Cassazione Civile, Ordinanza n. 31077/2021 del 02/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto ammissibile e fondato il ricorso per correzione di errore materiale. Ha quindi disposto la correzione del dispositivo dell'ordinanza n. 26480/2020, sostituendo la formula "rigetta il terzo e il quarto motivo del medesimo ricorso" con "dichiara assorbiti il terzo e quarto motivo del medesimo ricorso". Non è stata pronunciata condanna sulle spese del procedimento di correzione.
Esito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha proposto un ricorso per correzione di errore materiale avverso un'ordinanza della Corte di cassazione depositata il 20 novembre 2020. L'istanza nasceva dal rilievo che, nella parte motiva dell'ordinanza, il terzo e il quarto motivo del ricorso principale risultavano dichiarati assorbiti, mentre nel dispositivo era stato erroneamente indicato il rigetto di tali motivi. Secondo la ricorrente, si trattava di un mero errore materiale di coordinamento tra motivazione e dispositivo, da correggere ai sensi degli artt. 287 e 391-bis c.p.c.
Norme richiamate
art. 287 c.p.c.
La correzione è ammessa per rimediare a un errore materiale che determini un difetto di corrispondenza tra motivazione e dispositivo, senza incidere sulla portata sostanziale della decisione.
art. 391-bis c.p.c.
Il rimedio della correzione può essere utilizzato anche per le pronunce della Corte di cassazione quando l'errore sia meramente materiale.
Massime di principio
- La difformità tra motivazione e dispositivo, quando non altera il contenuto sostanziale della decisione ed è riconoscibile come mero lapsus materiale, è correggibile con il procedimento di correzione dell'errore materiale.
- Ai fini dell'ammissibilità del rimedio ex artt. 287 e 391-bis c.p.c. rileva che il provvedimento, considerato nel suo complesso, consenta comunque di individuare con certezza la statuizione giudiziale.
- La correzione dell'errore materiale serve ad allineare il dispositivo alla reale volontà decisoria risultante dalla motivazione, senza riaprire il merito della controversia.
- Nel procedimento di correzione dell'errore materiale non vi è normalmente luogo a provvedere sulle spese, quando l'intervento si limita alla rettifica formale del provvedimento.
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