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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 2468/2020 del 04/02/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (erede)

La controversia

Dopo il rigetto, in primo grado e in appello, della domanda di rilascio di un immobile proposta dal dante causa del resistente, quest’ultimo, succeduto al padre nel giudizio d’appello, fu condannato alle spese processuali. Il creditore intimò il 28 giugno 2013 precetto per complessivi 4.962,58 euro, riferiti alle spese del primo e del secondo grado. Il destinatario propose opposizione all’esecuzione, deducendo che il precetto era stato notificato a lui personalmente e non quale erede, che aveva accettato l’eredità con beneficio d’inventario e che la prosecuzione del giudizio d’appello non comportava accettazione tacita né decadenza dal beneficio. Il Giudice di pace di Palermo, con sentenza 16 maggio 2014 n. 1796, rigettò l’opposizione. Il Tribunale di Palermo, con sentenza 19 febbraio 2016 n. 1046, accolse l’appello e annullò il precetto, distinguendo le spese anteriori alla morte, qualificabili come debito ereditario, da quelle successive alla riassunzione, considerate debito proprio del successore; ritenne tuttavia nullo il precetto perché non distingueva adeguatamente le quote e non consentiva di scorporare quelle riferibili alla fase successiva. Il creditore impugnò tale sentenza con ricorso principale fondato su due motivi, dei quali la Cassazione non ha esaminato il contenuto per la tardività. Il destinatario del precetto propose ricorso incidentale con due motivi, lamentando che il Tribunale non avesse accolto integralmente le doglianze d’appello e contestando l’imputazione delle spese, anteriori e successive alla riassunzione, all’erede o a lui personalmente.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile per tardività il ricorso principale: la sentenza d’appello era stata depositata il 19 febbraio 2016 e il ricorso era stato consegnato per la notifica il 12 settembre 2016, oltre il termine semestrale dell’art. 327 c.p.c. applicabile al giudizio iniziato nel 2013; ha inoltre precisato che l’opposizione all’esecuzione non beneficia della sospensione feriale dei termini. Il ricorso incidentale, notificato il 10 ottobre 2016, è stato dichiarato inefficace ai sensi dell’art. 334 c.p.c., in conseguenza dell’inammissibilità del ricorso principale. La Corte ha osservato, senza esaminare il ricorso incidentale, che esso sarebbe stato comunque inammissibile per difetto di specificità e per mancata indicazione dell’interesse a ricorrere, non essendo stato precisato l’esito della procedura di accettazione beneficiata dell’eredità. Spese del giudizio di legittimità compensate integralmente. È stato dichiarato sussistente, a carico del ricorrente principale, il presupposto per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 327 c.p.c.

    La sentenza d’appello è stata infatti depositata il 19.2.2016, mentre il ricorso per cassazione è stato proposto con atto consegnato per la notifica il 12.9.2016, e quindi oltre il semestre previsto dall’art. 327 c.p.c..

    La sentenza è impugnabile entro il termine lungo semestrale; il ricorso consegnato per la notifica oltre tale termine è tardivo e inammissibile.

  • L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 46, comma 17

    V’è solo da aggiungere che il presente giudizio di opposizione all’esecuzione, iniziato nel 2013, è soggetto alle previsioni dell’art. 327 c.p.c., come novellato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 46, comma 17, in vigore dal 4.7.2009, che ha ridotto da 12 a 6 mesi il termine c.d. “lungo” per l’impugnazione;

    La riduzione del termine lungo da dodici a sei mesi si applica al giudizio di opposizione all’esecuzione iniziato nel 2013.

  • L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 3

    e che al presente giudizio, avente ad oggetto una opposizione all’esecuzione, non s’applica la sospensione dei termini feriali, ai sensi della L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 3.

    Nel giudizio di opposizione all’esecuzione non opera la sospensione feriale dei termini.

  • art. 334 c.p.c.

    Il ricorso incidentale è stato notificato il 10.10.2016: si tratta, dunque, d’un ricorso incidentale tardivo, il quale ai sensi dell’art. 334 c.p.c., va dichiarato inefficace, nel caso di inammissibilità del ricorso principale.

    Il ricorso incidentale tardivo diviene inefficace quando il ricorso principale è dichiarato inammissibile.

  • art. 366 c.p.c., nn. 3 e 6

    Ferma, infatti, l’inammissibilità del ricorso principale, v’è da rilevare che se si fosse potuto esaminare nel merito il ricorso incidentale, questo si sarebbe dovuto dichiarare inammissibile per difetto di specificità, ai sensi dell’artt. 366 c.p.c., nn. 3 e 6.

    Il ricorso per cassazione deve esporre con specificità i fatti rilevanti e gli elementi necessari a individuare le censure; la genericità delle doglianze e la mancata indicazione dell’interesse a ricorrere ne determinano l’inammissibilità.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico del ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

    La declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione, come esito di rigetto ai fini della disposizione, comporta l’attestazione dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione all’esecuzione iniziato dopo l’entrata in vigore della riduzione introdotta dalla L. n. 69/2009, il termine lungo per impugnare è di sei mesi e non opera la sospensione feriale dei termini.
  • Il ricorso incidentale tardivo è inefficace quando il ricorso principale è dichiarato inammissibile.
  • Il ricorso per cassazione deve indicare in modo specifico le censure e l’interesse concreto all’impugnazione; doglianze generiche o prive degli elementi necessari a ricostruire la questione dedotta sono inammissibili.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutive
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione

Testo integrale

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