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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11381/2026 del 26/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza riguarda un ricorso per cassazione proposto nell'interesse di un imputato condannato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di cessione a terzi. La decisione di appello era stata emessa ex art. 599-bis c.p.p. a seguito di rinuncia dell'imputato a tutti i motivi di appello, salvo quello relativo alla concessione della sospensione condizionale della pena. In cassazione il ricorrente ha impugnato la sentenza, ma il testo non consente di ricavare motivi specifici ulteriori: la Corte rileva soltanto che non erano dedotti motivi consentiti, perché nel concordato in appello non possono essere riproposte doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e a vizi della determinazione della pena se non si traducono in illegalità della pena stessa.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il ricorrente non avesse dedotto alcuno dei motivi consentiti, richiamando il principio per cui, nel concordato in appello, non sono proponibili in cassazione censure relative a motivi a cui si è rinunciato, né contestazioni sulla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. o sulla pena, salvo il caso di pena illegale. Conseguentemente sono state applicate le statuizioni previste dall'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    La sentenza di appello era stata emessa a seguito di concordato sui motivi, con rinuncia dell'imputato a tutti i motivi di appello salvo uno relativo alla sospensione condizionale della pena.

  • art. 129 c.p.p.

    Nel giudizio di cassazione avverso sentenza resa in concordato in appello non può farsi valere la doglianza relativa alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento, secondo il principio richiamato dalla Corte.

  • art. 616 c.p.p.

    A seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso, la Corte applica le conseguenti statuizioni previste da questa norma.

Massime di principio

  • Nel concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., il ricorso per cassazione non può riproporre doglianze riferite a motivi di appello espressamente rinunciati dall'imputato.
  • Non è deducibile in cassazione, contro una sentenza resa a seguito di concordato in appello, la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., salvo quanto consentito dal limite del tipo di impugnazione.
  • I vizi relativi alla determinazione della pena non sono proponibili in cassazione se non si traducono in illegalità della pena, ossia se la sanzione resta entro i limiti edittali e corrisponde a quella prevista dalla legge.
  • Quando il ricorso non deduce motivi consentiti nel sistema del concordato in appello, la Corte di cassazione ne dichiara l'inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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