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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19171/2026 del 11/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

La controversia nasce da due avvisi di accertamento IMU relativi agli anni 2013 e 2014, emessi per alcuni terreni che l'ente impositore aveva considerato edificabili. La società contribuente sosteneva invece che tali aree fossero inedificabili o comunque prive di reale capacità edificatoria, perché inserite in zone del piano regolatore che avrebbero escluso qualsiasi attività edificatoria o ne avrebbero drasticamente ridotto la potenzialità. In primo e secondo grado i ricorsi contro gli avvisi sono stati respinti. In cassazione la società ha proposto tre motivi: 1) violazione del giudicato esterno, dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 7 d.lgs. 546/1992, lamentando che la CTR avesse negato efficacia espansiva a una precedente sentenza che avrebbe accertato l'inedificabilità di alcune particelle per annualità precedenti; 2) nullità per omessa motivazione sulla base imponibile, in particolare quanto alle aree per viabilità e spazi pubblici-strada previste dal P.R.G.; 3) violazione delle norme sull'IMU e sull'ICI per avere la CTR riconosciuto una residua potenzialità edificatoria, quantificata nella misura del 10%, per le aree interessate.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati tutti i motivi. Sul primo, ha escluso la prova dell'esistenza e dell'efficacia di un giudicato esterno: la parte si era limitata a produrre una sentenza precedente senza dimostrarne il passaggio in giudicato con attestazione di cancelleria, senza indicare in modo autosufficiente il contenuto rilevante e senza dimostrare la coincidenza, totale o parziale, dei terreni e del rapporto tributario. Inoltre, ha ribadito che, nelle imposte periodiche, il giudicato si estende solo a elementi stabili e non a quelli variabili nel tempo; e che l'accertamento dell'edificabilità, quando dipende dall'interpretazione del piano regolatore e da una valutazione ermeneutica del caso concreto, non può vincolare altro giudice. Sul secondo e terzo motivo, esaminati congiuntamente, la Corte ha affermato che la motivazione della sentenza impugnata era esistente e non apparente: la CTR aveva spiegato che l'inserimento in aree fabbricabili non escludeva il tributo, ma incideva solo sulla base imponibile in ragione della maggiore o minore attualità della potenzialità edificatoria; aveva inoltre ritenuto congrua la riduzione del 90% applicata dall'amministrazione. Quanto alle aree per viabilità e spazi pubblici-strada, la CTR aveva precisato che non erano state tassate come tali, sicché la doglianza non coglieva nel segno. Il ricorso è stato quindi rigettato; la ricorrente è stata condannata alle spese, al pagamento di euro 1.800 ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. per abuso del processo, e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    invocato per sostenere l'efficacia del giudicato esterno, ma la Corte ha escluso che nel caso fosse provata la formazione di un giudicato opponibile e rilevante per la lite tributaria

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per lamentare la valutazione delle risultanze di causa; la Corte ha rilevato che mancava una prova adeguata del fatto dedotto come giudicato esterno

  • art. 7 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato nel motivo sul giudicato e sul processo tributario, ma ritenuto non decisivo alla luce della mancata prova dei presupposti del giudicato esterno

  • art. 124 disp. att. c.p.c.

    la Corte ha affermato che la parte che invoca il giudicato esterno deve produrre la sentenza munita di attestazione di cancelleria

  • art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c.

    norma processuale di legittimità invocata per denunciare violazioni di legge

  • art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c.

    richiamato nel primo motivo, ma il vizio motivazionale era inammissibile nei limiti oggi consentiti e comunque infondato

  • art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c.

    richiamato per la censura di nullità della sentenza per motivazione mancante o apparente

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    utilizzato come parametro del minimo costituzionale della motivazione

  • art. 13 d.l. n. 201 del 2011

    norma sostanziale sull'IMU richiamata dalla ricorrente per contestare la base imponibile e la potenzialità edificatoria

  • artt. 1, 2 e 5 d.lgs. n. 504 del 1992

    richiamati dalla ricorrente per la disciplina dell'imposizione sui terreni e la determinazione della base imponibile

  • art. 96, terzo comma, c.p.c.

    la Corte ha ritenuto integrati i presupposti per la condanna per responsabilità aggravata da abuso del processo

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2012

    richiamato per il raddoppio dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012

    norma di coordinamento richiamata per l'ulteriore contributo unificato

Massime di principio

  • Chi invoca un giudicato esterno ha l'onere di provarne l'esistenza e l'efficacia mediante la produzione della sentenza passata in giudicato, munita dell'attestazione di cancelleria; la mera allegazione di una decisione precedente non basta.
  • L'efficacia vincolante del giudicato esterno nelle imposte periodiche opera solo per gli elementi del rapporto tributario che abbiano carattere stabile o tendenzialmente permanente, non per gli elementi variabili destinati a mutare nel tempo.
  • L'accertamento dell'inedificabilità o edificabilità di un terreno, quando dipende dall'interpretazione del piano regolatore e da valutazioni fattuali del caso concreto, non è automaticamente coperto da giudicato esterno opponibile in controversie successive.
  • Nel giudizio di cassazione è censurabile solo la motivazione assente, apparente o incomprensibile secondo il parametro del minimo costituzionale; non è più deducibile il semplice difetto di sufficienza della motivazione.
  • In materia IMU sui terreni inseriti in aree fabbricabili, un vincolo urbanistico può incidere sulla base imponibile e sulla misura della potenzialità edificatoria, senza necessariamente escludere l'assoggettamento al tributo.
  • La censura che investe la motivazione o la valutazione della potenzialità edificatoria deve confrontarsi con l'effettivo contenuto della decisione impugnata: se il giudice di merito ha spiegato perché un'area non è stata tassata o perché la riduzione applicata è congrua, la doglianza non è fondata.
  • L'uso di motivi manifestamente infondati e reiterativi può integrare abuso del processo e giustificare la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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