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Ordinanza

Ordinanza n. 85/2026 - L'aquila, Sezione 1

per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento, trasmesso con PEC del 16 gennaio 2026, con il quale il Comune di Mosciano Sant’Angelo ha dichiarato l’improcedibilità della PAS per la realizzazione di un progetto fotovoltaico, presentata il 25 marzo 2025 ed acquisita al prot. n. 7059 del 26 marzo 2025.

Giustizia amministrativa202600143

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento comunale che ha dichiarato l’improcedibilità della PAS per la realizzazione di un progetto fotovoltaico

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, il provvedimento trasmesso via PEC il 16 gennaio 2026 con cui il Comune di Mosciano Sant’Angelo ha dichiarato l’improcedibilità della procedura abilitativa semplificata (PAS) relativa a un progetto fotovoltaico presentato il 25 marzo 2025 e acquisito al protocollo comunale il 26 marzo 2025. Il testo dell’ordinanza non espone i singoli motivi di ricorso né le specifiche censure di legittimità dedotte.

La decisione

Il TAR non ha adottato una misura cautelare di sospensione né ha esaminato nel merito i motivi di ricorso. Ha ritenuto che le esigenze di tutela della società potessero essere adeguatamente soddisfatte mediante la fissazione ravvicinata dell’udienza pubblica per la trattazione del merito, fissata all’11 giugno 2026. Poiché la mancata decisione cautelare non consentiva di individuare un’effettiva soccombenza, ha compensato tra le parti le spese della fase cautelare.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La tutela cautelare è stata esaminata nell’ambito della disciplina dell’art. 55 c.p.a.; il giudice ha ritenuto sufficiente assicurare la tutela mediante la sollecita fissazione dell’udienza di merito, senza sospendere il provvedimento impugnato.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, quando le esigenze di tutela possono essere adeguatamente soddisfatte mediante la fissazione ravvicinata dell’udienza di merito, il giudice può omettere l’adozione di una misura cautelare sospensiva e disporre la trattazione accelerata della causa.
  • La mancata adozione di una misura cautelare, motivata dalla fissazione ravvicinata dell’udienza di merito, non determina di per sé una soccombenza cautelare effettiva; le spese della fase possono pertanto essere compensate.

Come è indicizzato

MaterieImpianti da fonti rinnovabiliTutela cautelare
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

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