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Ordinanza

Ordinanza n. 325/2026 - Roma, Sezione 5B

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, della valutazione negativa espressa dalla I Sottocommissione esaminatrice del concorso per 146 magistrati tributari in ordine alla seconda prova scritta svolta dalla ricorrente, come verbalizzata dalla Commissione nella seduta del 23.09.2025 pubblicata in data 2.10.2025; nonché contro ogni altro atto e provvedimento connesso, presupposto e consequenziale, ivi inclusi specificamente, per quanto di ragione, i criteri fissati dalla Commissione esaminatrice nel verbale del 4.6.2025 per l’idoneità dei singoli elaborati;

Giustizia amministrativa202514953

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: valutazione negativa della seconda prova scritta del concorso per 146 magistrati tributari, espressa dalla sottocommissione esaminatrice e verbalizzata il 23 settembre 2025, nonché i criteri di idoneità fissati dalla commissione nel verbale del 4 giugno 2025

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione e commissione esaminatrice)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, la valutazione negativa attribuita alla sua seconda prova scritta nell'ambito del concorso per 146 magistrati tributari. Ha inoltre contestato, per quanto di ragione, i criteri fissati dalla commissione esaminatrice per valutare l'idoneità dei singoli elaborati, nonché gli atti connessi, presupposti e consequenziali. Il testo dell'ordinanza non espone nel dettaglio le singole censure dedotte, rinviandone l'esame compiuto alla fase di merito.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza cautelare, senza definire il merito delle censure rivolte contro la valutazione negativa e contro i criteri di valutazione. Ha ritenuto che le esigenze cautelari della ricorrente fossero adeguatamente soddisfatte mediante la sollecita fissazione dell'udienza pubblica di merito, nella quale le contestazioni saranno esaminate compiutamente. L'udienza di merito è stata fissata per il 10 giugno 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo la disciplina delle misure cautelari nel processo amministrativo; il giudice ha ritenuto sufficiente la sollecita fissazione dell'udienza di merito, respingendo la sospensione richiesta.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    La disposizione è richiamata quale presupposto per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Le disposizioni sono richiamate, unitamente all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Quando le esigenze cautelari possono essere adeguatamente soddisfatte dalla sollecita fissazione dell'udienza di merito, il giudice amministrativo può respingere la domanda di sospensione senza anticipare la valutazione definitiva delle censure rivolte contro l'atto impugnato.
  • Il rigetto dell'istanza cautelare fondato sulla fissazione ravvicinata dell'udienza di merito non definisce il giudizio sull'illegittimità dell'atto impugnato, che resta riservato alla fase di merito.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciTutela cautelare
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

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