione Penale – Servizio Demolizioni;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza del Comune di Castel Volturno del 31 maggio 2024 che ingiunge la demolizione di un fabbricato residenziale abusivo, oltre al procedimento R.E.S.A. della Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordine comunale di demolizione dell'immobile residenziale composto da seminterrato, piano rialzato e primo piano, realizzato senza titolo edilizio in area ricadente nella fascia R del PSDA e in territorio a elevato rischio sismico. Con il primo motivo ha dedotto violazione delle garanzie partecipative, difetto di motivazione e di istruttoria, lamentando l'omessa comunicazione di avvio e di conoscenza della sentenza penale e del procedimento R.E.S.A.; ha inoltre sostenuto che era pendente una domanda di condono presentata dalla coniuge comproprietaria, che pregresse autorizzazioni comunali relative all'immobile avevano ingenerato affidamento sulla regolarizzazione e che i vincoli sismico e idrogeologico, sopravvenuti alla costruzione, non ostavano al mantenimento dell'opera. Con il secondo motivo ha dedotto violazione dell'art. 1, lett. c-ter, del d.l. n. 69/2024 e dell'art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, contestando l'irragionevolezza del termine di 90 giorni per demolire e chiedendone la proroga in ragione delle condizioni di salute, della difficoltà di reperire un'altra abitazione e del fatto che l'immobile costituiva l'unica casa del nucleo familiare. Ha inoltre impugnato il procedimento R.E.S.A. disposto in esito al giudizio penale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibili, per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, le censure rivolte contro il procedimento R.E.S.A., la cui cognizione spetta al giudice dell'esecuzione penale. Ha respinto nel merito le censure contro l'ordinanza comunale. La domanda di condono invocata risultava riferita a un altro immobile e presentata da un terzo; l'omessa comunicazione di avvio non determina l'invalidità dell'ordine, trattandosi di attività repressiva vincolata che la partecipazione non avrebbe potuto modificare. Le autorizzazioni pregresse non fondano un affidamento tutelabile sulla legittimità di un manufatto mai sanato, né consolidano una situazione abusiva. Le condizioni personali e di salute non incidono sulla legittimità dell'ordine, vincolato all'accertamento dell'abuso; possono rilevare, al più, nella determinazione del termine per l'adempimento. Dopo l'ordinanza cautelare, il Comune ha riesaminato la richiesta di proroga e, considerando il tempo già trascorso, ha ragionevolmente escluso la concessione di un ulteriore termine. Il ricorso è quindi in parte inammissibile e in parte respinto. Il ricorrente è stato condannato a pagare al Comune € 4.000, oltre accessori di legge; spese compensate nei confronti delle altre parti.
Norme richiamate
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
l’omessa comunicazione di avvio del procedimento degrada pertanto ad irregolarità non invalidante, ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. -OMISSIS-, in ragione del contenuto dispositivo del provvedimento demolitorio, che la partecipazione procedimentale della parte interessata non avrebbe in alcun modo potuto modificare
L'omessa comunicazione di avvio non invalida l'ordine di demolizione quando, per il carattere vincolato della repressione dell'abuso e il contenuto del provvedimento, la partecipazione dell'interessato non avrebbe potuto incidere sulla decisione.
art. 31 d.P.R. 380/2001
Si tratta di un atto vincolato, la cui adozione discende dal solo accertamento dell’abusività dell’opera e non lascia all’Amministrazione margini di apprezzamento in ordine alle circostanze personali del destinatario.
L'ordine di demolizione è vincolato all'accertamento dell'abusività dell'opera; le condizioni personali del destinatario non incidono sulla legittimità dell'ordine, pur potendo essere considerate per individuare un termine congruo per l'adempimento.
Massime di principio
- L'ordine di demolizione previsto dall'art. 31 del d.P.R. 380/2001 è un atto vincolato, fondato sull'accertamento dell'abusività dell'opera; le condizioni personali del destinatario non possono impedire l'esercizio del potere repressivo, ma possono eventualmente rilevare nella definizione del termine per l'adempimento spontaneo.
- Nell'adozione di un ordine di demolizione vincolato, l'omessa comunicazione di avvio del procedimento non comporta annullabilità quando la partecipazione dell'interessato non avrebbe potuto modificare il contenuto dispositivo dell'atto.
- Atti amministrativi favorevoli riferiti a un manufatto abusivo, che non sia stato regolarizzato con titolo in sanatoria o condono, non ingenerano un affidamento meritevole di tutela sulla legittimità dell'immobile; né il decorso del tempo né atti che presuppongono senza accertarla la regolarità del bene consolidano una situazione contra legem.
- La cognizione delle contestazioni relative al procedimento R.E.S.A. adottato in esito a un giudizio penale spetta al giudice dell'esecuzione penale, non al giudice amministrativo.
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