Cassazione Civile, Ordinanza n. 07793/2024 del 22/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La lite nasce da due avvisi di accertamento notificati dall'Amministrazione finanziaria a una società estera, per il tramite del suo rappresentante fiscale IVA in Italia: gli avvisi recuperavano IVA ritenuta indebitamente rimborsata per gli anni d'imposta 2006 e 2008 e, per il 2006, IVA ritenuta dovuta su prestazioni di autonoleggio rese a soggetti residenti. In primo grado la CTP aveva accolto solo in parte i ricorsi; in appello la CTR aveva poi accolto l'appello dell'Ufficio e rigettato quello incidentale della contribuente. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione dell'art. 10 L. 212/2000 e del principio eurounitario di legittimo affidamento, sostenendo che la CTR avesse erroneamente escluso che la risoluzione amministrativa n. 62/1999 avesse ingenerato affidamento esimente rispetto al pagamento del tributo, o quantomeno rispetto agli interessi; (2) violazione dell'art. 42 d.P.R. 600/1973 e dell'art. 7 L. 212/2000, lamentando il difetto/insufficienza di motivazione dell'avviso di accertamento, nella parte in cui escludeva che i servizi di autonoleggio fossero prestati nell'ambito di un pacchetto turistico. La Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché generico e privo della specifica allegazione di elementi concreti idonei a dimostrare un affidamento tutelabile; ha inoltre rilevato che il rimborso d'imposta precedente è atto neutro e che le circolari non creano diritti soggettivi. Anche il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile, perché risolvendosi in una richiesta di rivalutazione del merito sulla qualificazione dei servizi di autonoleggio come estranei a un pacchetto turistico, con motivazione ritenuta sufficiente dalla CTR.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato la decisione della CTR che aveva accolto l'appello dell'Ufficio e respinto quello della contribuente. La Corte ha escluso la configurabilità, nel caso concreto, di un affidamento legittimo tutelabile in grado di impedire il recupero del tributo, per mancanza di allegazioni specifiche e perché il mero rimborso precedentemente effettuato non integra di per sé un comportamento idoneo a ingenerarlo; ha poi ritenuto non sindacabile in cassazione la valutazione di merito con cui la CTR aveva escluso che le prestazioni di autonoleggio rientrassero in un pacchetto turistico. La società ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità in favore dell'Agenzia delle Entrate.
Norme richiamate
art. 10, commi 1 e 2, L. 27 luglio 2000, n. 212
La tutela dell'affidamento del contribuente richiede un'apparente legittimità e coerenza dell'azione amministrativa, la buona fede del contribuente e circostanze specifiche idonee a dimostrarle; le ipotesi indicate dal comma 2 sono esemplificative e non limitano la portata generale della regola.
art. 11, L. 27 luglio 2000, n. 212
L'affidamento legittimo non è equiparabile all'istituto dell'interpello.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il motivo di ricorso deve essere specifico e supportato dall'indicazione puntuale degli elementi fattuali rilevanti.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È richiamato quale parametro formale dei motivi denunciati, ma la Corte ha ritenuto le censure inammissibili per genericità o per improprio tentativo di rivalutazione del merito.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La censura motivazionale non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del fatto e delle prove.
art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
È invocato in tema di motivazione dell'avviso di accertamento, ma la Corte ha ritenuto che la CTR avesse motivato in modo sufficiente.
art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212
È richiamato come norma sull'obbligo motivazionale degli atti dell'Amministrazione finanziaria.
art. 17 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
È menzionato quale base della qualità di rappresentante fiscale ai fini IVA della società ricorrente.
art. 380-bis.1 c.p.c.
È richiamato per la memoria depositata in prossimità della camera di consiglio.
Massime di principio
- La tutela del legittimo affidamento del contribuente richiede una concreta allegazione e dimostrazione di elementi specifici: non basta evocare in astratto un precedente comportamento dell'Amministrazione o il richiamo a circolari o prassi amministrative.
- Il mero rimborso di un'imposta in annualità precedenti è, di per sé, un atto neutro e non è sufficiente a fondare automaticamente un affidamento incolpevole tutelabile contro il successivo recupero del tributo.
- Le circolari ministeriali e gli atti interni dell'Amministrazione finanziaria non costituiscono fonte di diritti soggettivi del contribuente e non vincolano neppure l'Amministrazione che li ha emanati.
- In cassazione non è consentito sollecitare una nuova valutazione dei fatti e delle prove sotto la veste di violazione di legge o vizio di motivazione, quando la censura mira in realtà a contestare la qualificazione compiuta dal giudice di merito.
- L'avviso di accertamento è sufficientemente motivato quando consente di ricostruire la pretesa fiscale e le ragioni della ripresa; la contestazione del suo contenuto non può degenerare in una revisione del merito della qualificazione giuridico-fattuale operata dall'Ufficio e confermata dal giudice di merito.
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