Cassazione Penale, Sentenza n. 22038/2026 del 15/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di riesame che aveva confermato la custodia cautelare in carcere applicata per il reato di cui all'art. 497-bis c.p.; il ricorrente denunciava violazioni di norme processuali e nullità (artt. 291, 292, 273, 274, 275 c.p.p. e altri), contraddittorietà della motivazione per aver richiamato un "delitto non contestato" (art. 270-bis c.p.) invece del reato oggetto della misura (497-bis), omissione dell'interrogatorio rispetto al reato richiamato, carenza di motivazione circa la sussistenza, attualità e concretezza delle esigenze cautelari (pericolo di fuga e di reiterazione), mancata considerazione delle dichiarazioni del difensore e del radicamento nel territorio che escluderebbero il pericolo di fuga, e inosservanza del principio di proporzione/adeguatezza della misura.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile come manifestamente infondato e privo di specificità. Ha ritenuto che il Tribunale avesse fornito una motivazione analitica e autonoma, condividendo la valutazione del G.i.p. sui gravi indizi e sulle esigenze cautelari (richiamando verbali d'arresto, perquisizione, relazione della Polizia Scientifica e dichiarazioni dell'arrestato). La Corte ha confermato la legittimità di considerare comportamenti tratti anche da altri procedimenti ai fini della valutazione del pericolo di fuga e di reiterazione, ha escluso che la sostituzione successiva della misura detentiva con gli arresti domiciliari incida sull'ammissibilità del ricorso e ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende; ha inoltre ordinato gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
Norma richiamata come base procedurale per la richiesta di riesame; indicazione dell'atto di procedimento che ha dato luogo al riesame.
art. 497-bis cod. pen.
Delitto per il quale è stata applicata la misura cautelare: la Corte conferma che la misura è stata disposta e motivata rispetto a questo reato.
art. 270-bis cod. pen.
Reato richiamato nell'ordinanza impugnata come elemento di conoscenza ai fini del pericolo di fuga; la Corte ritiene ammissibile considerare condotte emerse in altri procedimenti purché utili alla prognosi cautelare.
art. 111 Cost.
Richiamato dal ricorrente per vizio di motivazione/nullità; la Corte non ha ravvisato violazione costituzionale, avendo il giudice spiegato le ragioni della misura.
art. 274 cod. proc. pen.
Norma sulle esigenze cautelari: la Corte conferma che tra gli elementi valutabili vi sono comportamenti concreti posti dall'indagato e che possono emergere anche da altri procedimenti.
art. 292 cod. proc. pen.
Regola l'autonoma valutazione del giudice rispetto alla richiesta del Pubblico Ministero; la Corte ha ritenuto che il G.i.p. e il riesame abbiano compiuto valutazioni autonome e motivate.
art. 291, 273, 275 cod. proc. pen.
Norme processuali richiamate in contestazione di formali nullità e motivazione; la Corte ha ritenuto infondate le doglianze di nullità formali perché la motivazione era adeguata e analitica.
art. 278 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente in tema di adeguatezza e proporzionalità della misura; la Corte ha ritenuto che il giudice del riesame avesse svolto la prognosi cautelare sui presupposti corretti.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma invocata per la condanna toletta alla Cassa delle ammende; la Corte ha applicato la sanzione di euro 3.000 per l'inammissibilità manifesta del ricorso.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Dispositivo procedurale per gli adempimenti a carico della cancelleria cui la Corte ha rinviato.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione richiede specificità e non ammette censure generiche o meri inviti a un diverso apprezzamento delle prove; per vincere in cassazione occorre individuare profili di diritto specifici e misurabili.
- Il giudice cautelare può tener conto di comportamenti concreti emersi anche in altri procedimenti pendenti per valutare il pericolo di fuga o di reiterazione; ciò non viola il principio di non colpevolezza se usato ai fini prognostici.
- È necessario che il ricorrente dimostri l'assenza di una autonoma valutazione motivata da parte del giudice; l'eventuale richiamo a reati diversi da quello per cui è disposta la misura non è di per sé sufficiente a dichiarare la nullità se il provvedimento spiega la rilevanza dei fatti.
- La sostituzione successiva della misura cautelare con una più lieve non elimina automaticamente l'interesse o la fondatezza del ricorso avverso il provvedimento originario e non pesa necessariamente sull'ammissibilità in Cassazione.
- Le doglianze sulla proporzionalità e adeguatezza della misura devono contenere argomentazioni concrete e specifiche; valutazioni generiche non sono idonee a superare il controllo di legittimità.
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