Ordinanza n. 925/2026 - Milano, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - dell'esito della prova orale del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 170 posti di Infermiere - Area dei Professionisti della Salute e dei Funzionari, indetto da ASST -OMISSIS-, nella parte in cui attribuisce alla candidata -OMISSIS- il punteggio di 13/20 e la dichiara non idonea; - dell'elenco pubblicato relativo alla prova orale del 10.04.2026, nella parte in cui reca “-OMISSIS- punti 13 su punti 20 - non idonea”; - del bando integrale del concorso pubblico, della deliberazione di indizione n. -OMISSIS- del 26.01.2026 e degli atti di disciplina della procedura, ove e per quanto occorra, in parte qua, nella misura in cui dovessero essere interpretati o applicati nel senso di consentire l'attribuzione del voto della prova orale mediante mero punteggio numerico non sorretto da criteri specifici, griglia valutativa, scheda individuale e verbalizzazione idonea delle operazioni; - dei verbali della Commissione esaminatrice relativi alla prova orale del 10.04.2026, ove esistenti e comunque non conosciuti, nella parte in cui hanno condotto all'attribuzione del punteggio di 13/20; - dei criteri, griglie, parametri, quesiti, schede e atti di valutazione della prova orale, ove adottati, nella parte in cui risultino inesistenti, insufficienti, generici, non verbalizzati o comunque non idonei a rendere intellegibile la valutazione; - della eventuale graduatoria finale e/o degli atti conclusivi della procedura concorsuale, se medio tempore approvati, nella parte in cui non includono la ricorrente tra i candidati idonei e/o utilmente collocati; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi inclusi i provvedimenti di approvazione degli atti concorsuali, i verbali della Commissione e gli atti di nomina della medesima, per quanto lesivi dell'interesse della ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esito della prova orale di un concorso pubblico per 170 posti di infermiere, con attribuzione di 13/20 e dichiarazione di non idoneità, nonché gli atti connessi della procedura
Esito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'esito della prova orale del concorso, l'elenco dei risultati, il bando e gli atti di disciplina della procedura, i verbali e gli atti valutativi, deducendo, in sostanza, l'illegittimità dell'attribuzione del voto numerico di 13/20 e della dichiarazione di non idoneità per assenza o insufficienza di criteri specifici, griglia valutativa, scheda individuale e verbalizzazione idonea a rendere intellegibile la valutazione. Ha inoltre contestato l'eventuale graduatoria finale e gli atti conclusivi, nonché le modalità di estrazione dei quesiti della prova orale. La graduatoria finale, pur conosciuta e depositata insieme al ricorso, non è stata tuttavia impugnata in modo specifico, salvo un riferimento condizionato ed eventuale, né sono state formulate censure di invalidità derivata.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto del fumus boni iuris. In primo luogo, ha rilevato che la graduatoria finale, sebbene nota alla ricorrente e depositata con il ricorso, non era stata oggetto di specifica impugnazione e non erano state dedotte censure di invalidità derivata. In secondo luogo, ha accertato, al sommario esame cautelare, che i criteri di valutazione della prova orale erano stati adottati e risultavano dal verbale, essendo sufficientemente specifici in rapporto al contenuto tecnico delle domande. In presenza di tali criteri, il voto numerico è stato ritenuto sufficiente a esprimere la valutazione della prova. Il TAR ha inoltre escluso la violazione delle regole sull'estrazione a sorte dei quesiti, osservando che l'estrazione unitaria aveva assicurato un'effettiva par condicio tra i candidati. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la peculiarità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare; il rigetto è stato motivato dall'assenza del fumus boni iuris.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità della ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla disciplina nazionale, a giustificazione dell'oscuramento delle generalità della ricorrente.
Massime di principio
- In una procedura concorsuale, la graduatoria finale conosciuta dal candidato deve essere oggetto di specifica impugnazione; il suo richiamo in forma meramente condizionata ed eventuale non equivale a un'impugnazione puntuale, né supplisce alla deduzione di censure di invalidità derivata.
- Nella valutazione della prova orale di un concorso, il voto numerico può essere sufficiente quando sia integrato da criteri di valutazione previamente adottati e risultanti dal verbale, purché tali criteri siano sufficientemente specifici in relazione al contenuto tecnico delle domande.
- L'estrazione unitaria dei quesiti della prova orale non viola di per sé la par condicio tra i candidati quando, secondo la valutazione del giudice, consenta di assicurare un'effettiva uniformità delle modalità di selezione.
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