Cassazione Civile, Ordinanza n. 21018/2021 del 22/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso nel dicembre 1984 con cui l'Ufficio aveva attribuito ad un socio di società in accomandita semplice un maggior reddito imponibile IRPEF per l'anno 1978, in applicazione del meccanismo di imputazione per trasparenza del reddito societario al socio. L'atto era stato impugnato dal contribuente, ma il ricorso era stato respinto nei gradi di merito. In sede di legittimità, subentrata l'erede del contribuente originario, il ricorso per cassazione era stato proposto con due motivi contro la sentenza della Commissione tributaria centrale che aveva negato la sussistenza della fattispecie condonistica invocata. Nella memoria illustrativa depositata in Cassazione, la ricorrente ha poi dedotto di aver presentato tempestiva domanda di definizione agevolata della lite ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, convertito dalla l. n. 136 del 2018, e di aver versato quanto dovuto, senza che fosse intervenuto diniego dell'Amministrazione finanziaria e senza che fosse stata presentata istanza di trattazione entro il termine previsto. La questione decisiva è quindi divenuta la verificazione o meno della fattispecie estintiva prevista dalla disciplina della definizione agevolata delle liti pendenti.
La decisione
La Corte ha rilevato che, sulla base della documentazione prodotta dalla ricorrente, risultavano integrati i presupposti della definizione agevolata della lite pendente ex art. 6 del d.l. n. 119 del 2018: istanza tempestiva, pagamento delle somme dovute, assenza di diniego dell'Ufficio e mancata istanza di trattazione entro il termine di legge. Ha quindi dichiarato estinto per legge il giudizio di cassazione e cessata la materia del contendere. Ha inoltre precisato che le spese restano a carico della parte che le ha anticipate ai sensi dell'art. 6, comma 13, del medesimo decreto, e ha escluso l'applicazione del doppio contributo unificato, ritenendolo limitato ai soli casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso.
Norme richiamate
art. 32 L. 30 dicembre 1991, n. 413
richiamato come precedente condono invocato nel giudizio di merito, ma ritenuto non integrato dalla Commissione tributaria centrale
art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. in L. 17 dicembre 2018, n. 136
la presentazione tempestiva dell'istanza, il pagamento delle somme dovute, l'assenza di diniego e la mancata istanza di trattazione determinano l'estinzione del processo e la cessazione della materia del contendere; le spese restano a carico di chi le ha anticipate
d.l. n. 119 del 2018
la Corte esclude l'applicazione del doppio contributo unificato fuori dai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità
L. n. 136 del 2018
legge di conversione del d.l. n. 119 del 2018
Massime di principio
- La definizione agevolata della lite pendente produce l'estinzione del giudizio quando risultino provati la tempestiva domanda, il versamento delle somme dovute e l'assenza di un diniego dell'Amministrazione finanziaria, purché non sia stata chiesta la trattazione entro il termine stabilito dalla legge.
- In presenza di una fattispecie estintiva per legge sopravvenuta, il giudice di legittimità deve dichiarare la cessazione della materia del contendere senza esaminare i motivi di ricorso.
- Il regime delle spese nei casi di estinzione per definizione agevolata segue la disciplina speciale prevista dalla norma sulla definizione della lite e non quella ordinaria della soccombenza.
- La misura del doppio contributo unificato non è suscettibile di applicazione analogica e opera solo nei casi tipici espressamente previsti di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 22 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 20975/2021 del 22/07/2021
- ordinanza_civile · 22 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 20976/2021 del 22/07/2021
- ordinanza_civile · 22 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 20980/2021 del 22/07/2021
- ordinanza_civile · 22 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 20981/2021 del 22/07/2021
- ordinanza_civile · 22 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 20982/2021 del 22/07/2021
- ordinanza_civile · 22 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 20983/2021 del 22/07/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →