Cassazione Civile, Ordinanza n. 08056/2026 del 01/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il ricorso, ha cassato senza rinvio la sentenza del Tribunale ai sensi dell'art. 382, comma 3, c.p.c., dichiarando l'improcedibilità dell'appello della Prefettura per mancata notificazione del decreto di fissazione dell'udienza. Ha inoltre condannato la parte intimata alle spese del giudizio di cassazione e del precedente grado di appello.
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino)
La controversia
La controversia trae origine da un incidente stradale nel quale il conducente, ritenuto in stato di ebbrezza, provocava il sinistro; il Prefetto disponeva la sospensione della patente come sanzione amministrativa accessoria. Il giudice di pace accoglieva l'opposizione dell'interessato ritenendo che, essendosi nel frattempo estinto il reato in sede penale per esito positivo della messa alla prova, il Prefetto non fosse più competente a irrogare la sanzione. Il Tribunale riformava però integralmente la decisione, reputando comunque sussistente il potere prefettizio ai sensi dell'art. 224, comma 3, c.d.s. Il soccombente proponeva ricorso per cassazione deducendo: (1) violazione degli artt. 415, comma 2, e 342 c.p.c., per mancata notificazione del decreto di fissazione dell'udienza di appello, poiché alla copia notificata del ricorso risultava allegato un verbale di altro processo e non il decreto; (2) violazione dell'art. 327, comma 1, c.p.c., sostenendo che l'appello della Prefettura fosse tardivo. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, osservando che nel rito applicabile alle opposizioni a sanzione amministrativa, per effetto del rinvio all'art. 435 c.p.c., l'appellante deve notificare ricorso e decreto nel termine di dieci giorni, e che la mancata notificazione determina improcedibilità dell'appello; la nullità non era sanata perché l'appellato non si era costituito. Ha inoltre escluso rilievo alla tardività del ricorso per cassazione, richiamando l'inapplicabilità dell'art. 327 c.p.c. quando la parte contumace provi di non aver avuto conoscenza del processo per nullità della citazione o della notificazione. Il secondo motivo non è stato esaminato perché assorbito.
Norme richiamate
art. 415, comma 2, c.p.c.
mancata notifica del decreto di fissazione del giudizio
La censura è stata ricondotta alla regolare instaurazione del contraddittorio in appello; la Corte ha però precisato che la disciplina decisiva è quella dell'art. 435 c.p.c. applicabile per rinvio nel rito speciale.
art. 342 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente come parametro della censura sull'instaurazione del giudizio di appello.
art. 435, comma 2, c.p.c.
onere all'appellante di notificare, nel termine di dieci giorni dal decreto di fissazione dell'udienza, ricorso e decreto all'appellato
La mancata notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza comporta improcedibilità dell'appello, anche se l'impugnazione è stata tempestivamente proposta.
art. 421 c.p.c.
La Corte richiama il superato precedente orientamento che consentiva al giudice di assegnare un termine per rinnovare la notifica.
art. 291 c.p.c.
Parimenti richiamato come disposizione che, secondo il previgente orientamento, avrebbe consentito la rinnovazione della notificazione.
art. 7 legge n. 150 del 2011
È la norma di rinvio che rende applicabile al procedimento di opposizione a sanzione amministrativa la disciplina del rito del lavoro, e quindi l'art. 435 c.p.c.
art. 111, secondo comma, Cost.
Il principio di ragionevole durata del processo è indicato come criterio di interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 435 c.p.c.
art. 154 c.p.c.
La Corte osserva che il termine per la notificazione, pur ordinatorio, non può essere prorogato dopo la sua scadenza.
art. 327, comma primo, c.p.c.
La sua operatività è esclusa quando la parte contumace dimostri di non aver avuto conoscenza del processo per nullità della citazione o della notificazione.
art. 327, comma secondo, c.p.c.
Rende inapplicabile la scadenza del termine lungo per impugnare nelle ipotesi di mancata conoscenza del processo dovuta a nullità della citazione o della notificazione.
art. 224, comma 3, c.d.s.
Citato dal Tribunale per affermare la competenza del Prefetto ad accertare i presupposti della sanzione accessoria in caso di estinzione del reato per causa diversa dalla morte dell'imputato.
art. 382, comma 3, c.p.c.
È la base della cassazione senza rinvio, disposta perché l'appello era improcedibile.
Massime di principio
- Nel rito applicabile alle opposizioni a sanzione amministrativa, l'appellante deve notificare all'appellato il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza nel termine previsto dalla disciplina del rito del lavoro; la mancata notificazione determina improcedibilità dell'appello, anche se l'impugnazione sia stata proposta tempestivamente.
- Il termine per la notificazione del ricorso e del decreto, pur qualificato ordinatorio, non può essere utilmente prorogato dopo la sua scadenza; una volta spirato, il potere di compiere l'atto viene meno.
- La nullità della notificazione del decreto di fissazione dell'udienza non è sanata per raggiungimento dello scopo se l'appellato non si è costituito nel giudizio di appello.
- Il termine lungo per impugnare di cui all'art. 327 c.p.c. non opera quando la parte contumace dimostri di non aver avuto conoscenza del processo per nullità della citazione o della notificazione di essa.
- Quando il vizio attiene alla procedibilità dell'appello ed è dirimente, la cassazione può avvenire senza rinvio, con declaratoria di improcedibilità dell'impugnazione originaria.
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