Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 05/06/2023 n. 655 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna

non disponibile

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione della decisione della CTP che aveva accolto il ricorso del contribuente avverso avviso di liquidazione e irrogazione sanzioni relativo alla tassazione della sentenza n. 20/2014 della Corte d'Appello di Bologna (9/01/2014) ai sensi dell'art. 8, Tariffa parte I, lett. B) del DPR 131/1986. Il contribuente contestava: 1) l'illegittimità della tassazione della sentenza d'appello in misura proporzionale rispetto alla tassazione fissa applicata alla sentenza di primo grado (richiamando art. 37 e 76 DPR 131/86); 2) la violazione della nota II (II bis) all'art. 8 in relazione al principio di alternatività IVA - imposta di registro ex art. 40 DPR 131/1986.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia Romagna ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e respinto il ricorso del contribuente. Ha ritenuto legittima la tassazione della sentenza d'appello come atto autonomo soggetto all'imposta di registro: ogni atto giudiziario che definisce anche parzialmente il giudizio è assoggettato ad imposta anche se impugnabile, e la successiva riforma o modifica in grado successivo non invalida l'avviso di liquidazione ma costituisce autonomo titolo per chiedere conguaglio o rimborso, che però va richiesto dall'interessato secondo l'art. 77. Nel caso concreto l'Ufficio non ha duplicato l'imposta ma ha integrato la tassazione (applicando la tassazione dovuta sulla sentenza d'appello) e ha correttamente ritenuto che, nell'azione revocatoria, le somme recuperate non costituiscono corrispettivi soggetti a IVA; pertanto la tassazione in misura fissa (ai sensi della nota II all'art. 8) è corretta. Il contribuente è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio (euro 3.969,00).

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 131/1986, art. 37

    "Gli atti dell'autorità giudiziaria in materia di controversie civili, che definiscono anche parzialmente il giudizio, i decreti ingiuntivi esecutivi, i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali e le sentenze che dichiarano efficaci nello Stato sentenze straniere, sono soggetti all'imposta anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato;"

    La norma conferisce autonomia fiscale a ciascuna sentenza/fase che definisce il giudizio: ogni atto di definizione, anche se impugnabile, è assoggettato all'imposta di registro; eventuali riduzioni/variazioni successive danno diritto a conguaglio o rimborso, che tuttavia devono essere richiesti dall'interessato.

  • D.P.R. n. 131/1986, art. 8 (Tariffa, Parte I, lett. B)

    "Atti dell'autorità giudiziaria ordinaria e speciale in materia di controversie civili che definiscono, anche parzialmente, il giudizio, compresi i decreti ingiuntivi esecutivi."

    Elenca tassativamente gli atti soggetti a registrazione e imposta: le sentenze che definiscono anche parzialmente il giudizio rientrano nella base imponibile come atti autonomi.

  • D.P.R. n. 131/1986, art. 40

    "Per gli atti relativi a cessioni di beni prestazioni di servizi, i soggetti all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta si applica in misura fissa."

    Stabilisce il principio di alternatività tra IVA e imposta di registro per atti relativi a cessioni/servizi: se un'operazione è soggetta a IVA l'imposta di registro si applica in misura fissa per la parte corrispondente. Tuttavia, nelle azioni di recupero (es. revocatoria) le somme recuperate non sono considerate corrispettivi soggetti a IVA, perciò rileva la tassazione fissa ex nota II all'art. 8.

  • D.P.R. n. 131/1986, art. 77

    Prevede la procedura per il rimborso dell'imposta: il contribuente che ritiene di avere diritto al rimborso deve presentare apposita istanza all'ufficio che ha riscosso l'imposta.

  • Cass. civ., sez. VI, n. 12736/2014 e Cass. sez. trib., n. 17053/2013

    La giurisprudenza di legittimità ha confermato che la sentenza che definisce il giudizio anche parzialmente è soggetta a tassazione anche se non passata in giudicato; eventuali riforme nei gradi successivi non annullano l'avviso di liquidazione ma legittimano autonomi diritti al conguaglio o rimborso.

  • Cass. civ., n. 14649/2005

    Ha ribadito la natura dell'imposta di registro come imposta d'atto e l'autonomia fiscale di ciascun atto giudiziario anche se riferito allo stesso diritto sostanziale.

  • Cass. civ., n. 17276/2017 e Cass. civ., n. 20262/2015

    Giurisprudenza che chiarisce l'applicazione della nota II all'art.8: nelle sentenze di condanna al pagamento per il recupero di somme (es. credito bancario o azione revocatoria) la tassazione è in misura fissa, essendo queste somme non riconducibili a corrispettivi soggetti a IVA.

Massime di principio

  • Ogni sentenza o provvedimento che definisce anche parzialmente il giudizio è un atto autonomo soggetto all'imposta di registro: può essere tassata dall'Ufficio anche se impugnabile.
  • La tassazione della sentenza di grado successivo (es. appello) non costituisce necessariamente duplicazione se l'ufficio integra la precedente liquidazione: la precedente tassazione non viene automaticamente annullata dalla riforma, ma la parte che ritiene di aver pagato in eccesso deve chiedere conguaglio o rimborso ai sensi dell'art. 77.
  • Il rimborso o conguaglio non è automatico: è onere del contribuente proporre apposita istanza entro i termini previsti.
  • Il principio di alternatività IVA/registro opera quando l'oggetto dell'obbligazione costituisce corrispettivo per cessioni o prestazioni soggette a IVA: nelle azioni di recupero o revocatorie le somme recuperate non sono considerate corrispettivi soggetti a IVA, pertanto si applica la tassazione fissa prevista dalla nota II all'art. 8.
  • In casi simili, occorre verificare se la tassazione di primo grado è stata effettuata correttamente: se risultano errori nella qualificazione o nella misura, l'Ufficio può procedere a nuova registrazione/tassazione dell'atto di grado successivo; il contribuente deve valutare l'opportunità di istanza di rimborso o di impugnazione nei termini.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.