Cassazione Penale, Sentenza n. 9152/2024 del 01/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente deduceva la prescrizione del reato di cui all'art. 337 cod. pen., contestato per il fatto del 5 marzo 2015, sostenendo che il termine prescrizionale (anni 7 e mesi 6, computando anche atti interruttivi e i giorni Covid) si era compiuto prima della pronuncia di appello del 13/01/2023 (la difesa calcolava la scadenza al 9/01/2023). Si denunciava la violazione di legge per mancata declaratoria d'ufficio della prescrizione da parte del giudice d'appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretti i calcoli della Corte d'appello che avevano incluso, oltre ai 75 giorni di sospensione disposti su richiesta della difesa dopo l'udienza di convalida, ulteriori 371 giorni di sospensione (12/04/2017 - 18/04/2018) per l'adesione del difensore all'astensione dalle udienze disposta dalla Giunta dell'Unione delle Camere Penali. Con tali sospensioni il termine prescrizionale si è compiuto il 25/11/2023, quindi successivamente alla sentenza di appello del 13/01/2023. La Corte ha inoltre osservato che la sospensione straordinaria per Covid (art. 83, comma 2, d.l. 18/2020) non si applicava al caso. Conseguentemente il ricorso è inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 337 cod. pen.
reato per cui è stato condannato l'imputato
indica il titolo di reato contestato; la sentenza conferma la condanna per tale fattispecie
art. 157 cod. pen.
la Corte ha analizzato il computo del termine prescrizionale tenendo conto degli atti interruttivi e delle sospensioni operative nel periodo, stabilendo che la prescrizione è maturata dopo la sentenza di appello
art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
motivo consentito di ricorso per cassazione
consente di appellarsi in cassazione eccependo l'estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata; il principio è applicabile ma nel caso non sussisteva errore di calcolo
art. 83, comma 2, d.l. 17 marzo 2020, n. 18
sospensione straordinaria dei termini per emergenza Covid-19
la Corte ha ritenuto che tale sospensione opera solo per procedimenti in cui fossero effettivamente operanti termini procedurali per specifici atti nel periodo di riferimento; nel caso di specie non risultava applicabile
Sez. U. n. 12602 del 17/12/2015 (Ricci)
giurisprudenza ammissibilità ricorso per prescrizione
afferma che l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione prima della sentenza impugnata è motivo ammissibile in cassazione; richiamata per confermare la legittimità del tipo di doglianza
Sez. U. n. 32 del 22/11/2000 (De Luca)
regola sull'inammissibilità precludente i rilievi sulla prescrizione sopravvenuta
stabilisce che l'inammissibilità del ricorso esclude il rilievo della prescrizione intervenuta dopo la sentenza impugnata; oltremodo richiamata per motivare il rigetto
Massime di principio
- La prescrizione va calcolata tenendo conto non solo degli atti interruttivi ma anche di tutte le sospensioni legittimamente operate (es. sospensioni richieste dalle parti, astensioni degli avvocati) se effettivamente rientranti nel periodo rilevante.
- La sospensione straordinaria dei termini per l'emergenza Covid-19 opera solo se, nel periodo indicato, fossero in corso termini procedurali effettivi per atti specifici; non va automaticamente applicata a tutti i procedimenti.
- Il motivo di cassazione che denuncia l'estinzione per prescrizione è ammissibile come unico motivo (art. 606, lett. b), ma la Corte valuterà il corretto computo dei termini e delle sospensioni; se la prescrizione è maturata solo dopo la sentenza impugnata il ricorso sarà inammissibile.
- Se non si sollevano in modo completo in primo grado tutte le sospensioni/periodi rilevanti, la Corte potrà comunque prendere in considerazione elementi posti nel giudizio di legittimità, ma la responsabilità di fornire un calcolo completo resta della difesa.
- La declaratoria di prescrizione è rilevabile d'ufficio, tuttavia la correttezza del calcolo dei termini e delle sospensioni può giustificare il rigetto della richiesta se la prescrizione non si è effettivamente perfezionata prima della sentenza impugnata.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta normalmente la condanna alle spese e, talvolta, al pagamento di somme alla Cassa delle ammende.
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