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Cassazione Penale, Ordinanza n. 26809/2026 del 16/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che il motivo fosse riproduttivo di questioni già proposte e privo di una reale confutazione della motivazione della Corte d'appello sulla qualificazione del fatto come rapina. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato contro la sentenza della Corte d'appello di Roma. L'unico motivo dedotto contestava l'erronea qualificazione giuridica del fatto, sostenendo in sostanza che la condotta dovesse essere ricondotta al furto e non alla rapina. La Corte di cassazione ha però rilevato che la censura era inammissibile perché sostanzialmente reiterativa di doglianze già esaminate e perché non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva spiegato in modo puntuale, alle pagine 2 e 3, le ragioni della qualificazione del fatto come rapina.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.p.

    La decisione non richiama norme specifiche di diritto sostanziale o processuale, ma applica il principio per cui il ricorso deve confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata e non può limitarsi a ripetere censure già formulate.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a reiterare le stesse doglianze già proposte nei gradi di merito senza confrontarsi in modo effettivo con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La censura sulla qualificazione giuridica del fatto deve misurarsi con le argomentazioni della decisione di merito: se la motivazione spiega adeguatamente perché il fatto integri un diverso reato, la mera contrapposizione assertiva non è sufficiente.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRapinaImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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