Cassazione Civile, Ordinanza n. 16088/2026 del 25/05/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La società ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila n. 568 depositata il 26 aprile 2024. Nel corso del giudizio di legittimità, tuttavia, entrambe le parti hanno depositato un'istanza congiunta nella quale hanno dichiarato di avere raggiunto un accordo transattivo, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese. La Corte, preso atto della definizione bonaria della controversia, non ha esaminato i motivi di ricorso perché la lite risultava ormai regolata da accordo tra le parti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che le parti avevano concordemente rappresentato l'intervenuta definizione della controversia mediante accordo transattivo. In applicazione del principio affermato dalle Sezioni Unite, ha escluso che la situazione potesse essere decisa con una delle formule tipiche previste dagli artt. 382, comma 3, 383 e 384 c.p.c., con conseguente venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata. Ha inoltre compensato integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 382, comma 3, c.p.c.
Richiamato per escludere che la situazione processuale rientrasse tra le decisioni tipiche che la Corte può adottare in cassazione.
art. 383 c.p.c.
Richiamato insieme alle altre norme sul potere decisorio della Corte per affermare che la cessazione della materia del contendere non si inquadra in tali ipotesi.
art. 384 c.p.c.
Richiamato per affermare che, in presenza di transazione sopravvenuta e concordemente dichiarata, non vi è pronuncia di cassazione nei modi ordinari previsti dalla norma.
Massime di principio
- Quando, nel giudizio di cassazione, le parti dichiarano concordemente di avere definito la controversia con un accordo transattivo, la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere.
- La cessazione della materia del contendere, intervenuta in sede di legittimità per effetto di accordo tra le parti, comporta il venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata.
- In presenza di definizione bonaria della lite, la Corte non deve scrutinare i motivi di ricorso perché l'interesse alla decisione viene meno.
- La compensazione integrale delle spese è compatibile con la declaratoria di cessazione della materia del contendere quando la definizione della controversia interviene in modo concordato.
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