Cassazione Penale, Ordinanza n. 05922/2025 del 13/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo sussistenti profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, già condannato dalla Corte d'appello alla pena di dieci mesi di reclusione per il reato tributario contestato, ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge in relazione all'applicazione della recidiva e al diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte rileva che le censure si risolvono in doglianze di fatto, sostanzialmente riproduttive di deduzioni già esaminate e disattese dal giudice di merito con argomentazioni ritenute corrette, e sono finalizzate a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio e una diversa lettura delle emergenze processuali, senza indicare specifici travisamenti della prova.
Norme richiamate
art. 10 d.P.R. n. 74 del 2000
Norma incriminatrice del reato tributario per cui l'imputato è stato condannato; la sentenza di legittimità non entra nel merito della sua configurazione, ma presuppone la condanna già pronunciata.
d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato solo per descrivere i numerosi precedenti penali dell'imputato, valorizzati dai giudici di merito ai fini dell'applicazione della recidiva.
art. 616 c.p.p.
Base normativa implicita della condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si limitino a riproporre doglianze di fatto già esaminate e disattese dal giudice di merito, quando manchi una specifica critica alle ragioni della decisione impugnata.
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio o una lettura alternativa delle emergenze processuali, salvo che sia specificamente dedotto un travisamento della prova rilevante e decisivo.
- La motivazione sul riconoscimento della recidiva e sul diniego delle attenuanti generiche è insindacabile in cassazione quando il giudice di merito abbia offerto una motivazione puntuale, coerente e non manifestamente illogica.
- La mera deduzione di violazione di legge non è sufficiente se, in concreto, il motivo mira a contestare apprezzamenti di merito e non indica errori giuridici effettivi.
Come è indicizzato
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