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Ordinanza

Ordinanza n. 94/2026 - Latina, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - nei limiti dell'interesse della ricorrente, della determinazione dirigenziale n. 315 del 31 dicembre 2025 Settore-Finanze, Reg. Gen. 1510 del 31.12.2025 Risorse Umane, pubblicata in pari data, avente ad oggetto la: “procedura di selezione per la progressione tra l'area degli istruttori e l'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione, ai sensi dell'art. 13 del c.c.n.l. funzioni locali del 16/11/2022, riservata al personale di ruolo del comune di Aprilia, per la copertura di n. 3 (tre) posti di "istruttore direttivo di polizia locale", da destinare al settore VII "polizia locale e protezione civile" - presa atto verbale della commissione esaminatrice e approvazione graduatoria finale di merito; - nei limiti dell'interesse della ricorrente, dei verbali della Commissione, ivi compreso il verbale della Commissione esaminatrice nella seduta del 9.12.2025, nonché di tutti gli ulteriori atti della Commissione esaminatrice; - ove occorra, e nei limiti dell’interesse della ricorrente, di tutti gli atti del Comune di Aprilia (LT) richiamati dalla determinazione dirigenziale n. 315 del 31.12.2025 2 Settore Finanze, Reg. Gen. 1510 del 31.12.2025 Risorse Umane, nonché degli atti di convocazione dei candidati risultati vincitori e dei contratti sottoscritti dagli stessi; - nei limiti dell'interesse della ricorrente, di qualsiasi ulteriore atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

Giustizia amministrativa202600209

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: determinazione di approvazione della graduatoria finale e presa d’atto dei verbali della commissione nella procedura per la progressione dall’area degli istruttori all’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione, per tre posti di istruttore direttivo di polizia locale

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, la determinazione dirigenziale comunale che ha approvato la graduatoria finale della procedura riservata al personale di ruolo per la copertura di tre posti di istruttore direttivo di polizia locale, nonché i verbali della commissione esaminatrice e gli ulteriori atti presupposti e consequenziali, inclusi gli eventuali atti di convocazione dei vincitori e i contratti stipulati. Il testo dell’ordinanza non espone i singoli motivi di illegittimità dedotti nel ricorso.

La decisione

Il TAR non ha deciso nel merito i motivi di ricorso né ha definito la domanda cautelare con una sospensione dell’atto. Ha ritenuto che le esigenze cautelari potessero essere meglio garantite mediante una sollecita definizione del giudizio di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., fissando la discussione alla pubblica udienza del 15 luglio 2026. Ha inoltre disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti collocati nelle posizioni dalla prima alla sesta della graduatoria finale, ritenendoli potenzialmente pregiudicati dall’accoglimento del ricorso, con esclusione della controinteressata già destinataria della notificazione. La ricorrente dovrà notificare il ricorso a mani proprie presso le sedi di servizio entro quindici giorni dalla notificazione o comunicazione dell’ordinanza e depositare la prova delle notifiche entro i successivi cinque giorni. Il Comune dovrà fornire, ove occorra, i nominativi dei controinteressati entro cinque giorni dalla notificazione dell’ordinanza, che la ricorrente dovrà effettuare anche presso la sede effettiva dell’amministrazione. Le spese sono state riservate alla decisione definitiva.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Consente, nell’ambito della fase cautelare, di fissare con sollecitudine la trattazione del merito quando tale definizione risulti idonea a tutelare meglio le esigenze cautelari.

  • art. 55 c.p.a.

    Costituisce la base normativa della domanda cautelare incidentale e dei provvedimenti adottati dal giudice nella camera di consiglio.

Massime di principio

  • Quando le esigenze cautelari possono essere adeguatamente salvaguardate mediante una rapida definizione del giudizio, il giudice amministrativo può fissare sollecitamente la trattazione del merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., senza disporre necessariamente la sospensione dell’atto impugnato.
  • Nel giudizio di annullamento di una graduatoria selettiva, il contraddittorio deve essere integrato nei confronti dei candidati la cui posizione potrebbe essere pregiudicata dall’eventuale accoglimento del ricorso; il giudice può individuare tali controinteressati in relazione alle posizioni utili della graduatoria.
  • Quando i controinteressati non siano conosciuti dalla parte ricorrente, il giudice può ordinare all’amministrazione di fornire i relativi nominativi entro un termine stabilito, imponendo alla ricorrente termini perentori per la notificazione e per il deposito della prova dell’adempimento.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieGraduatorie e scorrimento
IstitutiTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrere

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