Sentenza del 21/01/2015 n. 993 - Corte di Cassazione
Non disponibile
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la cartella di pagamento relativa a imposte dirette e IVA per gli anni 1998 e 1999. Sosteneva che l'Ufficio, non avendo risposto né convocato il contribuente dopo la presentazione dell'istanza di accertamento con adesione, avesse violato i principi di collaborazione, buona fede e affidamento previsti dallo Statuto del contribuente. Contestava inoltre la validità degli avvisi di accertamento, ritenendo che la verifica fiscale fosse stata estesa ad annualità diverse da quelle inizialmente comunicate. Secondo il ricorrente, l'inerzia dell'Amministrazione avrebbe dovuto impedire la definitività degli accertamenti e la successiva iscrizione a ruolo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha stabilito che la presentazione dell'istanza di accertamento con adesione sospende soltanto per novanta giorni il termine per impugnare l'avviso, senza renderlo inefficace. La convocazione del contribuente e l'avvio del contraddittorio costituiscono una facoltà dell'Ufficio, non un obbligo la cui omissione comporti la nullità dell'accertamento o della cartella. Trascorso il periodo di sospensione, in assenza di definizione consensuale e di impugnazione, gli avvisi diventano definitivi e possono fondare la riscossione. Le ulteriori censure sono state ritenute assorbite o inammissibili anche per la genericità dei quesiti di diritto. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 2.800 euro oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.Lgs. 16 giugno 1997, n. 218, art. 6, commi 2, 3 e 4
La presentazione dell'istanza sospende il termine di impugnazione per novanta giorni; l'Ufficio può convocare il contribuente anche con modalità informali.
L'istanza di accertamento con adesione non sospende l'efficacia dell'avviso, ma soltanto il termine per proporre ricorso. La convocazione del contribuente è rimessa alla valutazione discrezionale dell'Amministrazione e la sua omissione non determina nullità dell'accertamento.
Legge n. 212 del 2000, Statuto dei diritti del contribuente, art. 10, comma 1
Principi di collaborazione e buona fede nei rapporti tra contribuente e Amministrazione finanziaria.
I principi di collaborazione e buona fede non possono essere interpretati nel senso di impedire la definitività dell'avviso quando il contribuente non lo impugni entro il termine, anche se l'Ufficio non abbia dato seguito all'istanza di adesione.
Legge n. 212 del 2000, Statuto dei diritti del contribuente, art. 12, comma 2
Obblighi informativi dei verificatori durante l'accesso e la verifica fiscale.
La censura relativa alle modalità della verifica non può essere fatta valere per la prima volta contro la cartella se l'avviso di accertamento è divenuto definitivo per mancata tempestiva impugnazione.
Art. 97 della Costituzione
Principio di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione.
Il principio di economicità dell'azione amministrativa giustifica la natura facoltativa della convocazione, quando l'Ufficio ritenga non concretamente praticabile una definizione consensuale.
Legge n. 241 del 1990, art. 2, e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21
Disciplina generale del silenzio dell'Amministrazione e dei termini per l'impugnazione nel processo tributario.
Il decorso del termine senza una risposta dell'Amministrazione consente di considerare non perfezionata la definizione e non impedisce al contribuente di dover impugnare l'atto entro il termine residuo.
Art. 366-bis c.p.c.
Requisiti dei quesiti di diritto nel ricorso per cassazione.
I quesiti devono essere specifici, completi e riferiti alla concreta decisione impugnata; quesiti generici o meramente interlocutori rendono il motivo inammissibile.
Massime di principio
- La richiesta di accertamento con adesione non sostituisce il ricorso tributario e non rende inefficace l'avviso di accertamento.
- Il contribuente deve calcolare con attenzione la sospensione di novanta giorni e presentare comunque ricorso entro il termine residuo se non riceve una definizione formale.
- Il silenzio o la mancata convocazione da parte dell'Ufficio non comportano, di regola, nullità dell'accertamento né prorogano indefinitamente i termini di difesa.
- Una volta divenuto definitivo l'avviso per mancata impugnazione, le contestazioni sui vizi dell'accertamento non possono normalmente essere recuperate impugnando soltanto la cartella di pagamento.
- I principi di buona fede e collaborazione orientano l'azione amministrativa, ma non eliminano gli oneri processuali e le scadenze posti a carico del contribuente.
- Nel ricorso per cassazione le censure devono essere formulate in modo specifico e autosufficiente; motivi generici o quesiti non pertinenti possono essere dichiarati inammissibili.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 21 gen 2015Sentenza del 21/01/2015 n. 978 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 21 gen 2015Sentenza del 21/01/2015 n. 980 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 21 gen 2015Sentenza del 21/01/2015 n. 983 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 21 gen 2015Sentenza del 21/01/2015 n. 984 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 21 gen 2015Sentenza del 21/01/2015 n. 985 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 21 gen 2015Sentenza del 21/01/2015 n. 986 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →