Ordinanza n. 45/2026 - Parma, Sezione 1
per l’annullamento - del parere motivato del Comitato Urbanistico di Area Vasta (CUAV) della Provincia di Piacenza assunto in data 13 dicembre 2023; - del verbale del Comitato Urbanistico di Area Vasta (CUAV) della Provincia di Piacenza redatto in data 13 dicembre 2023; - della deliberazione di Giunta del Comune di Carpaneto Piacentino n. 11 del 5 febbraio 2024; - di ogni altro atto ad essa annesso, presupposto e/o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: parere motivato e verbale del CUAV della Provincia di Piacenza del 13 dicembre 2023 e deliberazione della Giunta del Comune di Carpaneto Piacentino n. 11 del 5 febbraio 2024
Esito
La controversia
Le ricorrenti hanno proposto un ricorso per l’annullamento del parere motivato e del verbale del Comitato Urbanistico di Area Vasta della Provincia di Piacenza, nonché della deliberazione della Giunta del Comune di Carpaneto Piacentino e degli atti connessi, presupposti o consequenziali. L’ordinanza non espone i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. Il giudice rileva che non risulta recentemente compiuta alcuna attività processuale indicativa della permanenza dell’interesse alla decisione di merito e dispone quindi specifici incombenti per verificare l’attualità dell’interesse e l’evoluzione della vicenda.
La decisione
Il TAR non decide il merito del ricorso. Dispone che, entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, le ricorrenti precisino motivatamente se permanga l’interesse alla decisione di merito; in caso affermativo, devono aggiornare la situazione della vicenda, comunicare e documentare eventuali fatti o atti sopravvenuti e indicare se sia necessaria ulteriore attività istruttoria. Ordina inoltre alle amministrazioni resistenti di verificare la completezza della propria attività difensiva e di riferire su eventuali fatti o atti sopravvenuti, nonché su circostanze dalle quali possano desumersi la cessazione della materia del contendere o la sopravvenuta carenza di interesse. Il giudice avverte che la mancata ottemperanza agli incombenti potrà consentire di desumere, dal comportamento processuale delle parti, elementi anche in ordine alla sopravvenuta carenza di interesse e alla conseguente improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Nessuna statuizione sulle spese è contenuta nel dispositivo.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
improcedibilità del ricorso
La mancata attività della parte ricorrente dopo un’ordinanza istruttoria diretta ad accertare la permanenza dell’interesse può consentire al giudice di dichiarare l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 64 c.p.a.
Il comportamento processuale delle parti può essere valutato dal giudice ai fini probatori, anche in relazione alla permanenza dell’interesse alla decisione.
art. 84, comma 4, c.p.a.
La condotta processuale delle parti può fornire elementi per valutare la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio.
Massime di principio
- Quando non risultino recenti attività processuali indicative della permanenza dell’interesse alla decisione, il giudice può disporre un’apposita istruttoria per verificare l’attualità dell’interesse e l’evoluzione della situazione sostanziale controversa.
- Se la parte ricorrente rimane inerte dopo un’ordinanza istruttoria espressamente finalizzata ad accertare la permanenza dell’interesse, il giudice può desumere dal comportamento processuale un inequivoco disinteresse alla definizione della controversia e dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
- Le parti devono riferire e documentare, a seguito dell’ordinanza istruttoria, i fatti o gli atti sopravvenuti potenzialmente rilevanti per la cessazione della materia del contendere o per la sopravvenuta carenza di interesse.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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