Cassazione Penale, Sentenza n. 29033/2026 del 30/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, già condannato in appello per plurime ipotesi di bancarotta fraudolenta, ha proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) la prescrizione del reato, assumendo che, computando il termine massimo e le sospensioni, il termine sarebbe maturato dopo la sentenza di appello ma prima della proposizione del ricorso; 2) il vizio di motivazione in ordine alla condanna per bancarotta documentale, sostenendo che la motivazione fosse apparente, sintetica e stereotipata e che gli elementi fattuali fossero incompatibili con la responsabilità; 3) la violazione dell'art. 219, comma 3, r.d. n. 267 del 1942 per la mancata applicazione dell'attenuante della particolare tenuità del danno, ritenendo che il valore dei beni sottratti, quantificato in euro 35.000, fosse comunque espressivo di un danno tenue anche considerata la natura usurata dei beni.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, ritenendo infondato sia il motivo sulla prescrizione sia quello sulla bancarotta documentale sia quello sul trattamento sanzionatorio. Ha affermato che, per effetto delle sospensioni intervenute nel corso del procedimento, il termine prescrizionale non era ancora decorso, e che la motivazione delle sentenze di merito, lette unitariamente come doppia conforme, era logica e sufficiente. Ha inoltre ritenuto insindacabile in sede di legittimità la valutazione di merito con cui è stata esclusa la particolare tenuità del danno. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 157 c.p.
Richiamato per il calcolo del termine prescrizionale del reato, computato sulla pena massima edittale prevista per la bancarotta.
art. 158 c.p.
Richiamato insieme alle norme sulla prescrizione per individuare il dies a quo del termine prescrizionale.
art. 160 c.p.
Richiamato per il computo delle cause interruttive della prescrizione e del relativo aumento del termine.
art. 161 c.p.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina della prescrizione e dei suoi effetti in presenza di atti interruttivi.
art. 129 c.p.p.
Richiamato dal ricorrente per sostenere la necessità di immediata declaratoria di proscioglimento per prescrizione, poi esclusa dalla Corte.
art. 173 disp. att. c.p.p.
Richiamato per la modalità di enunciazione sintetica dei motivi di ricorso.
art. 216 r.d. n. 267 del 1942
Norma base della bancarotta fraudolenta, utilizzata sia per la qualificazione della condotta sia per il calcolo del termine prescrizionale sulla pena massima edittale.
art. 219 r.d. n. 267 del 1942
Richiamato per l'aumento di pena per la pluralità dei fatti di bancarotta e per l'attenuante della particolare tenuità del danno, poi esclusa.
art. 81 c.p.
Richiamato in relazione alla natura non strutturale ma sanzionatoria del cumulo giuridico nei reati fallimentari, come elaborato dalla giurisprudenza di legittimità.
art. 159 c.p.
Richiamato per affermare la sospensione del termine prescrizionale durante la sospensione del procedimento.
art. 275 c.p.p.
Richiamato insieme all'art. 159 c.p. per la sospensione del termine di prescrizione nel periodo di sospensione del procedimento.
Massime di principio
- Nei reati fallimentari, la pluralità di condotte di bancarotta riferite al medesimo fallimento conserva autonoma rilevanza ontologica ai fini prescrizionali: il cumulo giuridico previsto dall'art. 219 l. fall. opera sul piano sanzionatorio e non come circostanza aggravante idonea ad aumentare il termine di prescrizione.
- Ai fini della prescrizione della bancarotta fraudolenta, il termine va calcolato sulla pena massima edittale della singola fattispecie base, senza considerare l'aumento previsto per la pluralità dei fatti di bancarotta, in deroga alla regola ordinaria sul concorso di circostanze aggravanti.
- La sospensione del procedimento comporta la sospensione del corso della prescrizione per tutta la durata del periodo sospensivo; nel computo occorre sommare tutti i segmenti di sospensione verificatisi nel processo.
- In presenza di doppia conforme, le sentenze di primo e secondo grado possono essere lette congiuntamente come un unico corpo decisionale, così che la motivazione della condanna può risultare sufficiente dalla loro lettura coordinata.
- La bancarotta documentale 'generale' si configura quando la contabilità, pur effettivamente rinvenuta e consegnata, sia tenuta in modo lacunoso o infedele da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio; in tale ipotesi è sufficiente il dolo generico.
- La bancarotta documentale 'specifica' richiede invece la sottrazione o distruzione delle scritture contabili e il dolo specifico di profitto o di pregiudizio ai creditori.
- La valutazione sulla particolare tenuità del danno nell'ambito dell'art. 219 l. fall. è un apprezzamento di merito, sindacabile in cassazione solo se manifestamente illogico o privo di motivazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 30 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 29015/2026 del 30/07/2026
- Sentenza penale · 30 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 29018/2026 del 30/07/2026
- Sentenza penale · 30 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 29057/2026 del 30/07/2026
- Sentenza penale · 30 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 29071/2026 del 30/07/2026
- Sentenza penale · 30 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 29080/2026 del 30/07/2026
- Sentenza penale · 30 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 28896/2026 del 30/07/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →