Sentenza del 16/09/2016 n. 18227 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava una cartella di pagamento di complessivi Euro 1.011.286,58, relativa agli anni d’imposta 2002 e 2003, emessa a seguito di controllo automatizzato delle dichiarazioni, per imposte non versate, recupero di crediti d’imposta ritenuti non spettanti, sanzioni e interessi. La C.T.P. aveva annullato la cartella ritenendola notificata tardivamente, poiché ricevuta il 7 febbraio 2008 oltre il termine del 31 dicembre 2007. La C.T.R. aveva confermato la decisione e dichiarato tardivo l’appello di Equitalia, ritenendo applicabile il termine breve d’impugnazione. Agenzia delle Entrate ed Equitalia hanno contestato, tra l’altro, l’erroneità di tale valutazione, sostenendo che la sentenza di primo grado era stata notificata direttamente all’agente della riscossione e non al suo procuratore costituito, con conseguente mancata decorrenza del termine breve.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo del ricorso principale dell’Agenzia delle Entrate e il secondo motivo del ricorso incidentale di Equitalia. Ha stabilito che la notifica della sentenza eseguita direttamente alla società, anziché al procuratore costituito, non è idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione. Pertanto, l’appello di Equitalia, proposto entro il termine lungo previsto dall’art. 327 c.p.c., non poteva essere dichiarato tardivo per il solo decorso del termine breve. La sentenza della C.T.R. è stata cassata con rinvio alla C.T.R. della Campania, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese. Gli ulteriori motivi, compresi quelli relativi alla tempestività della notifica della cartella e agli effetti del fallimento, sono stati dichiarati assorbiti. La Corte non ha quindi deciso definitivamente sulla validità della cartella.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis
Disciplina il controllo automatizzato delle dichiarazioni fiscali, sulla cui base erano state contestate imposte non versate e crediti d’imposta non spettanti.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54-bis
Prevede il controllo automatizzato delle dichiarazioni IVA, applicato nella formazione della pretesa tributaria oggetto della cartella.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25
Prevede i termini per la notifica della cartella di pagamento; la questione della tempestività della notifica è stata rinviata al giudice di merito perché assorbita.
D.L. 17 giugno 2005, n. 106, art. 1, comma 5-bis, convertito dalla L. 31 luglio 2005, n. 156
Ha previsto la disciplina transitoria dei termini decadenziali per la notifica delle cartelle, applicata dal giudice di merito per ritenere tardiva la notificazione.
Codice di procedura civile, art. 326, comma 1
Il termine breve per impugnare decorre dalla notificazione della sentenza effettuata nelle forme prescritte al procuratore costituito.
Codice di procedura civile, artt. 285 e 170
La notificazione della sentenza destinata a far decorrere il termine breve deve essere eseguita al procuratore costituito secondo le forme processuali previste.
Codice di procedura civile, art. 327
Quando manca una valida notificazione idonea a far decorrere il termine breve, resta applicabile il termine lungo per impugnare; nel caso concreto l’appello di Equitalia era stato proposto entro tale termine.
Codice di procedura civile, art. 331
In caso di cause inscindibili e di notifica inefficace o inesistente nei confronti di una parte, il giudice deve ordinare l’integrazione del contraddittorio anziché dichiarare automaticamente inammissibile l’impugnazione.
Costituzione, art. 111
Il principio del giusto processo e della regolare costituzione del contraddittorio prevale, nei casi indicati, sull’esigenza di definire rapidamente il giudizio.
Codice di procedura civile, artt. 115 e 116
Riguardano la valutazione delle prove e il principio di disponibilità e apprezzamento della prova; le relative censure non sono state esaminate perché assorbite.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, artt. 45 e 87; Legge fallimentare, art. 24; D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 15
Disciplinano, secondo la tesi di Equitalia, la riscossione dei crediti tributari nei confronti del contribuente fallito e la possibilità di insinuazione al passivo sulla base del ruolo; la Corte non ha esaminato definitivamente tale questione.
Massime di principio
- La notifica della sentenza direttamente alla parte, anziché al procuratore costituito, non fa decorrere il termine breve per proporre impugnazione; in tal caso opera il termine lungo previsto dalla legge.
- Per valutare la tempestività di un appello occorre verificare non solo la data della notifica, ma anche il destinatario e la forma della notificazione.
- Una decisione d’inammissibilità basata su una questione rilevata d’ufficio deve rispettare il contraddittorio; il giudice deve consentire alle parti di interloquire sulla questione.
- Quando la cassazione accoglie una censura processuale potenzialmente decisiva, le altre questioni di merito possono essere dichiarate assorbite e dovranno essere esaminate dal giudice di rinvio.
- La cassazione con rinvio non equivale a una vittoria definitiva sulla validità o sull’invalidità della cartella: il giudice di merito dovrà riesaminare la controversia nel rispetto dei principi indicati dalla Corte.
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