Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17702/2024 del 06/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma che aveva rigettato l'istanza di riesame contro la custodia in carcere applicata dal GIP per partecipazione a un'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 DPR 309/1990). Il motivo unico deduceva erronea applicazione degli artt. 274, comma 1 lett. c) e 275, comma 3 c.p.p. (per presunta applicazione della doppia presunzione relativa sull'esistenza delle esigenze cautelari e sull'adeguatezza della misura) e invocava il superamento della presunzione in considerazione del lungo "tempo silente", dell'attività lavorativa a tempo indeterminato, dell'espiazione di pene pregresse e della detenzione domiciliare, nonché della mancanza di aggiornamenti investigativi che dimostrassero la persistenza dei contatti con il sodalizio.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha condiviso la valutazione del Tribunale che aveva compiuto un'analitica disamina degli elementi probatori: dichiarazioni del collaboratore di giustizia (Capuano) riscontrate da attività investigative, sequestri di rilevanti quantitativi di stupefacente, intercettazioni ambientali e telefoniche che mostravano la sistematicità delle condotte, la ripartizione gerarchica e il ruolo di "corriere" attribuito al Dionisi, rapporti stretti con altri sodali (es. De Santis), elargizioni economiche riferite nei colloqui e riconoscimento fotografico. La Corte ha ritenuto che il "tempo silente" non fosse tale da attenuare automaticamente l'esigenza cautelare, che l'assunzione a tempo pieno e la detenzione domiciliare non dimostravano di per sé la fuoriuscita dall'associazione e che il Tribunale avesse adeguatamente motivato la persistenza delle esigenze cautelari. Conseguentemente il ricorso è stato respinto; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e previsto l'invio di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309

    Norma sostanziale che qualifica l'attività di acquisto, detenzione e cessione di stupefacenti; la contestazione penale principale è la partecipazione a un'associazione dedita al traffico di stupefacenti ai sensi di questa normativa

  • art. 274 cod. proc. pen., lett. c)

    Criteri per valutare l'esistenza delle esigenze cautelari (in particolare attualità e concretezza delle esigenze di sicurezza); invocato dal ricorrente e valutato dal Tribunale

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Prevede una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari per talune ipotesi (reati associativi e simili); la Corte ha ritenuto che, pur essendo tale presunzione rilevante, il Tribunale abbia comunque valutato e motivato in ordine al tempo trascorso e agli elementi di fatto

  • art. 606, lett. c) cod. proc. pen.

    Motivazione di cassazione dedotta dal ricorrente per "erronea applicazione" delle norme processuali (contestazione fatta in base a questa disposizione), che la Corte ha ritenuto infondata

  • art. 284 cod. proc. pen.

    Riguarda l'indicazione di un domicilio idoneo per l'esecuzione di misure alternative; il Tribunale ha osservato che il Dionisi non aveva indicato un domicilio idoneo ai fini dell'eventuale detenzione alternativa

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna alle spese processuali in cassazione; applicata alla stregua di prassi al rigetto del ricorso

  • art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.

    Prevede l'invio di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti previsti; la Corte ordina tale trasmissione

  • art. 618 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la rimessione alle Sezioni Unite; richiamata dalla difesa come possibile via per dirimere contrasti giurisprudenziali, ma la Corte non ha ritenuto necessaria la rimessione

Massime di principio

  • La presunzione relativa prevista dall'art. 275, comma 3 c.p.p. (sussistenza delle esigenze cautelari per reati associativi) è rilevante ma non incontestabile: può essere superata mediante prova di dissociazione o di irreversibile allontanamento dall'associazione, o da altri elementi probatori concreti.
  • Il cosiddetto "tempo silente" può contribuire a superare la presunzione, ma da solo non è sufficiente: il giudice deve valutare la rilevanza del tempo insieme ad altri elementi (assenza di contatti con il sodalizio, verifiche investigative negative, stabile reinserimento sociale comprovato, domicilio idoneo).
  • Attività lavorativa stabile e l'espiazione di pene non determinano automaticamente la revoca della misura cautelare: occorre dimostrare in modo concreto che tali fatti hanno comportato la cessazione del ruolo e dei collegamenti con l'associazione criminale.
  • Intercettazioni, sequestri, riconoscimenti da collaboratori, rapporti stretti con capi e altri elementi indiziari strutturati sono indici forti di gravità indiziaria e possono giustificare la conferma della misura cautelare anche dopo un periodo di 'silenzio'.
  • Il giudice di merito deve motivare analiticamente la valutazione degli elementi temporali e la loro incidenza sulle esigenze cautelari; la giurisprudenza ammette pluralità di orientamenti ma la valutazione resta caso per caso e ben motivata.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.