Cassazione Penale, Sentenza n. 23329/2022 del 15/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d\'appello che aveva confermato la condanna per rapina aggravata. I motivi principali erano: (i) illogicità della motivazione che aveva valorizzato come prova una testimonianza definita "titubante" in primo grado e l\'uso del referto medico quale presunto nesso causale tra condotta e lesione; (ii) censura sulla mancanza di elementi costitutivi della rapina (assenza di "vis compulsiva", colluttazione che secondo la difesa avrebbe escluso la continuità tra violenza e sottrazione, mancanza di prova del concorso ai sensi dell\'art.110 c.p.); (iii) richiesta di applicazione di misure alternative/attenuanti o di riqualificazione del fatto (richiamo ad artt.131-bis, 133, 133-bis c.p. e alla disciplina delle attenuanti generiche, art.62-bis c.p.); (iv) contestazione della condanna alle spese e alle conseguenze civili, sostenendo che l\'accertamento era fondato unicamente sul racconto della persona offesa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il Collegio ha ritenuto che le censure del ricorrente consistessero in una sostanziale rivalutazione del materiale probatorio, materia riservata al giudice di merito; non sono state rilevate manifeste illogicità o contraddizioni nella motivazione della Corte d\'appello. È stato ritenuto legittimo l\'uso delle dichiarazioni della persona offesa come elemento idoneo a fondare la responsabilità, previa adeguata valutazione della credibilità soggettiva e dell\'attendibilità intrinseca, e tali dichiarazioni sono risultate riscontrate da altri elementi (teste Spina, carabiniere Palmieri, referto medico). Sui restanti profili (concorso, natura delle lesioni, mancata concessione delle attenuanti) i motivi erano collegati a questioni di merito o a orientamenti giurisprudenziali non sufficienti a far dichiarare il ricorso ammissibile. Per l\'art.616 c.p.p. il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di €3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 49 cod. pen.
Richiamato dal difensore per sostenere che alcuni reati apparentemente aderenti al tipo possono risultare non punibili se privi di lesività; la Corte non ha ritenuto fondata tale doglianza nel contesto probatorio del caso, trattandosi di questione di merito.
art. 131-bis cod. pen.
Invocato dal difensore come possibile causa di non punibilità/mitigazione in relazione alla modesta gravità delle lesioni; la Corte ha osservato che non sono stati forniti elementi fattuali concreti per valorizzare tale norma e pertanto la questione è stata rigettata come carente di fondamento nel ricorso.
art. 133 cod. pen.
Richiamato insieme all\'art.133-bis in tema di determinazione della pena; la Corte ha ritenuto che la mancata concessione di attenuanti fosse motivata dai giudici di merito e non emerse motivo per sindacarne la decisione in sede di legittimità.
art. 133-bis cod. pen.
Vedi art.133: richiamato dalla difesa per prospettare misure premiali o alternative; non fondato nel ricorso per mancanza di elementi fattuali specifici.
art. 110 cod. pen.
Richiamato in relazione alla contestazione del concorso di persone; la Corte ha confermato la valutazione di merito secondo cui non risultavano elementi probatori che dimostrassero la partecipazione di altri soggetti.
art. 62-bis cod. pen.
Richiamato in tema di concessione delle attenuanti generiche (anche alla luce di intervenuta giurisprudenza costituzionale). La Corte ha osservato che il ricorrente non ha indicato fatti concreti per meritarne l\'applicazione e quindi la censura è inammissibile.
art. 192, comma 3, cod. proc. pen.
Citato nella motivazione della Corte di Cassazione per precisare che le regole specifiche di valutazione probatoria previste per certe categorie non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa; tali dichiarazioni possono costituire prova autonoma se la loro credibilità è adeguatamente motivata.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata dalla Corte per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende per aver proposto un ricorso dichiarato inammissibile.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non riesamina i fatti né rivaluta il risultato probatorio: può censurare la motivazione dei giudici di merito solo se emergono manifeste illogicità, contraddizioni o carenze motivazionali.
- Le dichiarazioni della persona offesa possono da sole fondare una condanna se il giudice di merito ne valuta adeguatamente la credibilità soggettiva e l\'attendibilità intrinseca e fornisce motivazione penetrante; non è sempre necessaria una conferma esterna.
- Un referto medico, da solo, può non essere sufficiente a stabilire il nesso causale tra condotta e lesione, ma se è corroborato da altri elementi (testimonianze, riconoscimento della persona) può concorrere alla affermazione di responsabilità.
- Le censure che chiedono la riqualificazione del fatto o una diversa valutazione della gravità delle condotte si risolvono in questioni di merito e sono in genere inammissibili in Cassazione se non accompagnate da vizi formali o di motivazione rilevanti.
- Per contestare il concorso di persone (art.110) o l\'esistenza di specifiche aggravanti/attenuanti occorrono elementi probatori concreti e non riferimenti generici a dottrina o giurisprudenza; l\'assenza di tali elementi rende le censure inammissibili.
- Ricorsi sprovvisti di fondatezza probatoria o che sollecitino una mera riconsiderazione del merito possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanna alle spese e sanzioni (art.616 c.p.p.).
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