Sentenza n. 1437/2026 - Salerno, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente e condannato il Ministero all’accredito di 1.500 euro
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza sostenendo che il Ministero non aveva dato esecuzione alla sentenza del Tribunale di Avellino, Sezione lavoro, notificata all’Amministrazione e passata in giudicato. Il titolo giudiziale aveva accertato il diritto della docente all’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione relativamente agli anni scolastici 2021/2022, 2023/2024 e 2024/2025 e aveva condannato il Ministero, previa emissione della carta, all’accredito di 1.500 euro, oltre alle spese di lite. La ricorrente ha chiesto che fosse dichiarato l’obbligo del Ministero di conformarsi al giudicato, con assegnazione di un termine per adempiere e nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non ha dimostrato l’avvenuto adempimento.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso ricevibile perché depositato entro quindici giorni dalla notificazione all’Amministrazione, ai sensi degli artt. 45, comma 1, e 87, comma 3, c.p.a., e ammissibile perché era decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 per l’esecuzione dei titoli esecutivi di pagamento nei confronti delle amministrazioni statali. Nel merito, il ricorso è stato accolto poiché la sentenza notificata e passata in giudicato non risultava eseguita e il Ministero non aveva fornito la prova dell’adempimento. È stato dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla notificazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inadempimento è stato nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale competente del Ministero, con facoltà di delega. Il commissario dovrà, se necessario, procedere anche allo stanziamento o reperimento delle somme, all’impegno, alla liquidazione, all’ordinazione e al pagamento, poiché l’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono impedimenti legittimi all’esecuzione del giudicato. Il commissario dovrà operare entro ulteriori sessanta giorni dalla richiesta della parte e trasmettere al TAR una relazione sugli adempimenti. Le spese del giudizio, pari a 500 euro oltre accessori, sono state poste a carico del Ministero.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente
La disposizione costituisce il fondamento normativo del diritto alla carta docente riconosciuto dal giudicato del giudice ordinario.
art. 45, comma 1, c.p.a.
entro il termine perentorio di 15 giorni dalla notifica all’Amministrazione
Concorre a disciplinare il termine per il deposito del ricorso per ottemperanza.
art. 87, comma 3, c.p.a.
entro il termine perentorio di 15 giorni dalla notifica all’Amministrazione
Concorre a fondare la ricevibilità del ricorso depositato nel termine previsto.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996
le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto
Il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni è condizione per l’ammissibilità dell’azione esecutiva nei confronti dell’amministrazione statale.
art. 113 c.p.a.
Il ricorso per ottemperanza consente al giudice amministrativo di imporre all’amministrazione l’esecuzione del giudicato e di predisporre, in caso di inerzia, misure sostitutive mediante commissario ad acta.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza relativo a un titolo giudiziale di condanna al pagamento di somme di denaro, il ricorso è ammissibile nei confronti di un’amministrazione statale solo dopo il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
- Nel giudizio di ottemperanza grava sull’amministrazione debitrice l’onere di dimostrare l’avvenuto adempimento del giudicato; la mera costituzione formale, in assenza della prova del pagamento o dell’esecuzione delle statuizioni giudiziali, non impedisce l’accoglimento del ricorso.
- Quando l’amministrazione non esegue un giudicato passato in cosa giudicata, il giudice dell’ottemperanza può assegnarle un termine per adempiere e nominare sin d’ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- L’esecuzione di un giudicato di condanna al pagamento di somme non può essere impedita dall’esaurimento degli stanziamenti di bilancio o dalla mancanza di disponibilità di cassa; il commissario ad acta deve adottare tutte le iniziative necessarie, comprese quelle contabili e di reperimento delle risorse, per rendere possibile il pagamento.
- Il commissario ad acta incaricato dell’esecuzione di un giudicato può essere individuato in un dirigente dell’amministrazione debitrice, con facoltà di delega a un funzionario idoneo, e deve riferire al giudice sugli adempimenti compiuti.
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