Sentenza n. 782/2026 - Venezia, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione spontanea del giudicato derivante dalla sentenza del Tribunale di Verona, Sezione Lavoro, n. 369/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Verona, Sezione Lavoro, n. 369/2023, lamentando il mancato pagamento della somma riconosciutale a credito nei confronti dell’Amministrazione. Nel corso del giudizio, prima della camera di consiglio, la ricorrente ha comunicato che il Ministero aveva provveduto al pagamento integrale della somma dovuta, chiedendo quindi la declaratoria di cessazione della materia del contendere e la condanna dell’Amministrazione alle spese, poiché il pagamento era intervenuto soltanto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che la pretesa creditoria della ricorrente era stata integralmente soddisfatta nel corso del giudizio. Quanto alle spese, il Collegio ha applicato il criterio della soccombenza virtuale, ritenendo che il pagamento intervenuto in pendenza del giudizio giustificasse la condanna del Ministero al rimborso delle spese processuali. In considerazione della definizione amministrativa della controversia e della mancata costituzione del Ministero, la metà delle spese è stata dichiarata non ripetibile, mentre il Ministero è stato condannato a rimborsare la restante metà, liquidata in euro 400,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
Il riferimento normativo è coerente con la definizione del giudizio mediante declaratoria di cessazione della materia del contendere, conseguente al soddisfacimento della pretesa della ricorrente nel corso del processo.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l’Amministrazione adempie integralmente all’obbligazione risultante dal giudicato, viene meno l’interesse alla prosecuzione del giudizio e il giudice amministrativo dichiara cessata la materia del contendere.
- Il pagamento effettuato dall’Amministrazione dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza non esclude necessariamente la condanna alle spese: il giudice può applicare il criterio della soccombenza virtuale, valutando quale parte avrebbe prevalso in assenza dell’adempimento sopravvenuto.
- In caso di definizione amministrativa della controversia e mancata costituzione dell’Amministrazione intimata, il giudice può compensare o dichiarare non ripetibile una parte delle spese e porre la restante parte a carico dell’Amministrazione, in relazione alle modalità e ai tempi dell’adempimento.
Come è indicizzato
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