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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27083/2023 del 21/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Pubblico ministero impugna l'ordinanza del Tribunale di Firenze del 23/12/2022 (che confermava l'ordinanza del 15/12/2022) con la quale il Tribunale aveva accolto l'eccezione difensiva e dichiarato la nullità del decreto che disponeva il giudizio, disponendo la restituzione degli atti al P.M., per il motivo che dal verbale di notifica ex art. 415-bis c.p.p. risultava che l'imputato non comprendeva la lingua italiana e necessitava di un interprete in lingua araba. Il P.M. deduce violazione di norme processuali riguardanti la tardività dell'eccezione di nullità (artt. 429, 178, 180, 182, 415-bis c.p.p.), la non necessità di traduzione degli atti in base all'art. 143 comma 4 c.p.p. e la presunta illegittimità della regressione del procedimento e della mancata revoca dell'ordinanza, con pregiudizio per la ragionevole durata del processo.

La decisione

La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso del Pubblico ministero perché tardivo: il termine di quindici giorni previsto dall'art. 585 c.p.p. per impugnare le ordinanze dibattimentali decorre dalla lettura del provvedimento in udienza e il ricorso era stato depositato oltre tale termine (depositato il 05/01/2023 rispetto all'udienza del 15/12/2022). La Corte rileva inoltre che, anche se si fosse ammessa la possibilità di revoca dell'ordinanza che aveva dichiarato la nullità, lo spirare dei termini per impugnare ha consolidato gli effetti della regressione e l'unica via praticabile sarebbe la rinnovazione dell'atto dichiarato nullo. Pertanto il ricorso è dichiarato inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 415-bis c.p.p.

    dal verbale di notifica ex art. 415 bis c.p.p. risulta che l'imputato non ha compreso quanto ivi indicato in quanto non comprende la lingua italiana e necessita di un interprete di lingua araba

    La Corte prende atto del contenuto del verbale richiamato ma la valutazione sulla rilevanza dell'eccezione di nullità rimane subordinata alla tempestività: l'eventuale nullità segnalata con riferimento alla notifica non evita l'applicazione dei termini e delle regole sulla sanatoria delle nullità intermedie se non tempestivamente dedotte.

  • art. 585 comma 1 lett. a) e comma 2 lett. b) c.p.p.

    Stabilisce il termine di quindici giorni per impugnare le ordinanze dibattimentali lette in udienza; la Corte applica rigidamente questo termine pronunciando l'inammissibilità per tardività.

  • art. 429 comma 2 c.p.p.

    Richiamato in relazione alla disciplina delle nullità e della loro rilevabilità; la Corte considera la distinzione tra nullità di ordine generale a regime intermedio e la loro sanatoria per mancata tempestiva eccezione.

  • artt. 178, 180, 182 c.p.p.

    Citate in riferimento alle regole sulla nullità degli atti e sulle cause di nullità; la Corte tiene conto del principio che alcune nullità intermedie si sanano se non eccepite nel tempo processuale previsto.

  • art. 143 comma 4 c.p.p.

    Richiamato dal P.M. per sostenere che non era dovuta la traduzione degli atti nella lingua madre dell'imputato; la Corte non entra nel merito della valutazione sostanziale sulla conoscenza della lingua ma sottolinea che le questioni relative alla nullità devono essere tempestivamente sollevate.

  • artt. 478, 491 c.p.p.

    Citate in riferimento ai poteri del giudice e alla revocabilità degli atti processuali; la Corte osserva comunque che, anche se fosse possibile la revoca, lo spirare del termine di impugnazione consolida gli effetti e rende inoperante la richiesta di revoca, richiedendo la rinnovazione dell'atto nullo.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato come principio costituzionale collegato al giusto processo e alla ragionevole durata del processo; la Corte ritiene che la regressione non determini automaticamente una stasi insuperabile e che il principio della ragionevole durata non giustifichi l'omissione dei termini processuali da parte dell'avente causa.

Massime di principio

  • Le ordinanze dibattimentali lette in udienza possono essere impugnate entro 15 giorni (art. 585 c.p.p.): il mancato rispetto di questo termine rende inammissibile il ricorso per cassazione.
  • Le nullità di ordine generale a regime intermedio (es.: quelle riconducibili a vizio di notifica o conoscenza della lingua) devono essere eccepite tempestivamente, altrimenti si sanano e non sono più fonte di rimedio straordinario in cassazione.
  • Anche quando un giudice potrebbe revocare un precedente provvedimento ritenuto viziato, lo spirare dei termini di impugnazione consolida gli effetti del provvedimento: il rimedio praticabile è la rinnovazione dell'atto dichiarato nullo e non una remota richiesta di revoca tardiva.
  • La regressione del procedimento alle indagini preliminari non è automaticamente considerata una 'stasi insuperabile' che giustifichi il superamento dei termini di impugnazione; il pubblico ministero può rinnovare gli atti ove possibile.
  • Nelle questioni linguistiche (comprensione della lingua, interprete) è importante documentare e sollevare tempestivamente le eccezioni in modo da non perdere i rimedi processuali disponibili.

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