Cassazione Penale, Sentenza n. 11216/2024 del 18/03/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente, detenuto in detenzione domiciliare, aveva chiesto l'ampliamento dell'orario di autorizzazione ad allontanarsi dal luogo di detenzione per motivi connessi alle sue condizioni di salute e a difficoltà logistiche. Il Magistrato di sorveglianza ha respinto l'istanza mediante decreto che si è limitato al solo dispositivo, senza alcuna motivazione esplicativa. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento lamentando l'assenza di motivazione e chiedendo la modifica delle condizioni della detenzione domiciliare.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato per totale carenza di motivazione del decreto impugnato. Ha precisato che i provvedimenti del magistrato di sorveglianza che incidono sul contenuto effettivo della misura sono ricorribili per cassazione e che l'assenza di motivazione costituisce violazione di legge anche quando il giudice si limita a richiami generici. Ha annullato il decreto impugnato e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al Magistrato di Sorveglianza di Lecce.
Norme richiamate
Legge 26 luglio 1975, n. 354
Attribuisce al magistrato di sorveglianza la competenza a decidere sulle modifiche della detenzione domiciliare; i suoi provvedimenti che non siano occasionali o contingenti possono incidere sul contenuto della misura e sono quindi suscettibili di impugnazione.
Art. 111 Cost.
Garantisce il diritto di impugnazione; la Corte ha richiamato tale principio per ritenere ammissibile il ricorso per cassazione contro provvedimenti del magistrato di sorveglianza che incidono sulla sostanza della misura.
Art. 568 c.p.p., comma 5
Stabilisce la qualificazione delle impugnazioni come ricorso per cassazione e la procedura di trasmissione degli atti alla Corte di Cassazione; la Corte ha confermato che le impugnazioni dei decreti del magistrato di sorveglianza devono essere trasmesse conformemente a questa norma.
Massime di principio
- I decreti del magistrato di sorveglianza che incidono sul contenuto della detenzione domiciliare sono impugnabili in Cassazione; le impugnazioni devono essere qualificate e trattate come ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 568 c.p.p., comma 5.
- La motivazione del provvedimento giudiziario è essenziale: la sua totale assenza determina l'annullamento del decreto e il rinvio per nuovo giudizio.
- La motivazione non è soddisfatta da richiami generici a fonti o a prove: il giudice deve almeno sinteticamente esporre le ragioni concrete che giustificano l'accoglimento o il rigetto dell'istanza.
- Nel valutare richieste di ampliamento di autorizzazioni per detenuti domiciliari (ad es. per motivi di salute o logistica), il giudice deve considerare e motivare specificamente l'incidenza sulle esigenze di esecuzione della misura.
- Se il Tribunale di Sorveglianza ritiene non corretto il modo di impugnazione, è tenuto a riqualificarla e a trasmettere gli atti alla Corte competente anziché dichiarare improcedibile l'impugnazione.
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