Sentenza n. 2803/2026 - Napoli, Sezione 2
per l'annullamento della Deliberazione n. 27 del 26 aprile 2026 della 1ª Sottocommissione Elettorale Circondariale di Frattamaggiore, comunicata al delegato di lista in data 27 aprile 2026, nella parte in cui dispone la non ammissione delle candidature alla carica di Consigliere Comunale dei Sigg. Orazio Giuseppe e Del Prete Vincenzo dalla lista “Forza Italia” collegata alla candidatura alla carica di Sindaco del Sig. Giuseppe D’Ambrosio per le elezioni del Consiglio Comunale di Frattamaggiore del 24 e 25 maggio 2026; e per la conseguente ammissione dei predetti candidati al procedimento elettorale, nell’esercizio della giurisdizione estesa al merito ex art. 134, comma 1, lettera b), c.p.a.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Deliberazione della 1ª Sottocommissione Elettorale Circondariale di Frattamaggiore che ha escluso due candidature alla carica di consigliere comunale dalla lista Forza Italia
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni elettorali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno contestato l'esclusione di due candidati alla carica di consigliere comunale, deducendo la violazione dell'art. 33 del d.P.R. 570/1960, eccesso di potere per difetto di istruttoria, violazione dell'art. 51 Cost., del favor admissionis, del principio di proporzionalità e dell'art. 3 l. 241/1990. Hanno sostenuto che la Sottocommissione avrebbe dovuto articolare il procedimento di verifica in più fasi, consentendo al delegato di lista di conoscere le contestazioni, essere ascoltato e produrre documenti o integrazioni. Hanno inoltre invocato il soccorso istruttorio per sanare le irregolarità delle autenticazioni delle dichiarazioni di accettazione delle candidature. Per uno dei candidati, infine, hanno denunciato il difetto di motivazione, poiché il provvedimento si limitava ad affermare che l'autenticazione era "del tutto incompleta", senza specificare le carenze riscontrate. L'autenticazione relativa al primo candidato era priva della firma e del timbro del soggetto autenticatore; quella relativa al secondo risultava integralmente priva delle formalità di autenticazione, comprese indicazione di luogo, data, generalità e qualifica dell'autenticatore, modalità di identificazione, firma e timbro.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha escluso che l'art. 33 del d.P.R. 570/1960 imponga una struttura procedimentale trifasica con obbligo di previa contestazione e assegnazione di un termine per integrare la documentazione: l'esclusione dei candidati può essere deliberata nell'ambito dell'esame delle liste, mentre la previsione della presa visione delle contestazioni e della successiva eventuale audizione non configura un generalizzato obbligo di interlocuzione o di soccorso istruttorio. Il soccorso previsto dall'art. 33, ultimo comma, è residuale e consente soltanto la regolarizzazione di irregolarità relative a documenti presentati tempestivamente, non la sanatoria di carenze riguardanti elementi essenziali della candidatura dopo la scadenza del termine. La dichiarazione di accettazione della candidatura deve essere autenticata nel rispetto di tutte le formalità dell'art. 21 del d.P.R. 445/2000. L'autenticazione è elemento sostanziale, diretto a garantire la genuinità della sottoscrizione e la certezza della provenienza della candidatura, e le sue carenze non sono integrabili aliunde. La mancanza di firma e timbro dell'autenticatore rende invalida l'autenticazione del primo candidato; per il secondo, la totale assenza della compilazione della sezione di autentica configura una carenza ancora più radicale. Tali vizi determinano la nullità insanabile della sottoscrizione e dell'atto di presentazione della candidatura. Il favor participationis e la regolarizzazione degli errori formali recedono rispetto alla necessità di rispettare formalità indefettibili, anche per garantire la par condicio, l'autoresponsabilità dei candidati e la celerità del procedimento elettorale. La censura di difetto di motivazione relativa al secondo candidato è stata ritenuta superata dalla documentazione istruttoria depositata in giudizio, dalla quale risultava la radicale incompletezza dell'autenticazione. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese di lite, liquidate in 8.000 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 33 d.P.R. 570/1960
"La Commissione elettorale mandamentale, entro il giorno successivo a quello stabilito per la presentazione delle liste: ... elimina dalle liste i nomi dei candidati ... per i quali manca ovvero è incompleta la dichiarazione di accettazione ..."; "Il delegato di ciascuna lista può prendere cognizione, entro la stessa sera, delle contestazioni ..."; "La commissione ... si riunisce per udire eventualmente i delegati ... ammettere nuovi documenti e deliberare sulle modificazioni eseguite".
La norma non impone una struttura trifasica né un obbligo generalizzato di interlocuzione o soccorso istruttorio; la facoltà di ammettere nuovi documenti è residuale e limitata alla mera regolarizzazione di irregolarità, non alla sanatoria di carenze essenziali della candidatura.
art. 32, comma 9, n. 2, d.P.R. 570/1960
La dichiarazione di accettazione della candidatura deve essere presentata con autenticazione; la sua mancanza o irregolarità sostanziale legittima l'esclusione.
art. 21, comma 2, d.P.R. 445/2000
L'autenticazione deve attestare la sottoscrizione in presenza del pubblico ufficiale, previa identificazione del dichiarante, e indicare modalità di identificazione, data, luogo, generalità e qualifica dell'autenticatore, con firma e timbro dell'ufficio. Tali formalità sono prescritte a pena di invalidità della sottoscrizione.
art. 51 Cost.
Il favor per l'accesso alle cariche elettive non prevale sulla necessità di rispettare formalità sostanziali poste a garanzia della genuinità e certezza delle candidature.
art. 134, comma 1, lett. b), c.p.a.
La controversia elettorale è trattata nell'esercizio della giurisdizione estesa al merito.
art. 129 c.p.a.
La controversia è stata decisa secondo il rito speciale relativo agli atti preparatori del procedimento elettorale.
Massime di principio
- L'autenticazione della dichiarazione di accettazione della candidatura elettorale costituisce elemento sostanziale e indefettibile della candidatura, poiché garantisce la genuinità della sottoscrizione e la certezza della provenienza della manifestazione di volontà; la sua mancanza o incompletezza sostanziale determina l'invalidità insanabile della sottoscrizione e legittima l'esclusione del candidato.
- Le formalità dell'autenticazione previste dall'art. 21, comma 2, del d.P.R. 445/2000 comprendono, tra l'altro, l'identificazione del sottoscrittore, l'indicazione delle modalità di identificazione, luogo e data, generalità e qualifica del pubblico ufficiale, nonché firma e timbro; l'omissione di tali elementi essenziali non è sanabile mediante integrazione successiva.
- L'art. 33 del d.P.R. 570/1960 non impone alla commissione elettorale un procedimento trifasico con obbligo di previa contestazione delle irregolarità e assegnazione di un termine per integrare la documentazione prima dell'esclusione; la verifica e l'esclusione possono essere definite nell'ambito dell'esame delle liste, ferma la facoltà del delegato di prendere cognizione delle contestazioni e l'eventuale successiva audizione nei limiti previsti dalla legge.
- Il soccorso istruttorio previsto nella verifica delle candidature elettorali opera in via residuale per la mera regolarizzazione di documenti tempestivamente presentati e non consente di integrare, dopo la scadenza del termine, formalità sostanziali mancanti nell'autenticazione della candidatura. Diversamente si violerebbero la par condicio, il principio di autoresponsabilità e la celerità del procedimento elettorale.
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