Cassazione Penale, Sentenza n. 17702/2024 del 06/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma che aveva rigettato l'istanza di riesame contro la custodia in carcere applicata dal GIP per partecipazione a un'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 DPR 309/1990). Il motivo unico deduceva erronea applicazione degli artt. 274, comma 1 lett. c) e 275, comma 3 c.p.p. (per presunta applicazione della doppia presunzione relativa sull'esistenza delle esigenze cautelari e sull'adeguatezza della misura) e invocava il superamento della presunzione in considerazione del lungo "tempo silente", dell'attività lavorativa a tempo indeterminato, dell'espiazione di pene pregresse e della detenzione domiciliare, nonché della mancanza di aggiornamenti investigativi che dimostrassero la persistenza dei contatti con il sodalizio.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha condiviso la valutazione del Tribunale che aveva compiuto un'analitica disamina degli elementi probatori: dichiarazioni del collaboratore di giustizia (Capuano) riscontrate da attività investigative, sequestri di rilevanti quantitativi di stupefacente, intercettazioni ambientali e telefoniche che mostravano la sistematicità delle condotte, la ripartizione gerarchica e il ruolo di "corriere" attribuito al Dionisi, rapporti stretti con altri sodali (es. De Santis), elargizioni economiche riferite nei colloqui e riconoscimento fotografico. La Corte ha ritenuto che il "tempo silente" non fosse tale da attenuare automaticamente l'esigenza cautelare, che l'assunzione a tempo pieno e la detenzione domiciliare non dimostravano di per sé la fuoriuscita dall'associazione e che il Tribunale avesse adeguatamente motivato la persistenza delle esigenze cautelari. Conseguentemente il ricorso è stato respinto; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e previsto l'invio di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309
Norma sostanziale che qualifica l'attività di acquisto, detenzione e cessione di stupefacenti; la contestazione penale principale è la partecipazione a un'associazione dedita al traffico di stupefacenti ai sensi di questa normativa
art. 274 cod. proc. pen., lett. c)
Criteri per valutare l'esistenza delle esigenze cautelari (in particolare attualità e concretezza delle esigenze di sicurezza); invocato dal ricorrente e valutato dal Tribunale
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Prevede una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari per talune ipotesi (reati associativi e simili); la Corte ha ritenuto che, pur essendo tale presunzione rilevante, il Tribunale abbia comunque valutato e motivato in ordine al tempo trascorso e agli elementi di fatto
art. 606, lett. c) cod. proc. pen.
Motivazione di cassazione dedotta dal ricorrente per "erronea applicazione" delle norme processuali (contestazione fatta in base a questa disposizione), che la Corte ha ritenuto infondata
art. 284 cod. proc. pen.
Riguarda l'indicazione di un domicilio idoneo per l'esecuzione di misure alternative; il Tribunale ha osservato che il Dionisi non aveva indicato un domicilio idoneo ai fini dell'eventuale detenzione alternativa
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna alle spese processuali in cassazione; applicata alla stregua di prassi al rigetto del ricorso
art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
Prevede l'invio di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti previsti; la Corte ordina tale trasmissione
art. 618 cod. proc. pen.
Norma che disciplina la rimessione alle Sezioni Unite; richiamata dalla difesa come possibile via per dirimere contrasti giurisprudenziali, ma la Corte non ha ritenuto necessaria la rimessione
Massime di principio
- La presunzione relativa prevista dall'art. 275, comma 3 c.p.p. (sussistenza delle esigenze cautelari per reati associativi) è rilevante ma non incontestabile: può essere superata mediante prova di dissociazione o di irreversibile allontanamento dall'associazione, o da altri elementi probatori concreti.
- Il cosiddetto "tempo silente" può contribuire a superare la presunzione, ma da solo non è sufficiente: il giudice deve valutare la rilevanza del tempo insieme ad altri elementi (assenza di contatti con il sodalizio, verifiche investigative negative, stabile reinserimento sociale comprovato, domicilio idoneo).
- Attività lavorativa stabile e l'espiazione di pene non determinano automaticamente la revoca della misura cautelare: occorre dimostrare in modo concreto che tali fatti hanno comportato la cessazione del ruolo e dei collegamenti con l'associazione criminale.
- Intercettazioni, sequestri, riconoscimenti da collaboratori, rapporti stretti con capi e altri elementi indiziari strutturati sono indici forti di gravità indiziaria e possono giustificare la conferma della misura cautelare anche dopo un periodo di 'silenzio'.
- Il giudice di merito deve motivare analiticamente la valutazione degli elementi temporali e la loro incidenza sulle esigenze cautelari; la giurisprudenza ammette pluralità di orientamenti ma la valutazione resta caso per caso e ben motivata.
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