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Sentenza

Sentenza n. 1357/2026 - Catania, Sezione 5

per l'annullamento, previa adozione di misure cautelari, A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo del giudizio: (i) della delibera del direttore generale ASP Messina n. 5946 del 11/12/2025, recante “approvazione atti di gara e contestuale aggiudicazione definitiva relativamente alla procedura aperta finalizzata alla conclusione di un accordo quadro multiaggiudicatario per l’affidamento del servizio di assistenza domiciliare integrata respiratoria ad alta specializzazione (adiras)”, comunicata il successivo 15.12.2025; (ii) dei verbali della commissione di gara e dei verbali del RUP nonchè di ogni altro atto provvedimento e comunicazione afferente alla gara di cui trattasi; (iii) del bando di gara e relativo disciplinare, capitolato e schema di accordo quadro; (iv) nonché di ogni ulteriore atto ad esse presupposto, collegato, connesso, antecedente o successivo, ancorché non conosciuto e per la declaratoria di inefficacia del contratto d’appalto/convenzione/accordo eventualmente stipulato/a con la società controinteressata e dei connessi contratti attuativi nonché per la condanna della Stazione appaltante a risarcire il danno cagionato alla ricorrente in forma specifica, mediante annullamento degli atti impugnati, con conseguente riformulazione della graduatoria finale e relativo subentro nel contratto/convenzione quadro in posizione di prima aggiudicataria, ove nel frattempo stipulato/a; e con riserva di chiedere, in separato giudizio, il ristoro dei danni per equivalente monetario qualora risultasse impossibile la reintegrazione in forma specifica per fatto non imputabile o comunque non dipendente dalla volontà dell’odierna ricorrente; B) per quanto riguarda il ricorso incidentale depositato da Home Medicine S.r.l. il 4 febbraio 2026, al fine dell’annullamento per la parte e per i motivi di cui al ricorso incidentale, i seguenti atti: - delibera del direttore generale ASP Messina n. 5946 del 11/12/2025, recante “approvazione atti di gara e contestuale aggiudicazione definitiva relativamente alla procedura aperta finalizzata alla conclusione di un accordo quadro multiaggiudicatario per l’affidamento del servizio di assistenza domiciliare integrata respiratoria ad alta specializzazione (ADIRAS)”; - verbali della commissione giudicatrice e verbali del RUP; C) per quanto riguarda il ricorso incidentale depositato da Finisterre S.r.l., Medicair Healthcare S.r.l. e Medicair Sud S.r.l. il 13 febbraio 2026, per l’annullamento: della delibera del direttore generale ASP Messina n. 5946 del 11 dicembre 2025, recante “approvazione atti di gara e contestuale aggiudicazione definitiva relativamente alla procedura aperta finalizzata alla conclusione di un accordo quadro multiaggiudicatario per l’affidamento del servizio di assistenza domiciliare integrata respiratoria ad alta specializzazione (ADIRAS)”, nonché dei verbali della commissione giudicatrice e verbale del RUP per la parte e per i motivi di cui al ricorso incidentale; D) per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti depositato da Medicasa Italia S.p.a. il 13 marzo 2026, per l’annullamento previa adozione di misure cautelari: (i) della delibera del direttore generale ASP Messina n. 5946 del 11/12/2025, recante “approvazione atti di gara e contestuale aggiudicazione definitiva relativamente alla procedura aperta finalizzata alla conclusione di un accordo quadro multiaggiudicatario per l’affidamento del servizio di assistenza domiciliare integrata respiratoria ad alta specializzazione (adiras)”, comunicata il successivo 15.12.2025; (ii) dei verbali della commissione di gara e dei verbali del RUP nonchè di ogni altro atto provvedimento e comunicazione afferente alla gara di cui trattasi; (iii) del bando di gara e relativo disciplinare, capitolato e schema di accordo quadro; (iv) nonché di ogni ulteriore atto ad esse presupposto, collegato, connesso, antecedente o successivo, ancorché non conosciuto e per la declaratoria di inefficacia del contratto d’appalto/convenzione/accordo eventualmente stipulato/a con la società controinteressata e dei connessi contratti attuativi nonché per la condanna della Stazione appaltante a risarcire il danno cagionato alla ricorrente in forma specifica, mediante annullamento degli atti impugnati, con conseguente riformulazione della graduatoria finale e relativo subentro nel contratto/convenzione quadro in posizione di prima aggiudicataria, ove nel frattempo stipulato/a; e con riserva di chiedere, in separato giudizio, il ristoro dei danni per equivalente monetario qualora risultasse impossibile la reintegrazione in forma specifica per fatto non imputabile o comunque non dipendente dalla volontà dell’odierna ricorrente.

Giustizia amministrativa202600200

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Aggiudicazione definitiva e atti della procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro multiaggiudicatario relativo al servizio di assistenza domiciliare integrata respiratoria ad alta specializzazione, nonché i verbali di gara, la lex specialis e gli atti connessi

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente principale ha contestato l’aggiudicazione e la graduatoria, chiedendo l’annullamento degli atti, la riformulazione della graduatoria e il subentro, nonché la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato. Ha dedotto: la sottostima dei costi aziendali della sicurezza da parte dei concorrenti primo e secondo classificati e l’omessa verifica di anomalia; la mancata o tardiva verifica dell’equivalenza tra il CCNL indicato nella lex specialis e quelli applicati dal RTI Finisterre; l’illegittimità dei criteri e subcriteri di valutazione tecnica, ritenuti generici, nonché l’insufficienza della motivazione dei punteggi, la mancata verbalizzazione dei coefficienti individuali dei commissari e delle operazioni di media; l’erroneità dei punteggi attribuiti per i subcriteri relativi al numero degli operatori, ai mezzi tecnologici e alla formazione; in via subordinata, l’illegittimità della disciplina di gara. Con motivi aggiunti ha contestato i punteggi attribuiti ai concorrenti primo e secondo classificati per la qualificazione e l’esperienza del personale sanitario. Il RTI Home Medicine-Nippon, primo classificato, ha proposto ricorso incidentale contestando la mancata verifica di anomalia dell’offerta della ricorrente e chiedendo la revisione dei punteggi. Il RTI Finisterre-Medicair, secondo classificato, ha proposto ricorso incidentale deducendo l’omessa verifica dell’equivalenza dei CCNL dichiarati dal RTI Medicasa-Vitalaire e la mancata acquisizione dell’impegno a garantire il trattamento previsto dal CCNL AIOP.

La decisione

Il Collegio ha esaminato prioritariamente il ricorso principale, ritenendo che il suo eventuale rigetto avrebbe determinato l’improcedibilità dei ricorsi incidentali. Ha respinto il motivo sui costi aziendali della sicurezza: gli oneri erano stati indicati separatamente nelle offerte e non risultava una loro modifica in corso di gara; inoltre, tali costi dipendono dall’organizzazione dell’impresa e la loro eventuale incongruità non dimostra di per sé l’anomalia dell’offerta, occorrendo provare che la rideterminazione renderebbe irrealizzabile l’offerta nel suo complesso. I calcoli della ricorrente erano inoltre sovrastimati perché riferiti a tutti i 35 assistiti, sebbene ciascun aggiudicatario dovesse gestirne una quota, e perché alcuni costi non gravavano sull’appaltatore in caso di ricorso a lavoratori autonomi. È stato respinto anche il motivo sui CCNL del RTI Finisterre: la dichiarazione di equivalenza era acquisibile mediante soccorso istruttorio e la stazione appaltante aveva comunque acquisito l’impegno a garantire il trattamento economico e giuridico del CCNL AIOP; secondo il Collegio, tale impegno rendeva ultronea un’ulteriore verifica della dichiarazione di equivalenza. Sono state respinte le censure sulla struttura della lex specialis, sui coefficienti graduati, sulla mancata verbalizzazione dei coefficienti individuali, sui criteri relativi a rapporto con la stazione appaltante e mezzi tecnologici, nonché sui punteggi relativi alla piattaforma tecnologica, alla formazione e al subcriterio B2. Il Collegio ha ritenuto invece parzialmente fondata la censura sul subcriterio B1, che riguardava esclusivamente il numero degli operatori impiegati. Poiché il disciplinare imponeva di considerare il dato numerico, è stata ritenuta irragionevole l’attribuzione alla ricorrente di 4,87 punti, inferiori ai 5,58 punti attribuiti al RTI Finisterre, nonostante il maggior numero di operatori indicato nell’offerta della ricorrente. È stata quindi disposta la rinnovazione della valutazione del subcriterio B1 limitatamente al rapporto tra RTI Medicasa e RTI Finisterre, senza incidere sulla prima posizione del RTI Home Medicine-Nippon. Il ricorso per motivi aggiunti è stato respinto, perché le contestazioni sui giudizi relativi alla qualificazione e all’esperienza del personale non dimostravano una palese erroneità o abnormità della valutazione tecnica. Il ricorso incidentale del RTI Home Medicine-Nippon è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, essendo intangibile la sua prima posizione. È stato invece accolto il ricorso incidentale del RTI Finisterre-Medicair: la verifica della dichiarazione di equivalenza dei CCNL costituisce adempimento obbligatorio prima dell’affidamento e l’ASP non aveva né acquisito dal RTI Medicasa-Vitalaire l’impegno a garantire il trattamento AIOP né verificato le dichiarazioni di equivalenza presentate. L’aggiudicazione è stata pertanto annullata limitatamente alle posizioni dei concorrenti secondo e terzo classificati, con obbligo della stazione appaltante di rinnovare la valutazione del subcriterio B1 tra tali concorrenti e di verificare l’equivalenza dei CCNL del RTI Medicasa-Vitalaire, procedendo a una nuova aggiudicazione in suo favore solo in caso di esito favorevole. Spese: Medicasa è stata condannata a pagare 1.500 euro, oltre accessori, al RTI Home Medicine-Nippon; spese compensate nei rapporti tra le altre parti.

Norme richiamate

  • art. 120 c.p.a.

    Disciplina il rito speciale applicabile alle controversie relative alle procedure di affidamento di contratti pubblici.

  • art. 108, comma 9, d.lgs. 36/2023

    gli oneri aziendali per l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

    Impone l’indicazione nell’offerta economica degli oneri aziendali per la sicurezza; nel caso concreto gli oneri risultavano indicati e non erano stati modificati in sede di gara.

  • art. 110, comma 5, lett. c), d.lgs. 36/2023

    Consente l’esclusione dell’offerta anormalmente bassa quando i costi della sicurezza aziendale indicati risultino incongrui; l’incongruità deve però incidere sulla sostenibilità complessiva dell’offerta.

  • art. 11, comma 4, d.lgs. 36/2023

    prima di procedere all'affidamento o all'aggiudicazione

    Impone alla stazione appaltante di acquisire e verificare la dichiarazione di equivalenza delle tutele prima dell’affidamento o dell’aggiudicazione.

  • art. 101, comma 1, lett. a), d.lgs. 36/2023

    Consente il soccorso istruttorio integrativo o completivo per acquisire documentazione amministrativa mancante, inclusa, secondo il Collegio, la dichiarazione di equivalenza delle tutele.

  • art. 108, comma 4, d.lgs. 36/2023

    Rileva nella disciplina dei criteri di aggiudicazione e della valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa; la censura relativa alla genericità dei criteri è stata respinta perché la lex specialis delimitava sufficientemente la discrezionalità della commissione.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato in relazione ai principi di buon andamento e corretta amministrazione, senza ravvisarne la violazione nei motivi respinti.

  • art. 21 d.lgs. 81/2008

    Richiamato per distinguere i costi relativi a DPI e sorveglianza sanitaria che, in caso di impiego di lavoratori autonomi, possono non gravare sull’appaltatore.

Massime di principio

  • La mera indicazione di costi aziendali della sicurezza inferiori a quelli stimati da un concorrente non dimostra l’anomalia dell’offerta: occorre provare che, una volta rideterminati al rialzo, tali costi renderebbero irrealizzabile l’offerta nel suo complesso.
  • Gli oneri aziendali della sicurezza sono rimessi alla valutazione dell’operatore economico e variano in funzione dell’organizzazione produttiva e delle modalità concrete di esecuzione; la stazione appaltante non può predeterminarli rigidamente e unitariamente per tutti i concorrenti.
  • La dichiarazione di equivalenza delle tutele tra il CCNL indicato dalla stazione appaltante e quello applicato dall’operatore economico deve essere acquisita e verificata prima dell’affidamento o dell’aggiudicazione; l’omissione di tale verifica rende illegittima l’aggiudicazione.
  • La mancanza della dichiarazione di equivalenza delle tutele, quale carenza della documentazione amministrativa, può essere acquisita mediante soccorso istruttorio; tale possibilità non esclude tuttavia l’obbligo della stazione appaltante di svolgere la verifica sostanziale prima dell’aggiudicazione.
  • Quando la lex specialis individua criteri, subcriteri e intervalli di punteggio sufficientemente chiari e articolati, il punteggio numerico può costituire motivazione sufficiente; è legittimo l’uso di coefficienti intermedi all’interno del range previsto, senza necessità di una motivazione discorsiva ulteriore.
  • Se il subcriterio di valutazione riguarda esclusivamente il numero degli operatori impiegati, la commissione deve attenersi al dato numerico previsto dalla lex specialis e non può introdurre valutazioni qualitative non contemplate; l’attribuzione di un punteggio inferiore a un’offerta che indica più operatori rispetto a un’altra è illegittima se non coerente con il criterio stabilito.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaOfferta e valutazioneRito appalti e sorte del contrattoRequisiti di partecipazione ed esclusione
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieCriteri di aggiudicazione e punteggi
IstitutiEccesso di potereDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaSoccorso istruttorio

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