Cassazione Civile, Ordinanza n. 18585/2025 del 08/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (gestore deposito)
La controversia
Una società, quale creditrice ammessa al passivo di una procedura concorsuale avviata in epoca anteriore alla riforma dell'art. 117 l. fall., chiedeva che le somme accantonate per i creditori irreperibili e non riscosse fossero redistribuite a favore dei creditori rimasti insoddisfatti, sino alla concorrenza del proprio credito residuo. Il giudice delegato e poi il tribunale di Milano rigettavano la richiesta, ritenendo che il testo previgente dell'art. 117 l. fall. non consentisse alcun riparto supplementare di tali somme. Nel ricorso per cassazione la ricorrente deduceva la violazione degli artt. 117 l. fall., 47 Cost., 3 Cost., 1 Protocollo addizionale CEDU e 2740 c.c., sostenendo che una lettura costituzionalmente orientata avrebbe dovuto riconoscere ai creditori chirografari insoddisfatti il diritto di ottenere l'assegnazione delle somme non riscosse dai creditori irreperibili, poiché tali somme provenivano dalla liquidazione del patrimonio del debitore e non dovevano finire a beneficio dello Stato. La resistente contestava tale ricostruzione, aderendo all'interpretazione già consolidata della Corte di cassazione secondo cui, nel regime previgente, il deposito aveva efficacia liberatoria e comportava la definitiva uscita delle somme dal patrimonio della procedura.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la ricorrente, pur ammettendo che il testo dell'art. 117 l. fall. ratione temporis non prevedeva espressamente il diritto invocato, chiedesse in sostanza una lettura estensiva o analogica non consentita, poiché la norma previgente attribuiva al deposito delle somme presso l'istituto di credito efficacia liberatoria e determinava la fuoriuscita immediata delle somme dal patrimonio del fallimento. La Corte ha quindi confermato che, nel sistema applicabile al caso, non era possibile un riparto supplementare delle somme accantonate per creditori irreperibili; ha escluso anche la fondatezza della questione di legittimità costituzionale e del richiamo alla CEDU. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente.
Norme richiamate
art. 117 l. fall.
comma 3, testo previgente
Nel regime applicabile ratione temporis, il deposito della somma dovuta ai creditori irreperibili presso un istituto di credito aveva efficacia liberatoria e non consentiva la redistribuzione delle somme ai creditori rimasti insoddisfatti.
art. 26 l. fall.
È la base del reclamo proposto avverso il provvedimento del giudice delegato.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro formale del motivo di ricorso dedotto per violazione di legge.
art. 360-bis c.p.c.
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso richiamando il filtro di inammissibilità quando la questione è già risolta dalla giurisprudenza consolidata.
art. 47, comma 1, Cost.
Invocato dalla ricorrente a sostegno della tutela del credito, ma ritenuto non idoneo a sovvertire il dato normativo previgente.
art. 3 Cost.
Invocato dalla ricorrente, ma la disciplina previgente è stata ritenuta non irragionevole né costituzionalmente illegittima.
art. 1 Protocollo addizionale CEDU
Escluso il contrasto, perché le somme depositate erano fuoriuscite dal patrimonio della procedura e i creditori insoddisfatti non vantavano su di esse alcun diritto.
art. 2740 c.c.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la destinazione delle somme alla soddisfazione dei creditori, ma non ritenuto ostativo alla disciplina previgente.
art. 12, comma 2, preleggi
La Corte ha escluso il ricorso all'analogia per assenza di una lacuna normativa.
art. 2 d.l. 143/2008
Richiamato per la disciplina delle somme depositate che, trascorsi cinque anni, rientrano nel Fondo unico giustizia, ma senza incidere sul patrimonio della procedura.
art. 2 r.d. 149/1910
Richiamato quanto alle forme dei depositi giudiziari presso l'ufficio postale incaricato del servizio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Richiamato nel dispositivo per l'obbligo del contributo unificato aggiuntivo in caso di inammissibilità.
art. 1, comma 17, L. 228/2012
Richiamato quale norma introduttiva del comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. 115/2002.
Massime di principio
- Nel regime previgente dell'art. 117 l. fall., il deposito presso l'istituto di credito delle somme spettanti ai creditori irreperibili produce effetto liberatorio e determina l'uscita definitiva delle somme dal patrimonio della procedura, precludendo un successivo riparto a favore degli altri creditori insoddisfatti.
- Quando il testo normativo è univoco e non prevede espressamente una redistribuzione, il giudice non può colmare la disciplina mediante interpretazione estensiva o analogia se non esiste una reale lacuna normativa.
- La sopravvenuta riforma che consente il riparto delle somme non riscosse dai creditori irreperibili non può essere applicata retroattivamente alle procedure soggette al testo previgente, trattandosi di una scelta discrezionale del legislatore successivamente modificata.
- La devoluzione al Fondo unico giustizia delle somme depositate e non reclamate incide sul rapporto tra assegnatario e depositario, non sul patrimonio della procedura concorsuale, e non configura una lesione del diritto dei creditori insoddisfatti su somme ormai fuoriuscite dal fallimento.
- È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale che pretenda di ricavare, da artt. 3 Cost., 47 Cost., 2740 c.c. e art. 1 Protocollo addizionale CEDU, un diritto dei creditori insoddisfatti a somme che il sistema previgente considera definitivamente assegnate ai creditori irreperibili.
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