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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32613/2021 del 09/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La lite origina da una divisione giudiziale di un compendio immobiliare in comunione tra due condividenti, all’esito della quale l’intero bene viene attribuito a uno di essi con obbligo di corrispondere all’altra un conguaglio pari al valore della quota. L’amministrazione finanziaria assoggetta il conguaglio a imposta di registro applicando l’art. 34, comma 1, d.P.R. 131/1986, con aliquote proprie dei trasferimenti immobiliari. La contribuente impugna l’avviso sostenendo che, trattandosi di divisione con attribuzione di valori corrispondenti alle quote e mero conguaglio, dovesse applicarsi la sola imposta dell’1% prevista per gli atti dichiarativi di divisione. In Cassazione propone tre motivi: 1) difetto di motivazione della sentenza regionale nel respingere l’eccezione di inammissibilità dell’appello dell’Ufficio per difetto di specificità; 2) illogicità della motivazione per avere la CTR affermato insieme applicabilità e inapplicabilità dell’art. 34 d.P.R. 131/1986; 3) omesso esame della sentenza divisionale e violazione degli artt. 34 e 37 d.P.R. 131/1986, dell’art. 3 e dell’art. 8 della tariffa parte I allegata al d.P.R. 131/1986, nonché degli artt. 757 e 1116 c.c., sul presupposto che il conguaglio non sia tassabile con aliquota da trasferimento quando le assegnazioni corrispondono al valore delle quote.

La decisione

La Corte rigetta il primo motivo, ritenendo sufficiente la motivazione della CTR sulla specificità dell’appello dell’Agenzia. Accoglie invece il secondo e il terzo motivo, reputando errata la qualificazione fiscale operata dall’Ufficio e dalla CTR. Richiama il proprio orientamento secondo cui, nella divisione giudiziale, se il compendio è assegnato integralmente a un condividente con pagamento agli altri di somme pari al valore delle rispettive quote, si applica l’imposta di registro dell’1% prevista per gli atti dichiarativi, senza autonoma tassazione del conguaglio ai sensi dell’art. 34, comma 1, d.P.R. 131/1986. Cassa quindi la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, decide nel merito accogliendo l’originario ricorso della contribuente. Le spese del merito sono compensate; l’Agenzia è condannata a rifondere le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    norma evocata per censurare nullità o difetti motivazionali della sentenza impugnata

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    norma evocata per dedurre omesso esame di fatto decisivo

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma evocata per denunciare violazione di legge

  • art. 53 d.lgs. 546/1992

    richiamato per chiarire che i motivi di appello nel processo tributario possono risultare anche in modo sommario ma chiaro e univoco

  • art. 34 d.P.R. 131/1986

    la divisione è considerata vendita solo per la parte eccedente il valore della quota; i conguagli rilevano ai fini dell’imposizione solo quando superano la soglia normativa o quando vi sia effettiva eccedenza rispetto alla quota di diritto

  • art. 37 d.P.R. 131/1986

    richiamato dalla ricorrente nel quadro delle norme sull’imposta di registro

  • art. 3 tariffa, parte I, allegata al d.P.R. 131/1986

    gli atti dichiarativi relativi a beni o rapporti di qualsiasi natura sono soggetti a imposta proporzionale dell’1%

  • art. 8 tariffa, parte I, comma 1, lett. c), allegata al d.P.R. 131/1986

    gli atti dell’autorità giudiziaria che definiscono il giudizio, compresi quelli di assegnazione in sede di scioglimento di comunioni, scontano le imposte previste per i corrispondenti atti

  • art. 757 c.c.

    richiamato quale norma che esprime la retroattività della divisione e la continuità tra posizione del defunto e quella dell’erede o condividente attributario

  • art. 1116 c.c.

    richiamato nel contesto delle norme civilistiche sulla divisione e sullo scioglimento della comunione

  • d.P.R. 131/1986

    testo unico dell’imposta di registro utilizzato per la qualificazione tributaria dell’atto divisorio

Massime di principio

  • Nel processo tributario l’inammissibilità dell’appello per difetto di specificità non ricorre quando dall’atto di gravame, anche sommariamente ma in modo chiaro e univoco, sia comunque desumibile la domanda impugnatoria e le ragioni della censura.
  • Ai fini dell’imposta di registro, la divisione ha natura dichiarativa quando le porzioni assegnate corrispondono alle rispettive quote di diritto; in tal caso l’assegnazione non genera un effetto traslativo imponibile oltre la quota.
  • La divisione diventa parzialmente traslativa solo per l’eccedenza rispetto alla quota spettante al condividente, con conseguente applicazione dell’imposta di trasferimento limitatamente alla parte eccedente.
  • Quando un compendio comune è assegnato integralmente a uno dei condividenti e il corrispettivo versato agli altri è pari al valore delle rispettive quote, il conguaglio non va autonomamente tassato come trasferimento se non vi è eccedenza imponibile oltre la quota.
  • La qualificazione fiscale dell’atto divisionale va compiuta in base alla sua intrinseca natura ed effetti giuridici, non alla sola apparenza del movimento patrimoniale o alla mera provenienza dei beni oggetto di assegnazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImposta di registro
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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